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Portavoce e addetto stampa, istruzioni per l'uso

Capita spesso di fare confusione di ruoli tra addetto stampa e portavoce. Ecco i riferimenti su portavoce e addetto stampa della legge 150/2000 che, appunto, regola le attività di informazione e comunicazione nella Pubblica Amministrazione. Gli articoli che riguardano l'informazione degli enti pubblici sono l'art. 7 e l'art. 9. L'articolo 8, che riguarda l'ufficio per le relazioni con il pubblico, riguarda invece la comunicazione ai singoli cittadini o associazioni. Non, quindi, ai mezzi di informazione (e tramite questi a tutta la collettività): di conseguenza, non riguarda i giornalisti.
A proposito del portavoce, faccio notare che alla fine del comma 1 dell'articolo 127 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 negli enti locali il portavoce deve essere iscritto all'Ordine dei giornalisti". Quindi, anche il portavoce, e non solo l'addetto stampa, deve essere un giornalista.
Il portavoce si occupa di informare dell'attività di una persona o di un singolo organo dell'amministrazione, non di tutta l'amministrazione, cosa che invece fa l'addetto stampa. Il portavoce, quindi, non può inviare comunicati su attività e decisioni di altri rami dell'amministrazione o dell'ente che non siano il suo committente diretto. L'addetto stampa, al contrario, si occupa a 360 gradi di quanto l'ente o l'amministrazione vuole rendere pubblico.


Articoli 7,8,9 della Legge 150/2000
[vai al testo integrale della Legge]

Art. 7.
(Portavoce)
1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.
2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.
Art. 8.
(Ufficio per le relazioni con il pubblico)
1. L'attività dell'ufficio per le relazioni con il pubblico è indirizzata ai cittadini singoli e associati.
2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, alla ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico secondo i seguenti criteri:
a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime;
c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti civiche;
d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti;
e) garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nell'amministrazione, nonchè fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.
3. Negli uffici per le relazioni con il pubblico l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva.
Art. 9.
(Uffici stampa)
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.
2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità.
3. L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione.
4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.
5. Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 
   

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