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Decontribuzione Sud, le disposizioni da applicare ai rapporti di lavoro giornalistico

sede inpgi

Con l’obiettivo di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione, determinati dall'epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, il legislatore ha previsto che l'esonero contributivo di cui al D.L. 104/2020, trovi applicazione fino al 31 dicembre 2021. La legge di bilancio 2021 (178/2020) ha modulato l’entità dell’esonero, che fino al 31 dicembre 2025 è previsto nella misura del 30% della contribuzione, ridotto al 20% per gli anni 2026-2027 ed al 10% per gli ultimi due anni (2028 e 2029).

ll Ministero del Lavoro e delle politiche sociale con nota n. 2355 del 4 marzo 2021, ha confermato che la misura agevolativa è applicabile anche ai giornalisti assicurati presso l’INPGI. Al riguardo, si ricorda che la decontribuzione trova applicazione per i rapporti dilavoro dipendente la cui sede di lavoro sia collocata in una delle seguenti regioni: Abruzzo,Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
ll beneficio, che rientra nel regime degli aiuti di Stato, è stato approvato dallaCommissione europea.

Attualmente, I'esonero è stato autorizzato fino al 31 dicembre 2021.

Va evidenziato che Ia legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 162), ha rivisto il perimetro di applicazione, precisando che I'agevolazione non trova applicazione agli enti pubblici economici ed altri enti, come consorzi di bonifica, consorzi industriali, enti morali, enti ecclesiastici.
Per effetto delle Decisioni della Unione europea sono escluse dal beneficio anche le aziende operanti nel settore finanziario.

La concessione dell’esonero è disciplinata dalle Circolari INPGI n. 10 del 2020 e n. 5 del 2021.

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