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LA “CARTA DI FIRENZE”
SUL PRECARIATO GIORNALISTICO
L’ESPOSTO ALL'ORDINE REGIONALE: COME FARLO

La “Carta di Firenze (Della deontologia sulla precarietà nel lavoro giornalistico)”, fondata su numerosi principi costituzionali, legislativi e norme internazionali in materia, stabilisce delle norme di comportamento ispirate alla solidarietà tra colleghi - freelance, precari e contrattualizzati - ed ha come particolare oggetto la tutela dei diritti dei giornalisti non contrattualizzati come dipendenti. Ecco un modello di esposto-tipo da presentare all'Ordine regionale (segue)

CARTA DI FIRENZE, VIOLATA IN TUTTA LA SICILIA:
L'ASSOSTAMPA PRESENTA UN ESPOSTO PER LA SUA APPLICAZIONE.
"PRECARIATO E COMPENSI INIQUI SONO LA REGOLA, NON L'ECCEZIONE"

Necessaria la massima interazione operativa tra Ordine e Sindacato per adempiere le disposizioni della Carta di Firenze con spirito di solidarietà tra colleghi e attraverso l'unità della categoria (segue)

 

 

Assostampa Romana
pubblica una guida
per il giornalista freelance

"Giornalista fai da te, vademecum per il lavoro autonomo e parasubordinato" è il nome della pubblicazione realizzata dalla Consulta Feeelance dell'Associazione Stampa Romana a cura di Natalia Marra e Maria Giovanna Faiella.
E' una vera e propria guida che fornisce chiarimenti e risposte a tantissimi problemi "pratici" che riguardano i freelance.(segue)

 

"Il patto contenente condizioni contrattuali in violazione del compenso equo è nullo"
Il Parlamento approva l’Equo compenso

Ecco il testo della legge sull'equo compenso per i giornalisti autonomi, freelance e collaboratori precari, approvato all'unanimità in via definitiva dalla Commissione Cultura della Camera il 4 dicembre 2012.
 

REPUBBLICA ITALIANA
Equo compenso nel settore giornalistico
Legge 233/2012  del 31 dicembre 2012
GURI Serie Generale n.2 del 3-1-2013

Art. 1.
(Finalità, definizioni e ambito applicativo)
 
1. In attuazione dell’articolo 36, primo comma, della Costituzione, la presente legge è finalizzata a promuovere l’equità retributiva dei giornalisti iscritti all’albo di cui all’articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, titolari di un rapporto di lavoro non subordinato in quotidiani e periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive.
 
2. Ai fini della presente legge, per compenso equo si intende la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione nonché della coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato.
 
 
 
Art. 2.
(Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico)
 
1. È istituita, presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la valutazione dell’equo compenso nel lavoro giornalistico, di seguito denominata «Commissione».
 
2. La Commissione è istituita entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'informazione, la comunicazione e l'editoria. Essa è composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
c) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;
d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei committenti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese di cui all'articolo 1, comma 1;
f) un rappresentante dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI).
 
3. Entro due mesi dal suo insediamento, la Commissione di cui al comma 1, valutate le prassi retributive dei quotidiani e dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive:
a) definisce il compenso equo dei giornalisti iscritti all'albo non titolari di rapporto di lavoro subordinato con i quotidiani e con periodici, anche telematici, con agenzie di stampa e con emittenti radiotelevisive, avuto riguardo alla natura e alle caratteristiche della prestazione nonché in coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato;
b) redige un elenco dei quotidiani, dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive che garantiscono il rispetto di un equo compenso, dandone adeguata pubblicità sui mezzi di comunicazione e sul sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
La Commissione provvede al costante aggiornamento dell'elenco stesso.
 
4. La Commissione dura in carica tre anni. Alla scadenza di tale termine, la Commissione cessa dalle proprie funzioni.
 
5. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all’istituzione e al funzionamento della Commissione di cui al presente articolo avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie di cui dispone. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso di spese.
 
 
 
Art. 3
(Accesso ai contributi in favore dell'editoria)
 
1. A decorrere dal 1° Gennaio 2013 la mancata iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 per un periodo superiore a sei mesi comporta la decadenza dal contributo pubblico in favore dell'editoria, nonché da eventuali altri benefici pubblici, fino alla successiva iscrizione.
 
2. Il patto contenente condizioni contrattuali in violazione del compenso equo è nullo.
 
 
 
Art. 4
(Relazione annua)
 
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni anno una relazione alle Camere sull'attuazione della presente legge.
 
 
 
Art. 5
(Clausola di invarianza finanziaria)
 
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Chi è il giornalista freelance

La definizione di freelance contenuta nel documento elaborato in seno al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti che ha accompagnato la proposta di istituzione dell’ “elenco freelance” nell’Albo gestito dall’Odg. (segue)

Lettera aperta ai direttori e CdR delle testate siciliane sul lavoro giornalistico precario

Questa lettera denuncia l’umiliante e vergognosa situazione professionale in cui sono costretti a vivere i giornalisti precari, comunque chiamati: collaboratori esterni, lavoratori autonomi o “freelance”.
I luoghi dove le aziende editrici riescono ad imporre questa situazione di sfruttamento e mortificazione della dignità dei lavoratori sono le redazioni dei giornali.(segue)

Accordo collettivo nazionale
lavoro autonomo
Fieg-Fnsi

[link]

Le tipologie di lavoro
giornalistico autonomo

Vademecum dell'INPGI
sui co.co.co.
[link]

Ai giornalisti non si applica il co.co.pro.
[link]

Uffici stampa pubblici: tre aspetti che riguardano la precarietà nel lavoro giornalistico

Esaminando le problematiche che riguardano gli uffici stampa ed il lavoro giornalistico precario emergono tre aspetti di rilievo: i casi di elusione dell'incompatibilità di legge; la possibilità per i lavoratori autonomi di una deroga al divieto di commistione; la formulazione dei bandi di selezione. (segue)

ORDINE DEL GIORNO SUL LAVORO AUTONOMO
APPROVATO AL XXVI CONGRESSO DI BERGAMO

[Link]

 
   

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