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CARTA DEI DOVERI DEL GIORNALISTA DEGLI UFFICI STAMPA

Il giornalista, all'interno delle amministrazioni pubbliche, opera nella piena consapevolezza di salvaguardare due principi fondamentali consacrati dalla legge che regola le attività di informazione e di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni.
Si tratta del diritto delle istituzioni pubbliche ad informare e dell'altrettanto importante principio, questa volta diretto ai cittadini, di essere informati. Ciò in ossequio alla norma costituzionale che consente a tutti, e quindi ad amministrazioni pubbliche e a privati cittadini, "di esprimere liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto, ed ogni altro mezzo di diffusione".
L'ufficio stampa di una pubblica amministrazione va quindi considerato come la fonte primaria dell'informazione verso il cittadino e il giornalista che vi opera, è tenuto severamente ad osservare non solo le norme stabilite per il pubblico dipendente, ma anche quelle deontologie fissate dalla legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti e quelle enunciate nei vari documenti ufficiali dell'Ordine stesso e che regolano eticamente la professione. Detti documenti riguardano in particolare le carte de "I doveri del giornalista" e di "Treviso" (con precipuo riferimento ai minori), ed ancora "Informazione e pubblicità" nonché "Informazione e sondaggi" .
L'ufficio stampa nel quale il giornalista opera va considerato come luogo nel quale si concretizza lo scambio informativo tra l'Istituzione e i cittadini. Tale scambio agisce nelle due direzioni: da un lato il giornalista "racconta" l'Ente, il suo modo di funzionare, dall'altro è portatore, all'interno dell'Ente, delle esigenze dei cittadini rispetto all'Istituzione di riferimento.
In questa funzione, il giornalista deve, in armonia con il dettato legislativo, dividere nettamente il compito degli altri soggetti previsti dalle norme di legge in materia di informazione e comunicazione da quello di operatore dell'Ufficio stampa, evitando situazioni di confusione nelle quali il dovere di informare in maniera obiettiva ed accurata può finire col configgere con le esigenze di una informazione personalistica e subordinata all'immagine.
Compito peculiare del giornalista che opera nelle Istituzioni è favorire il dialogo tra Ente ed utente, operando per la perfetta conoscenza delle norme, per la piena trasparenza dell'attività amministrativa, per il miglioramento dei servizi e la rimozione degli ostacoli che su frappongono alla loro piena fruibilità: egli pertanto favorisce il dialogo e organizza strumenti di ascolto, utilizzando la propria specificità professionale non solo per rendere riconoscibile l'Istituzione ai cittadini ma per farla da essi comprendere e rispettare. In questo senso il giornalista nel mentre ricerca ed attiva la collaborazione con i colleghi dei media per la trattazione di temi e notizie di carattere specifico, organizza strumenti professionali di informazione diretta, capaci di dare voce ai cittadini amministrati o che vadano comunque nella direzione di ridurre la distanza tra le istituzioni ed i cittadini.
Naturalmente dovrà avere particolare attenzione nell'osservare il dettato della legge sulla "privacy", anche se non sempre le regole deontologiche dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono in accorso con quelle fissate per i giornalisti.
Il giornalista deve operare nella consapevolezza che la responsabilità verso i cittadini, non può essere subordinata ad alcuna ragione particolare o di parte e annovera tra i suoi doveri d'ufficio l'obbligo di difendere la propria autonomia e la propria credibilità professionale. Tale obbligo si sostanzia altresì nel tenere l'informazione distinta da altre attività di comunicazione e di promozione, pur cooperando nella distinzione dei ruoli e nella chiarezza dei messaggi.
Nelle istituzioni pubbliche di tipo assemblare, tanto più se queste usufruiscano dell'attività di ufficio stampa in associazione, il giornalista opera nel rigoroso rispetto della dialettica tra le forze e soggetti che hanno un ruolo diverso, riportando le posizioni in modo corretto, senza censure né forzature e provvedendo tempestivamente a correggere eventuali errori o inesattezze.
Nell'arco di vigenza del rapporto di lavoro, il giornalista degli Uffici stampa istituzionali non può assumere collaborazioni, incarichi o responsabilità che possano comunque inficiare la sua funzione di imparziale ed attendibile operatore dell'informazione.
La formazione, ma soprattutto il costante aggiornamento professionale, dovrà essere la base culturale del giornalista, cui è affidato un compito d'estrema delicatezza: quello di avvicinare sempre più la pubblica amministrazione al cittadino e allo stesso tempo rendere partecipe il cittadino stesso alla vita e all'attività dell'amministrazione pubblica.

Documento approvato dal Gruppo Speciale Uffici Stampa dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti nella riunione del 26 febbraio 2002.

 
 

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