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L'ordine del giorno approvato dall'assemblea dei freelance durante i lavori per la Carta di Firenze all'Odeon il giorno 8 ottobre
Durante la manifestazione "Giornalismi e giornalisti", in cui le nuove e le diverse identità professionali che appartengono alla categoria si sono confrontate per elaborare il testo della Carta deontologica sulla precarietà del lavoro giornalistico, l'Assemblea dei freelance riunita a Firenze il 7 e 8 ottobre 2011 ha approvato un ordine del giorno che denuncia come le condizioni di profondo disagio in cui si trova il settore del lavoro autonomo nelle redazioni "rende ricattabili i giornalisti e, oltre a ledere la loro dignità professionale ma anche umana, mette in pericolo la libertà d'informazione e il pluralismo e quindi la democrazia." (segue)

Lettera aperta ai direttori e CdR delle testate siciliane sul lavoro giornalistico precario
Questa lettera denuncia l’umiliante e vergognosa situazione professionale in cui sono costretti a vivere i giornalisti precari, comunque chiamati: collaboratori esterni, lavoratori autonomi o “freelance”.
I luoghi dove le aziende editrici riescono ad imporre questa situazione di sfruttamento e mortificazione della dignità dei lavoratori sono le redazioni dei giornali.(segue)

Uffici stampa pubblici: tre aspetti che riguardano la precarietà nel lavoro giornalistico
Esaminando le problematiche che riguardano gli uffici stampa ed il lavoro giornalistico precario emergono tre aspetti di rilievo: i casi di elusione dell'incompatibilità di legge; la possibilità per i lavoratori autonomi di una deroga al divieto di commistione; la formulazione dei bandi di selezione.(segue)

Sulle modalità di accesso alla professione: apprendistato, scuole di giornalismo e numero chiuso
La riforma dell'apprendistato, attraverso la formulazione del Testo Unico recentemente modificato dalla Conferenza Stato-regioni e sottoposto alle parti sociali, sarà esaminata in autunno dalle commissioni parlamentari prima del varo definitivo da parte del Consiglio dei ministri. In particolare l'art. 5 del Testo Unico disciplina l' "Apprendistato di alta formazione e ricerca" con cui possono essere assunti in tutti i settori di attività pubblici o privati soggetti di età compresa tra i 18 e 29 anni anche per il conseguimento di titoli di studio universitari o per il praticantato previsto per l'accesso alle professioni ordinistiche.(segue)

LINK
 
FNSI
INPGI
CASAGIT
CNOG
Ordine Regionale

 

CARTA DI FIRENZE
Della deontologia sulla precarietà nel lavoro giornalistico


In memoria di Pierpaolo Faggiano


Parte dispositiva

 

Art. 1– Politiche attive contro la precarietà

L’Ordine dei Giornalisti e la Fnsi, alla luce di quanto esposto in premessa, nell’ambito delle loro competenze, vigileranno affinché:
• sia garantita a tutti i giornalisti, siano essi lavoratori dipendenti o autonomi, un’equa retribuzione che permetta al giornalista e ai suoi familiari un’esistenza libera e dignitosa, secondo quanto previsto dal dettato costituzionale;
• venga posto un freno allo sfruttamento e alla precarietà, favorendo quelle condizioni tese ad assicurare un futuro professionale e personale ai tanti giornalisti oggi privi di tutele e garantire nel contempo un futuro alla buona e corretta informazione nel nostro Paese;
• vengano favoriti percorsi di regolarizzazione contrattuale e avviamento verso contratti a tempo indeterminato ed equi, e realizzate le condizioni per promuovere evoluzioni di carriera e progressioni professionali;
• vengano correttamente applicate le norme contrattuali sui trattamenti economici;
• siano valorizzate, in caso di nuove assunzioni, le professionalità già operanti in azienda e quelle dei colleghi già iscritti nelle liste di disoccupazione;
• Vengano rispettati i limiti di legge e di contratto previsti per l’impego di stagisti o tirocinanti;
• sia favorito il percorso di adesione alle casse previdenziali e di assistenza sanitaria e previdenza complementare della categoria, in modo da garantire le necessarie tutele sociali ed economiche anche a chi non è inquadrato come lavoratore dipendente.
Il direttore responsabile deve promuovere il rispetto di questi principi.

