LA “CARTA DI FIRENZE”
SUL PRECARIATO GIORNALISTICO
L’ESPOSTO ALL'ORDINE REGIONALE: COME FARLO
La “Carta di Firenze (Della deontologia sulla precarietà nel lavoro giornalistico)”, fondata su numerosi principi costituzionali, legislativi e norme internazionali
in materia, stabilisce delle norme di comportamento ispirate alla solidarietà tra colleghi - freelance, precari e contrattualizzati - ed ha come particolare
oggetto la tutela dei diritti dei giornalisti non contrattualizzati come
dipendenti. Ecco un modello di esposto-tipo da presentare all'Ordine regionale (segue)
CARTA DI FIRENZE, VIOLATA IN TUTTA LA SICILIA:
L'ASSOSTAMPA PRESENTA UN ESPOSTO PER LA SUA APPLICAZIONE.
"PRECARIATO E COMPENSI INIQUI SONO LA REGOLA, NON L'ECCEZIONE"
Necessaria la massima interazione operativa tra Ordine e Sindacato per
adempiere le disposizioni della Carta di Firenze con spirito di solidarietà tra colleghi e attraverso l'unità della categoria (segue)
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Assostampa
Romana
pubblica una guida
per il giornalista freelance
"Giornalista
fai da te, vademecum per il lavoro autonomo e parasubordinato" è il
nome della pubblicazione realizzata dalla Consulta Feeelance dell'Associazione
Stampa Romana a cura di Natalia Marra e Maria Giovanna Faiella.
E' una vera e propria guida che fornisce chiarimenti e risposte a tantissimi
problemi "pratici" che riguardano i freelance.(segue)
| | "Il patto contenente condizioni contrattuali in violazione del compenso equo è
nullo"
Il Parlamento approva l’Equo compenso
Ecco il testo della legge sull'equo compenso per i giornalisti autonomi,
freelance e collaboratori precari, approvato all'unanimità in via definitiva
dalla Commissione Cultura della Camera il 4 dicembre 2012.
REPUBBLICA ITALIANA
Equo compenso nel settore giornalistico
Legge 233/2012
del 31 dicembre 2012
GURI Serie Generale n.2 del 3-1-2013
Art. 1.
(Finalità, definizioni e ambito applicativo)
1. In attuazione dell’articolo 36, primo comma, della Costituzione,
la presente legge è finalizzata a promuovere l’equità retributiva
dei giornalisti iscritti
all’albo di cui all’articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69,
e successive modificazioni, titolari di un rapporto di lavoro non subordinato
in quotidiani
e periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti
radiotelevisive.
2. Ai fini della presente legge, per compenso equo si intende la
corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e
alla qualità del lavoro
svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche
della prestazione nonché della coerenza con i trattamenti previsti
dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore
dei giornalisti
titolari di un rapporto di lavoro subordinato.
Art. 2.
(Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico)
1. È istituita, presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria
della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la
valutazione dell’equo compenso nel lavoro giornalistico, di seguito
denominata «Commissione».
2. La Commissione è istituita entro 30 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge ed è presieduta dal Sottosegretario di Stato
alla Presidenza
del Consiglio dei ministri per l'informazione, la comunicazione e
l'editoria. Essa è composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
c) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;
d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei committenti comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale
nel settore delle imprese di cui all'articolo 1, comma 1;
f) un rappresentante dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti
Italiani (INPGI).
3. Entro due mesi dal suo insediamento, la Commissione di cui al
comma 1, valutate le prassi retributive dei quotidiani e dei periodici,
anche
telematici,
delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive:
a) definisce il compenso equo dei giornalisti iscritti all'albo non
titolari di rapporto di lavoro subordinato con i quotidiani e con
periodici, anche
telematici, con agenzie di stampa e con emittenti radiotelevisive,
avuto riguardo alla natura e alle caratteristiche della prestazione
nonché
in coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva
nazionale di categoria
in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato;
b) redige un elenco dei quotidiani, dei periodici, anche telematici,
delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive che garantiscono
il rispetto
di un equo compenso, dandone adeguata pubblicità sui mezzi di comunicazione
e sul sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
La Commissione provvede al costante aggiornamento dell'elenco stesso.
4. La Commissione dura in carica tre anni. Alla scadenza di tale
termine, la Commissione cessa dalle proprie funzioni.
5. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza
del Consiglio dei ministri provvede all’istituzione e al funzionamento
della
Commissione
di cui al presente articolo avvalendosi delle risorse umane, strumentali
e finanziarie di cui dispone. Ai componenti della Commissione non
è corrisposto alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso di
spese.
Art. 3
(Accesso ai contributi in favore dell'editoria)
1. A decorrere dal 1° Gennaio 2013 la mancata iscrizione nell'elenco
di cui all'articolo 2 per un periodo superiore a sei mesi comporta
la decadenza
dal contributo pubblico in favore dell'editoria, nonché da eventuali
altri benefici pubblici, fino alla successiva iscrizione.
2. Il patto contenente condizioni contrattuali in violazione del
compenso equo è nullo.
Art. 4
(Relazione annua)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni anno una
relazione alle Camere sull'attuazione della presente legge.
Art. 5
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. | |
Chi è il
giornalista freelance
La
definizione di freelance contenuta nel documento elaborato in seno
al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti
che ha accompagnato la proposta di istituzione
dell’ “elenco freelance” nell’Albo gestito dall’Odg.
(segue)
Lettera
aperta ai direttori e CdR delle testate siciliane sul lavoro giornalistico
precario
Questa lettera denuncia l’umiliante e vergognosa situazione professionale
in cui sono costretti a vivere i giornalisti precari, comunque chiamati:
collaboratori esterni, lavoratori autonomi o “freelance”.
I luoghi dove le aziende editrici riescono ad imporre questa situazione
di sfruttamento e mortificazione della dignità dei lavoratori
sono le redazioni dei giornali.(segue)
Accordo
collettivo nazionale
lavoro autonomo
Fieg-Fnsi
[link]
Le tipologie
di lavoro
giornalistico autonomo
Vademecum
dell'INPGI
sui co.co.co.
[link]
Ai giornalisti
non si applica il co.co.pro.
[link]
Uffici
stampa pubblici: tre aspetti che riguardano la precarietà nel
lavoro giornalistico
Esaminando
le problematiche che riguardano gli uffici stampa ed il lavoro
giornalistico precario emergono tre aspetti di rilievo: i casi
di elusione dell'incompatibilità di legge; la possibilità per
i lavoratori autonomi di una deroga al divieto di commistione;
la formulazione dei bandi di selezione. (segue)
ORDINE DEL GIORNO SUL LAVORO AUTONOMO
APPROVATO AL XXVI CONGRESSO DI BERGAMO
[Link]
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