| | CARTA
DI FIRENZE
Della deontologia sulla precarietà nel lavoro giornalistico
In memoria di Pierpaolo
Faggiano
Parte
dispositiva
Art.
1– Politiche attive contro la precarietà
L’Ordine dei Giornalisti e la Fnsi, alla luce di quanto esposto in premessa,
nell’ambito delle loro competenze, vigileranno affinché:
•
sia garantita a tutti i giornalisti, siano essi lavoratori dipendenti o autonomi,
un’equa retribuzione che permetta al giornalista e ai suoi familiari un’esistenza
libera e dignitosa, secondo quanto previsto dal dettato costituzionale;
•
venga posto un freno allo sfruttamento e alla precarietà, favorendo
quelle condizioni tese ad assicurare un futuro professionale e personale ai
tanti giornalisti
oggi privi di tutele e garantire nel contempo un futuro alla buona e corretta
informazione nel nostro Paese;
• vengano favoriti percorsi di regolarizzazione contrattuale e avviamento
verso contratti a tempo indeterminato ed equi, e realizzate le condizioni per
promuovere
evoluzioni di carriera e progressioni professionali;
• vengano correttamente applicate le norme contrattuali sui trattamenti
economici;
•
siano valorizzate, in caso di nuove assunzioni, le professionalità già operanti
in azienda e quelle dei colleghi già iscritti nelle liste di disoccupazione;
• Vengano rispettati i limiti di legge e di contratto previsti per l’impego
di stagisti o tirocinanti;
•
sia favorito il percorso di adesione alle casse previdenziali e di assistenza
sanitaria e previdenza complementare della categoria, in modo da garantire le
necessarie tutele sociali ed economiche anche a chi non è inquadrato
come lavoratore dipendente.
Il direttore responsabile deve promuovere il rispetto di questi principi.
Art.
2 – Collaborazione tra giornalisti
Le forme di collaborazione e solidarietà tra giornalisti devono riguardare
tutte le tipologie di lavoro giornalistico (stampa, radio, TV, web, uffici
stampa, etc.).
Il direttore responsabile che rifiuti immotivatamente di riconoscere la
compiuta pratica, è soggetto a procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 48
della Legge 69/1963 e dell'art. 43 del D.P.R. 115/1965.
La richiesta di una prestazione giornalistica cui corrisponda un compenso
incongruo in contrasto con l’articolo 36 della Costituzione, lede non solo la dignità professionale
ma pregiudica anche la qualità l’indipendenza dell’informazione,
essenza del ruolo sociale del giornalista.
Ai fini della determinazione dell’adeguatezza dei compensi relativi a prestazioni
di natura giornalistica, i consigli regionali dell’Ordine dei Giornalisti
adottano e rendono pubblici criteri e parametri di riferimento.
Gli iscritti all’Ordine sono tenuti a non accettare corrispettivi inadeguati
o indecorosi per il lavoro giornalistico prestato.
In conformità all’articolo 2 della legge 69/1963, Ordine dei giornalisti
e Fnsi ribadiscono che tutti i giornalisti, senza distinzione di ruolo o incarico
o posizione gerarchica attribuita, hanno pari dignità e sono tenuti alla
solidarietà e al rispetto reciproco.
Tutti i giornalisti sono tenuti a segnalare ai Consigli regionali situazioni
di esercizio abusivo della professione e di mancato rispetto della dignità professionale.
Tutti gli iscritti all’ordine devo vigilare affinché non si verifichino
situazioni di incompatibilità ai sensi della legge 150/2000. Il giornalista
degli Uffici stampa istituzionali non può assumere collaborazioni, incarichi
o responsabilità che possano comunque inficiare la sua funzione di imparziale
ed attendibile operatore dell'informazione.Gli iscritti all’Ordine che
rivestano a qualunque titolo ruoli di coordinamento del lavoro giornalistico
sono tenuti a:
a) non impiegare quei colleghi le cui condizioni lavorative prevedano compensi
inadeguati;
b) garantire il diritto a giorno di riposo, ferie, orari di lavoro compatibili
con i contratti di riferimento della categoria;
c) vigilare affinché a seguito del cambio delle gerarchie redazionali
non ci siano ripercussioni dal punto di vista economico, morale e della dignità professionale
per tutti i colleghi;
d) impegnarsi affinché il lavoro commissionato sia retribuito anche
se non pubblicato o trasmesso;
e) vigilare sul rispetto del diritto di firma e del diritto d’autore.
f) vigilare affinché i giornalisti titolari di un trattamento pensionistico
Inpgi a qualunque titolo maturato non vengano nuovamente impiegati dal medesimo
datore di lavoro con forme di lavoro autonomo ed inseriti nel ciclo produttivo
nelle medesime condizioni e/o per l’espletamento delle medesime prestazioni
che svolgevano in virtù del precedente rapporto;
g) vigilare che non si verifichino situazioni di incompatibilità ai
sensi della legge 150/2000. Art.
3 – Osservatorio sulla dignità professionale
Al fine di garantire la corretta applicazione dei principi stabiliti
in questa Carta, l’Ordine dei Giornalisti e la Fnsi promuovono la
costituzione di un “Osservatorio permanente sulle condizioni professionali
dei giornalisti” legato alle presenti e future dinamiche dell’informazione,
anche in rapporto alle innovazioni tecnologiche.
L’Osservatorio ha il compito di vigilare sull'effettiva applicazione
della presente carta, di avanzare proposte di aggiornamento nonché di
segnalare quelle condizioni di sfruttamento della professione che ledano
la dignità e la credibilità dei giornalisti anche nei confronti
dell’opinione pubblica.
Art.
4 – Sanzioni
La violazione di queste regole, applicative dell'art. 2 della Legge
69/1963, comporta l'avvio di un procedimento disciplinare ai sensi
del Titolo
III citata legge.
Il testo integrale della Carta di Firenze | |