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Stabilizzazione co.co.co.
Istruzioni per l'uso

Ecco alcune note sulla stabilizzazione dei co.co.co. possibile fino al prossimo 15 agosto. La relativa delibera del Cda dell'Inpgi è la n. 5 del 29/01/2009 (approvata dal ministero del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello dell'Economia e delle finanze con nota n.24/IX/0023769 del 15/12/2009) e fa riferimento alle leggi 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria per l'anno 2007), poi aggiornata con la legge 24/12/2007 n. 247 - recante norme di attuazione del Protocollo sul welfare del 23 luglio 2007 - che, all'art. 1 comma 80, lettera b) prevedeva appunto che l'Inpgi provvedesse ad adottare forme di incentivazione per la stabilizzazione dei propri iscritti alla gestione separata, in analogia con quanto fatto nella legge finanziaria dell'anno precedente (la Finanziaria per l'anno 2007).
I datori di lavoro possono trasformare i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in atto posti in essere con i giornalisti in rapporti di lavoro subordinato alle proprie dipendenze. Ovviamente, il datore di lavoro deve essere d’accordo: come incentivo, c’è il fatto che, operata la stabilizzazione, né il lavoratore né altri soggetti potranno avanzare rivendicazioni (sia retributive, sia contributive) sul precedente rapporto di lavoro.
Per attivare la procedura di stabilizzazione – possibile fino al prossimo 15 agosto – le aziende devono stipulare, con le organizzazioni sindacali dei giornalisti su base territoriale, specifici accordi negoziali che dovranno prevedere la stabilizzazione di tutti i collaboratori che si trovino nelle medesime condizioni lavorative. Successivamente alla stipula di questi accordi sindacali e in attuazione degli stessi, i lavoratori interessati alla trasformazione devono sottoscrivere con il datore di lavoro un atto di conciliazione individuale ai sensi degli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile.
La stabilizzazione può avvenire anche con contratti a termine di durata non inferiore comunque a 24 mesi, se ricorrono le condizioni di carattere organizzativo, tecnico, produttivo o sostitutivo stabilite dalla legge. E’ ovviamente, questa seconda, una strada da evitare: i contratti a tempo determinato sono un’eccezione nella legge italiana, non la regola. E poi ovviamente creano una condizione di maggiore sudditanza nei confronti dei datori di lavoro. Mentre noi giornalisti dovremmo avere la capacità e la posibilità di mantenere la schiena diritta.
Gli accordi sindacali per la stabilizzazione dovranno essere stipulati entro il 15 agosto 2010 e l’assunzione dei lavoratori stabilizzati dovrà essere effettuata entro il 15 agosto 2011. Possono essere stabilizzati i giornalisti iscritti alla gestione separata dell’Inpgi che, al momento della trasformazione, risultino titolari di un contratto di co.co.co. in corso.
Quale misura di parziale compensazione delle rinunce del giornalista relativamente al pregresso rapporto, è previsto l’obbligo per il datore di lavoro di versare alla gestione separata dell’Inpgi una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per tutti i periodi di ininterrotta vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa di ciascun lavoratore interessato alla stabilizzazione. Nel caso della stabilizzazione non si applica la prescrizione di 5 anni dei contributi.
L’accesso alla procedura di stabilizzazione è consentito anche ai datori di lavoro destinatari di accertamenti ispettivi, amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. La stabilizzazione dei collaboratori oggetto di ispezione produce, relativamente alle posizioni interessate, l’annullamento degli addebiti contributivi contenuti nel verbale.

 

 
   

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