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Ex Fissa: due pronunce favorevoli all'Inpgi

INPGI Amendola

La Corte di Appello di Roma, ha ancora una volta respinto le richieste avanzate da due giornalisti per ottenere il pagamento dell’indennità c.d. “ex fissa” da parte dell’INPGI.

Le due sentenze (n. 1348/2019 e n. 1508/2019), hanno dunque confermato la posizione già indicata dai precedenti pronunciamenti emessi.
In particolare, con la prima sentenza, si ribadisce che l’INPGI essendo mero gestore del fondo, non è vincolato dall’obbligo di corrispondere le prestazioni “in assenza delle necessarie disponibilità finanziarie, stante il carattere di completa autonomia del fondo speciale”, sottolineando in questo modo il principio di assoluta separatezza dei fondi destinati al trattamento integrativo, rispetto a quelli destinati alla previdenza obbligatoria.

Nella seconda sentenza, si afferma che la volontà delle parti sociali firmatarie dell’Accordo istitutivo del Fondo era di non costituire il Fondo con accantonamenti individuali per ogni lavoratore, alimentati con i contributi dei datori di lavoro, ma di costituire un unico Fondo separato ed indistinto e di procedere all’accantonamento della somma necessaria al pagamento della prestazione solo al verificarsi degli eventi previsti dall’art. 3 (in sintesi, i vari casi di risoluzione del rapporto di lavoro, compreso il caso di decesso).

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