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Portavoce
e addetto stampa, istruzioni per l'uso
Capita spesso di fare confusione
di ruoli tra addetto stampa e portavoce. Ecco i riferimenti su portavoce e addetto stampa della legge 150/2000
che, appunto, regola le attività di informazione e comunicazione nella
Pubblica Amministrazione. Gli articoli che riguardano l'informazione
degli enti pubblici sono l'art.
7 e l'art.
9. L'articolo
8, che riguarda
l'ufficio per le relazioni con il pubblico, riguarda invece la comunicazione
ai singoli cittadini o associazioni. Non, quindi, ai mezzi di informazione
(e tramite questi a tutta la collettività): di conseguenza, non
riguarda i giornalisti.
A proposito del portavoce, faccio notare che alla fine del comma 1 dell'articolo
127 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è aggiunto il seguente
periodo: "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 della legge
7 giugno 2000, n. 150 negli enti locali il portavoce deve essere iscritto
all'Ordine dei giornalisti". Quindi, anche il portavoce, e non solo
l'addetto stampa, deve essere un giornalista.
Il portavoce si occupa di informare dell'attività di una persona
o di un singolo organo dell'amministrazione, non di tutta l'amministrazione,
cosa che invece fa l'addetto stampa. Il portavoce, quindi, non può inviare
comunicati su attività e decisioni di altri rami dell'amministrazione
o dell'ente che non siano il suo committente diretto. L'addetto stampa,
al contrario, si occupa a 360 gradi di quanto l'ente o l'amministrazione
vuole rendere pubblico.
Articoli 7,8,9 della Legge 150/2000
[vai al testo integrale
della Legge]
Art. 7.
(Portavoce)
1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere
coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti
di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale
con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo
organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare
attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa
e delle relazioni pubbliche.
2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata
dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente
iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.
Art. 8.
(Ufficio per le relazioni con il pubblico)
1. L'attività dell'ufficio per le relazioni con il pubblico è indirizzata
ai cittadini singoli e associati.
2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, provvedono, nell'esercizio della propria
potestà regolamentare, alla ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione
degli uffici per le relazioni con il pubblico secondo i seguenti criteri:
a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di
partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni;
b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche
attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative,
e l'informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni
medesime;
c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e
coordinare le reti civiche;
d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna,
i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento
degli stessi da parte degli utenti;
e) garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni
con il pubblico e le altre strutture operanti nell'amministrazione, nonchè fra
gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.
3. Negli uffici per le relazioni con il pubblico l'individuazione e la
regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione
collettiva.
Art. 9.
(Uffici stampa)
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata,
di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria
indirizzata ai mezzi di informazione di massa.
2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale
dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti
delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori
ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso
dei titoli individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato
con le modalità di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle
risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime
finalità.
3. L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la
qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive
impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti
con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza,
chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle
materie di interesse dell'amministrazione.
4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare,
per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali
nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni
pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione
collettiva di cui al comma 5.
5. Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili
professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito
di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni
rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. | | | |