Inpgi: liquidate la 6° e la 7° tranche del bonus per i giornalisti autonomi e prorogato fino al 29 dicembre 2022 il termine di presentazione della domande
Nelle giornate di giovedì 24 novembre e di martedì 29 novembre l’Istituto ha provveduto al pagamento delle indennità di sostegno al potere d’acquisto dei lavoratori autonomi e dei professionisti a seguito della crisi energetica e al rincaro dei prezzi (c.d. “bonus 200”) riferite alle domande presentate nel periodo dalle ore 12 del 14 novembre alle ore 12 del 28 novembre, in favore complessivamente di 284 beneficiari.
Le risorse erogate finora dall’Istituto – che ammontano, in totale, a poco meno di 2 milioni di euro – rientrano nel budget finanziario dello stanziamento attribuito dal Ministero del Lavoro. Pertanto, al fine di consentire la più ampia diffusione della misura di sostegno, il termine di presentazione delle domande di bonus – inizialmente fissato al 30 novembre 2022 – è stato prorogato fino alle ore 12:00 del 29 dicembre 2022, salvo esaurimento anticipato del predetto stanziamento.
Si ricorda che possono beneficiare dell’indennità in questione, nella misura di 200 euro “una tantum”, i giornalisti liberi professionisti o titolari di una collaborazione coordinata e continuativa iscritti all’Inpgi che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro e a condizione che alla data del 18 maggio scorso:
- fossero già iscritti all’ente, con partita IVA attiva e attività lavorativa già avviata entro la medesima data;
- abbiano effettuato almeno un versamento, totale o parziale, della contribuzione dovuta con competenza a decorrere dall’anno 2020. Questo requisito non si applica a tutti coloro per i quali alla data del 18 maggio non fossero previste scadenze ordinarie di pagamento da effettuare. Possono quindi fare domanda anche coloro che si sono iscritti nel periodo 1° gennaio – 17 maggio 2022.
Per quanto riguarda il requisito reddituale dei 35 mila euro, questo è calcolato:
- al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali
- ed escludendo dal computo i trattamenti di fine rapporto, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate assoggettate a tassazione separata.
Inoltre, sulla base di quanto disposto dall’art. 20 del DL n. 144 del 23 settembre 2022, se nel periodo d’imposta 2021 il reddito complessivo percepito – determinato sempre sulla base dei predetti criteri – sia stato non superiore a 20.000 euro annui, è prevista una maggiorazione dell’importo del Bonus di ulteriori 150 euro, per un totale complessivo, quindi, di 350 euro.