Art. 2 – Collaborazione tra giornalisti

Le forme di collaborazione e solidarietà tra giornalisti devono riguardare tutte le tipologie di lavoro giornalistico (stampa, radio, TV, web, uffici stampa, etc.).
Il direttore responsabile che rifiuti immotivatamente di riconoscere la compiuta pratica, è soggetto a procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 48 della Legge 69/1963 e dell'art. 43 del D.P.R. 115/1965.
La richiesta di una prestazione giornalistica cui corrisponda un compenso incongruo in contrasto con l’articolo 36 della Costituzione, lede non solo la dignità professionale ma pregiudica anche la qualità l’indipendenza dell’informazione, essenza del ruolo sociale del giornalista.
Ai fini della determinazione dell’adeguatezza dei compensi relativi a prestazioni di natura giornalistica, i consigli regionali dell’Ordine dei Giornalisti adottano e rendono pubblici criteri e parametri di riferimento.
Gli iscritti all’Ordine sono tenuti a non accettare corrispettivi inadeguati o indecorosi per il lavoro giornalistico prestato.

In conformità all’articolo 2 della legge 69/1963, Ordine dei giornalisti e Fnsi ribadiscono che tutti i giornalisti, senza distinzione di ruolo o incarico o posizione gerarchica attribuita, hanno pari dignità e sono tenuti alla solidarietà e al rispetto reciproco.
Tutti i giornalisti sono tenuti a segnalare ai Consigli regionali situazioni di esercizio abusivo della professione e di mancato rispetto della dignità professionale.
Tutti gli iscritti all’ordine devo vigilare affinché non si verifichino situazioni di incompatibilità ai sensi della legge 150/2000. Il giornalista degli Uffici stampa istituzionali non può assumere collaborazioni, incarichi o responsabilità che possano comunque inficiare la sua funzione di imparziale ed attendibile operatore dell'informazione.Gli iscritti all’Ordine che rivestano a qualunque titolo ruoli di coordinamento del lavoro giornalistico sono tenuti a:
a) non impiegare quei colleghi le cui condizioni lavorative prevedano compensi inadeguati;
b) garantire il diritto a giorno di riposo, ferie, orari di lavoro compatibili con i contratti di riferimento della categoria;
c) vigilare affinché a seguito del cambio delle gerarchie redazionali non ci siano ripercussioni dal punto di vista economico, morale e della dignità professionale per tutti i colleghi;
d) impegnarsi affinché il lavoro commissionato sia retribuito anche se non pubblicato o trasmesso;
e) vigilare sul rispetto del diritto di firma e del diritto d’autore.
f) vigilare affinché i giornalisti titolari di un trattamento pensionistico Inpgi a qualunque titolo maturato non vengano nuovamente impiegati dal medesimo datore di lavoro con forme di lavoro autonomo ed inseriti nel ciclo produttivo nelle medesime condizioni e/o per l’espletamento delle medesime prestazioni che svolgevano in virtù del precedente rapporto;
g) vigilare che non si verifichino situazioni di incompatibilità ai sensi della legge 150/2000.

Art. 3 – Osservatorio sulla dignità professionale

Al fine di garantire la corretta applicazione dei principi stabiliti in questa Carta, l’Ordine dei Giornalisti e la Fnsi promuovono la costituzione di un “Osservatorio permanente sulle condizioni professionali dei giornalisti” legato alle presenti e future dinamiche dell’informazione, anche in rapporto alle innovazioni tecnologiche.
L’Osservatorio ha il compito di vigilare sull'effettiva applicazione della presente carta, di avanzare proposte di aggiornamento nonché di segnalare quelle condizioni di sfruttamento della professione che ledano la dignità e la credibilità dei giornalisti anche nei confronti dell’opinione pubblica.

Art. 4 – Sanzioni

La violazione di queste regole, applicative dell'art. 2 della Legge 69/1963, comporta l'avvio di un procedimento disciplinare ai sensi del Titolo III citata legge.

 

 

Il testo integrale della Carta di Firenze

 

 

 

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