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Lavoratori autonomi e professionisti, istituito Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali

La legge di bilancio 2021 ha disposto lo stanziamento iniziale di un miliardo di euro per l’esonero parziale dei contributi per redditi da lavoro autonomo, la misura è rivolta sia agli iscritti alla gestione separata INPS che agli enti di previdenza privati.

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Per contrastare le conseguenze economiche dell’emergenza Covid, la nuova legge di Bilancio n. 178/2020 ha istituito il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, cui potranno accedere coloro che hanno percepito nel 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto all’anno precedente.
Esclusi dall’esonero i premi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Le norme attuative saranno disposto per decreto da Ministero del Lavoro e MEF entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge (1/1/2021).

LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

Art. 1, commi 20-22

Istituito il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti.

  1. Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza
    epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei
    professionisti e di favorire la ripresa della loro attivita’, e’
    istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
    politiche sociali, il Fondo per l’esonero dai contributi
    previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti,
    con una dotazione finanziaria iniziale di 1.000 milioni di euro per
    l’anno 2021, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a
    finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi
    previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti
    iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della
    previdenza sociale (INPS) e dai professionisti iscritti agli enti
    gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al
    decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo
    10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano percepito nel periodo d’imposta
    2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano
    subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non
    inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019. Sono
    esclusi dall’esonero i premi dovuti all’Istituto nazionale per
    l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
  2. Con uno o piu’ decreti del Ministro del lavoro e delle
    politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
    finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
    vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita’
    per la concessione dell’esonero di cui al comma 20 nonche’ la quota
    del limite di spesa di cui al comma 20 da destinare, in via
    eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme
    obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo
    30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
    103, e i relativi criteri di ripartizione. A valere sulle risorse di
    cui al comma 20 sono altresi’ esonerati dal pagamento dei contributi
    previdenziali i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e
    operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, gia’ collocati in
    quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del
    COVID-19.
  3. Gli enti previdenziali di cui ai commi 20 e 21 provvedono al
    monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui ai medesimi
    commi 20 e 21 e comunicano i risultati di tale attivita’ al Ministero
    del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e
    delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il
    verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al
    predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di
    concessione dell’esonero.
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