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| La
cessione del diritto d'autore per i giornalisti
Circolare interpretativa dell'INPGI Il giornalista lavoratore autonomo svolge la propria attività professionale
Non vi è dubbio che il reddito derivante al giornalista dalla cessione del diritto a riprodurre articoli o servizi è un reddito professionale di natura autonoma. Le normative di legge (L. 633 del 1941) e codicistica (artt. 2575 e ss. del cod. civ.) in materia di diritto d’autore tendono a tutelare il carattere creativo di opere suscettibili di apprezzamento di durata, il cui valore è destinato ad aumentare con la successiva riproduzione. L’attività giornalistica, invece - così come più volte
definita dalla giurisprudenza – è prestazione di lavoro
intellettuale finalizzata alla diffusione (utilizzando il mezzo scritto,
verbale o visivo) di notizie raccolte ed elaborate con obiettività,
anche se non disgiunte da valutazione critica (Cass. 2.2.1982, n.
625). La specificità del prodotto di tale prestazione lavorativa
sta quindi - diversamente da quella tutelata dalla normativa sul
diritto
d’autore – nella particolare sintesi tra funzione informativa
e prima diffusione della notizia nel tempo (nel senso che in tal
caso il valore dell’opera o del prodotto dell’attività svolta è destinato
a venire meno, nella maggior parte dei casi, con la prima
ed unica diffusione). Alla luce di queste considerazioni, il Ministero invitava l’Ente
a determinare indicatori idonei ad identificare le ipotesi di esclusione
della normativa che tutela il diritto d’autore al fine di soddisfare
il generale interesse ad un corretto e deontologico espletamento dell’attività professionale,
che altrimenti verrebbe pregiudicato da atteggiamenti elusivi degli obblighi
inerenti alla tutela previdenziale. |
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