Emanate le istruzioni per il riconoscimento dell’ indennità per gli infortuni occorsi dal 1° luglio 2022 ai giornalisti dipendenti
Come è noto, a decorrere dal 1° luglio 2022 la tutela assicurativa per gli infortuni dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro dipendente è stata attribuita all’INAIL, in attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 109, della legge n 234/2021 (legge di bilancio per il 2022).
La norma in oggetto ha altresì disposto che, fino al 31 dicembre 2023, la tutela infortunistica venga assicurata sulla base delle medesime condizioni in precedenza vigenti nel Regolamento Infortuni dell’INPGI.
L’INAIL, con la circolare n. 44 del 5 dicembre 2022 , ha fornito le istruzioni operative per dare attuazione al rapporto assicurativo in questione, prevedendo – in particolare – che le domande di indennizzo per gli infortuni verificatisi dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 possano essere presentate all’INAIL utilizzando una apposita modulistica – analoga a quella già in uso all’INPGI – reperibile nel sito istituzionale, nella sezione Moduli e modelli – Prestazioni – Prestazioni economiche – Infortuni giornalisti dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2023 (link) e da inviare a mezzo posta elettronica certificata a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. specificando nell’oggetto “denuncia di infortunio giornalista COGNOME E NOME”, allegando copia del documento di riconoscimento.
Si ricorda che – come già previsto nel regime dell’INPGI – le denunce riferite al periodo in oggetto devono essere presentate entro e non oltre due anni dal giorno in cui si è verificato l’infortunio, allegando un certificato medico che attesti l’esito delle lesioni riportate e il presumibile grado di invalidità permanente nonché ogni idonea documentazione medica relativa all’evento stesso.
Gli infortuni che si verificheranno dal 1° gennaio 2024 e le malattie professionali che saranno denunciate dalla medesima data rientreranno, invece, nel regime assicurativo ordinario previsto per i lavoratori tutelati dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124 e al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38.