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Inpgi, possibile fruire dell’esonero parziale anche per il contributo soggettivo dovuto a saldo per l’anno 2020

Termine al 31 ottobre 2021 per il versamento della contribuzione integrativa, di maternità e delle altre somme per le quali non è previsto alcun beneficio

Inpgi sede

 

l Comitato amministratore della Gestione separata, nella riunione del 21 settembre 2021, ha adottato un provvedimento di indirizzo agli Uffici con il quale sono state definitivamente chiarite alcune modalità operative finalizzate all’applicazione dei benefici previsti in tema di esonero parziale del contributo soggettivo dovuto dagli iscritti.

Il provvedimento, che trae origine dalle disposizioni di cui all’art. 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) – che prevedono l’istituzione di un Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali  per il 2021 dovuti, tra gli altri, anche dai professionisti con cassa previdenziale – è intervenuto a seguito dell’emanazione, lo scorso 28 luglio 2021, di un apposito Decreto interministeriale attuativo e della successiva Nota del Ministero del lavoro del 29 luglio 2021, con i quali sono stati forniti importanti chiarimenti in ordine all’ambito oggettivo di efficacia dell’agevolazione contributiva.

In particolare, fermi restando gli altri requisiti e condizioni per l’ammissione al beneficio (qui riportati in dettaglio) è emerso che l’esonero riguarda le sole somme dovute a titolo di contributo soggettivo con scadenza di versamento entro l’anno 2021 – sia per quanto riguarda, quindi, il contributo soggettivo minimo per l’anno 2021 che di quello dovuto a saldo per il 2020 – con esclusione invece delle somme riferite al contributo integrativo e di maternità.

La norma della legge finanziaria, inoltre, prevede che la misura effettiva del beneficio – che non potrà in ogni caso essere superiore all’importo di 3.000 euro pro-capite – sarà determinata con apposito Decreto Ministeriale, sulla base delle domande complessivamente presentate entro la scadenza del 31 ottobre 2021.

In considerazione di ciò, a rettifica di quanto deciso dall’ente prima dell’emanazione della norma attuativa, il Comitato – ferma restando la scadenza regolamentare del 31 ottobre 2021 per il pagamento della contribuzione a saldo per l’anno 2020 – ha previsto:

  • la facoltà – per gli iscritti che presentino o abbiano presentato l’apposita domanda di esonero contributivo –  di sospendere il versamento della quota di contributo soggettivo a saldo fino al limite complessivo di 3.000 euro, comprensivo dell’eventuale importo non versato a titolo di contributo soggettivo minimo per l’anno 2021;
  • che gli iscritti che si avvalgono della predetta facoltà – nel caso in cui l’importo non versato risultasse successivamente complessivamente superiore a quello effettivamente spettante a titolo di esonero, così come stabilito dall’apposito decreto ministeriale – potranno  versare senza maggiorazioni le somme dovute a conguaglio, a condizione che il pagamento delle stesse venga effettuato entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del decreto in questione;
  • è stato concesso, infine, agli iscritti che non hanno versato, entro lo scorso 31 luglio, le somme dovute a titolo di contributo minimo integrativo e di maternità per l’anno 2021, di poter procedere al pagamento dei predetti contributi, senza aggravio di maggiorazioni, a condizione che il versamento di quanto dovuto intervenga entro il termine del 31 ottobre 2021.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare l’apposita Circolare esplicativa pubblicata dagli Uffici.