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Inpgi-giurisprudenza, confermata la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente di natura giornalistica per l’attivita’ svolta presso un Ufficio stampa

tribunale sentenzeIrrilevante l’eventuale svolgimento di altre attività lavorative presso terzi 

Il Tribunale di Roma – Sez. Lavoro – con la recente sentenza n. 1934/2021 ha, ancora una volta, confermato l’obbligo del versamento dei contributi previdenziali presso l’INPGI per l’attività svolta da un addetto stampa di un “centro servizi di volontariato”, formalmente inquadrato in diverse tipologie di lavoro autonomo (dapprima collaborazione coordinata e continuativa e poi prestazione professionale a partita Iva) ma sostanzialmente riconducibile al lavoro dipendente.

La decisione in esame, aderendo alle tesi sostenute dall’Istituto, ha difatti riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in relazione al caso di un giornalista che, ricevendo direttive dal dirigente del centro servizi, si è quotidianamente occupato della stesura e pubblicazione dei comunicati stampa, della redazione dei contenuti del sito istituzionale e dell’house organ, nonchè dei contatti con le varie testate.

Il Giudice, peraltro –  in linea con l’orientamento ormai consolidato dei magistrati del lavoro – ha ritenuto fondata la posizione dell’Istituto nonostante la circostanza che il giornalista avesse contestualmente svolto attività anche in favore di altre aziende, in quanto l’assenza di adeguate precisazioni circa l’effettiva consistenza delle suddette collaborazioni in favore di terzi, unitamente alla particolare natura del rapporto di lavoro giornalistico, non consentono, in tali casi, di escludere tout court l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato, così come accertato in sede ispettiva.

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