| | Stabilizzazione co.co.co.
Istruzioni per l'uso
Ecco alcune note sulla stabilizzazione dei co.co.co. possibile fino
al prossimo 15 agosto. La relativa delibera del Cda dell'Inpgi è la n. 5
del 29/01/2009 (approvata dal ministero del Lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con quello dell'Economia e delle finanze con nota
n.24/IX/0023769 del 15/12/2009) e fa riferimento alle leggi 27/12/2006
n. 296 (Finanziaria per l'anno 2007), poi aggiornata con la legge 24/12/2007
n. 247 - recante norme di attuazione del Protocollo sul welfare del
23 luglio 2007 - che, all'art. 1 comma 80, lettera b) prevedeva
appunto che l'Inpgi provvedesse ad adottare forme di incentivazione
per la stabilizzazione dei propri iscritti alla gestione separata,
in analogia con quanto fatto nella legge finanziaria dell'anno precedente
(la Finanziaria per l'anno 2007).
I datori di lavoro possono trasformare i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa in atto posti in essere con i giornalisti
in rapporti di lavoro
subordinato alle proprie dipendenze. Ovviamente, il datore di lavoro deve
essere d’accordo: come incentivo, c’è il fatto che, operata la
stabilizzazione, né il lavoratore né altri soggetti potranno
avanzare rivendicazioni (sia retributive, sia contributive) sul precedente
rapporto di lavoro.
Per attivare la procedura di stabilizzazione – possibile fino al prossimo
15 agosto – le aziende devono stipulare, con le organizzazioni sindacali
dei giornalisti su base territoriale, specifici accordi negoziali che dovranno
prevedere la stabilizzazione di tutti i collaboratori che si trovino nelle
medesime condizioni lavorative. Successivamente alla stipula di questi accordi
sindacali e in attuazione degli stessi, i lavoratori interessati alla trasformazione
devono sottoscrivere con il datore di lavoro un atto di conciliazione individuale
ai sensi degli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile.
La stabilizzazione può avvenire anche con contratti a termine di durata
non inferiore comunque a 24 mesi, se ricorrono le condizioni di carattere organizzativo,
tecnico, produttivo o sostitutivo stabilite dalla legge. E’ ovviamente,
questa seconda, una strada da evitare: i contratti a tempo determinato sono
un’eccezione nella legge italiana, non la regola. E poi ovviamente creano
una condizione di maggiore sudditanza nei confronti dei datori di lavoro. Mentre
noi giornalisti dovremmo avere la capacità e la posibilità di
mantenere la schiena diritta.
Gli accordi sindacali per la stabilizzazione dovranno essere stipulati entro
il 15 agosto 2010 e l’assunzione dei lavoratori stabilizzati dovrà essere
effettuata entro il 15 agosto 2011. Possono essere stabilizzati i giornalisti
iscritti alla gestione separata dell’Inpgi che, al momento della trasformazione,
risultino titolari di un contratto di co.co.co. in corso.
Quale misura di parziale compensazione delle rinunce del giornalista relativamente
al pregresso rapporto, è previsto l’obbligo per il datore di lavoro
di versare alla gestione separata dell’Inpgi una somma pari alla metà della
quota di contribuzione a carico dei committenti per tutti i periodi di ininterrotta
vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa di ciascun
lavoratore interessato alla stabilizzazione. Nel caso della stabilizzazione
non si applica la prescrizione di 5 anni dei contributi.
L’accesso alla procedura di stabilizzazione è consentito anche
ai datori di lavoro destinatari di accertamenti ispettivi, amministrativi o
giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di
lavoro. La stabilizzazione dei collaboratori oggetto di ispezione produce,
relativamente alle posizioni interessate, l’annullamento degli addebiti
contributivi contenuti nel verbale. | | | |