Atto d'indirizzo per il CCNQ sui nuovi profili professionali per le attività di comunicazione e informazione presso le pubbliche amministrazioni
Continua il percorso verso la riforma della legge 150/2000. Risale al 17 dicembre 2020 l'atto di indirizzo, firmato dalla ministra della Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, per la definizione di un Contratto collettivo nazionale quadro finalizzato ad avviare le procedure per una specifica regolazione di raccordo che individui la disciplina dei nuovi profili professionali per le attività di comunicazione e informazione presso le pubbliche amministrazioni.
Lo stato dell'arte in materia di uffici stampa nel settore pubblico vede emergere ormai uno schema ben delineato. La lunga trattativa in merito al passaggio dei giornalisti dipendenti PA nei nuovi profili professionali istituiti dai contratti collettivi nazionali 2016-2018 vede impegnato il sindacato sul corretto inquadramento contrattuale e professionale per assicurare il rispetto della specificità della professione coniugandolo con l'esigenza di informare correttamente i cittadini.
Nel documento firmato dalla Ministra si rimanda infatti alla questione dei colleghi cui è applicato un precedente contratto giornalistico, chiedendo ad Aran di definirne i parametri.
La linea di azione prevede il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, che preveda tutte le indennità percepite dal dipendente prima dell'applicazione del nuovo CCNL, anche per effetto del principio della reformatio in peius.
La circolare tiene conto anche della flessibilità oraria, dell'autonomia professionale e dell'assistenza integrativa.
Nessun accenno per i giornalisti che hanno in atto ricorsi, azioni legali, processi e controversie in corso per i quali una legittima aspettativa, ma anche una scelta economica ed efficace per gli stessi Enti controparte, sarebbe quella di prevedere una clausola di salvaguardia che li equiparasse ai colleghi cui era applicato il contratto giornalistico, che comporterebbe, tra l'altro, maggiori introiti ad INPGI.
Atto di indirizzo per la definizione di un CCNQ finalizzato ad avviare le procedure per una specifica regolazione di raccordo che individui la disciplina dei nuovi profili professionali per le attività di comunicazione e informazione presso le pubbliche amministrazioni.
1. Premessa.
La legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, all’art. 9, comma 5, prevede che “negli uffici stampa l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell’ambito di una speciale area di contrattazione, con l’intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti”.
Con la tornata contrattuale 2016-2018, nell’ambito di tutti i comparti di contrattazione, sono state quindi inserite apposite clausole finalizzate all’ “istituzione nuovi profili per le attività di comunicazione ed informazione”.
In particolare la materia trova disciplina:
- all’art. 95 del CCNL relativo al personale del comparto funzioni centrali;
- all’art. 59 del CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca;
- all’art. 18-bis del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali;
- all’art. 13 del CCNL relativo al personale del comparto Sanità.
Inoltre, la legge 27 dicembre 2019, n. 160, con il comma 160 dell’articolo 1, è intervenuta integrando il citato articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, con il comma 5 – bis, prevedendo che ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 -ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza- possa essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile.
2. Obiettivi.
Ciò premesso, tenuto conto che la materia attiene ad aspetti e tematiche comuni a tutti i comparti di contrattazione collettiva, al fine di assicurarne l’uniformità si ritiene necessario adottare il presente atto di indirizzo all’ARAN ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 41, commi 1 e 5 e 47, comma 3, del d.lgs. 165 del 2001.
In particolare la presente direttiva è finalizzata ad avviare le procedure per una specifica regolazione di raccordo che provveda a disciplinare per tutti i comparti l’applicazione delle disposizioni contrattuali di cui sopra, anche nei confronti del personale al quale, in forza di specifiche norme di legge regionale o contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto da specifici ordinamenti, sia stata applicata una diversa disciplina contrattuale nazionale; ciò in ragione di quanto previsto con il richiamato art. 9, comma 5-bis, della legge n. 150 del 2000.
Nello specifico il contratto quadro dovrà definire la procedura per la definizione del passaggio dei dipendenti nei nuovi profili professionali istituiti dai contratti collettivi nazionali 2016-2018 per renderne effettivo il contenuto, nonché provvedere ad introdurre una specifica disciplina in materia di flessibilità dell’orario di lavoro, di autonomia professionale e di assistenza integrativa.
3. Previsione degli oneri per il rinnovo contrattuale.
Il presente atto di indirizzo non prevede nuovi o maggiori oneri per il quadro di finanza pubblica.
4. Ordinamento professionale.
L’Aran definirà i parametri per l’inquadramento nei profili professionali previsti dai CCNL vigenti anche per il personale già in servizio, cui risulti applicato, in data antecedente all’entrata in vigore dei CCNL relativi al triennio 2016-2018, il CCNL giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell’amministrazione di appartenenza, tenuto conto dei requisiti di accesso anche con riferimento al titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno.
5. Rapporto di lavoro.
5.1 Flessibilità oraria.
Il CCNQ dovrà garantire una maggiore flessibilità dell’orario di lavoro con riferimento all’orario giornaliero, settimanale e mensile anche ai fini della migliore organizzazione del lavoro.
5.2 Autonomia professionale.
La legge su “Ordinamento della professione giornalistica” del 3 febbraio 1963, n. 69, garantisce l’autonomia professionale dei giornalisti. In particolare “è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede”. Il CCNQ assicurerà il rispetto della predetta disposizione.
6. Trattamento economico.
La legge 7 giugno 2000, n. 150 all’articolo 9, comma 5-bis, cosi come integrato dal comma 160 dell’articolo 1 dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che “Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, può essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro”.
Si rende necessario individuare i parametri per la definizione dell’assegno ad personam riassorbibile, contestualmente alle modalità per il riassorbimento in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare, si rappresenta che per tale assegno dovrà essere previsto, in ogni caso, il relativo riassorbimento a valere su tutti gli eventuali futuri miglioramenti retributivi ed economici a qualsiasi titolo conseguiti, ivi compresi quelli derivanti da progressioni economiche orizzontali o passaggi verticali ad aree o categorie superiori.
7. Assistenza integrativa
L’adesione alla cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani (CASAGIT) potrà avvenire con il solo contributo a carico dell’interessato.
Fabiana Dadone
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione