| | Giornalisti della pubblica amministrazione Obbligatoria l’iscrizione all’Inpgi
Pubblichiamo la circolare dell'Inpgi sull'obbligatorietà dell'Iscrizione
all'Istituto di previdenza dei giornalisti italiani dei colleghi che lavorano
nella
Pubblica amministrazione
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In riferimento alla obbligatorietà dell’iscrizione all’Inpgi
per i colleghi dipendenti da pubbliche amministrazioni o da datori di lavoro
privati, è stato riscontrato che spesso la mancata regolarizzazione si
fonda su una scarsa conoscenza della normativa da applicare. Ritengo perciò opportuno fornirvi un quadro riassuntivo della normativa vigente (anche se non ci sono state recenti novità) che credo possa essere un utile strumento da utilizzare nello svolgimento della vostra già intensa attività sul territorio per far emergere situazioni di irregolarità. Il Ministero del Lavoro, con una nota del 24 settembre 2003, ha precisato che i giornalisti assunti alle dipendenze della pubblica amministrazione – sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato – con affidamento di incarico giornalistico, ovvero che svolgano attività di lavoro riconducibile alla professione giornalistica, devono essere obbligatoriamente iscritti presso l’Inpgi. Il Ministero è giunto a questa conclusione in conseguenza della disposizione contenuta nell’art. 76 della legge 388/2000 (legge finanziaria per l’anno 2001), che ha incluso tra gli iscritti all’Inpgi anche i pubblicisti a far data dal 1° gennaio 2001. Tale norma, infatti, afferma un principio importante e cioè che nel regime dell’Inpgi ciò che assume rilievo ai fini dell’iscrizione è la natura giornalistica del rapporto di lavoro subordinato. Tale disposizione, infatti, non fa alcun riferimento alla contrattazione collettiva applicata. Infatti, per coloro che svolgono attività giornalistica in forma subordinata l’Inpgi è sostitutivo di tutte le forme di previdenza ed assistenza obbligatorie ed è, quindi, l’unico soggetto giuridico tenuto ad assicurarli obbligatoriamente, qualunque sia il contratto, collettivo o individuale, che disciplina il loro rapporto di lavoro. Riepilogando, quindi, sono obbligatoriamente iscritti all’Inpgi dal 1° gennaio 2001 tutti coloro che: • Sono iscritti all’Ordine dei giornalisti, professionisti, praticanti o pubblicisti; • Svolgono attività di natura giornalistica o hanno incarichi giornalistici presso la pubblica amministrazione, nonché presso datori di lavoro privati; • Sono assunti a tempo determinato o a tempo indeterminato. Nel termine “Pubblica amministrazione” devono intendersi compresi oltre che i Ministeri e gli Organi costituzionali e di rilievo costituzionale (Camera, Senato, Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Corte Costituzionale, Cnel, Consiglio di Stato, Consiglio superiore della Magistratura e Corte dei Conti) anche le Autority, le Agenzie ed Aziende di Stato, i Comuni, le Comunità montane, le Province, le Regioni, gli Enti Parco nazionali e regionali, le ASL, le Università, le Camere di commercio, gli Enti pubblici economici e non economici, nonché società costituite da enti pubblici. L’iscrizione all’Inpgi è obbligatoria qualunque sia il tipo di contratto collettivo di lavoro che l’Amministrazione applichi al giornalista (contratto di diritto pubblico o contratto di lavoro giornalistico). Le amministrazioni che hanno alle loro dipendenze giornalisti, i quali esercitano attività propria della professione giornalistica, sono tenute all’obbligo di iscriversi tempestivamente all’Inpgi quale soggetto contribuente e a versare i relativi contributi previdenziali. Un’ultima considerazione. Per i datori di lavoro, l’iscrizione all’Inpgi è vantaggiosa anche dal punto di vista dell’onere previdenziale perché, come è noto, la contribuzione all’Istituto è inferiore rispetto a quella dovuta ad altri enti previdenziali pubblici. Per qualsiasi ulteriore approfondimento potrete contattare il Dirigente del Servizio Contributi e Vigilanza, dr.ssa Mimma Iorio (tel 06-8578302; e-mail contributi@inpgi.it)". Molti cordiali saluti. Andrea Camporese
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