| | CARTA
DI FIRENZE
Della deontologia sulla precarietà nel lavoro giornalistico
Testo approvato dall'assemblea nazionale
dei freelance l'8 ottobre 2011 a Firenze
e dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti l'8 novembre 2011
In memoria
di Pierpaolo Faggiano
PREMESSA
- Lo scenario della precarietà lavorativa
nel giornalismo
Mai
come negli ultimi anni il tema della qualità del lavoro si è offerto
alla riflessione pubblica quale argomento di straordinaria e, talvolta,
drammatica attualità. A preoccupare, in particolare, è la
crescente precarizzazione lavorativa di intere fasce della popolazione
che, per periodi sempre più lunghi, vengono costrette ai margini
del sistema produttivo e professionale, con pesanti ricadute economiche,
sociali, psicologiche ed esistenziali. Il giornalista infatti, costretto
nel limbo di opportunità capestro, per lo più prive di prospettive
a lungo termine, è a tutti gli effetti un cittadino di serie B,
che non può costruire il proprio futuro, e nemmeno contribuire allo
sviluppo del Paese, e ciò in netto contrasto con quanto stabilito
dalla Costituzione:
Art. 3, comma 2: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Nello specifico del lavoro giornalistico, in qualsiasi forma e mezzo
sia declinato (stampa, radio, TV, web, uffici stampa, etc.) la situazione
appare
anche più grave. Un giornalista precarizzato, poco pagato, con scarse
certezze e prospettive e talvolta, per carenza di risorse economiche, anche
poco professionalizzato, è un lavoratore facilmente ricattabile
e condizionabile, che difficilmente può mantenere vivo quel diritto
insopprimibile d’informazione e di critica posto alla base dell’ordinamento
professionale.
Un giornalista precario e sottopagato – soprattutto se tale condizione
si protrae nel tempo – viene di fatto sospinto a lavorare puntando
alla quantità piuttosto che alla qualità del prodotto informativo,
e con poca indipendenza, sotto l’ombra di un costante ricatto che
dal piano economico e professionale passa presto a quello dei più elementari
diritti, a partire da quelli costituzionalmente riconosciuti.
La condizionabilità e ricattabilità dei giornalisti sono
inoltre strettamente correlate alla possibilità di trasmettere
una buona e corretta informazione, andando a inficiare uno dei capisaldi
del
sistema democratico (Cfr. Corte Cost. n. 84 del 1969, Corte Cost. n.
172 del 1972, Corte Cost. n. 138 del 1985).
La professione giornalistica negli ultimi anni ha subito profondi mutamenti,
e molti altri ne dovrà subire con il progredire della tecnologia
e delle nuove aspettative delle aziende editoriali.
Quello che resta e resterà inalterato è però il
ruolo del giornalista e gli obblighi che questi ha nei confronti dei
lettori
e della pubblica opinione.
In un mercato del lavoro giornalistico come quello attuale, sempre più caratterizzato
dalla precarietà, è quindi necessario un maggior riconoscimento
e rispetto della dignità e della qualità professionale
di tutti i giornalisti, dipendenti o collaboratori esterni e freelance.
È
necessario ribadire con forza che il primo diritto del giornalista è la
tutela della sua autonomia, che in caso di precarietà lavorativa,
fenomeno sempre più espansione, è troppo spesso lesa da inadeguate
retribuzioni, da politiche aziendali più attente al risparmio economico
che ad investimenti editoriali e qualità finale del prodotto giornalistico.
Ma anche da scelte di organizzazione del lavoro da parte di colleghi
giornalisti collocati in posizioni gerarchicamente superiori.
Per queste ragioni l'Ordine dei Giornalisti e l'Fnsi, nel promulgare
la presente carta deontologica sui rapporti di collaborazione e solidarietà tra
giornalisti per una nuova dignità professionale, affermano che l’informazione
deve ispirarsi al rispetto dei principi e dei valori sui quali si radica
la Carta costituzionale ed in particolare:
- Art. 1, comma 1 : L’Italia è una repubblica democratica,
fondata sul lavoro.
- Art. 21, commi 1 e 2: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente
il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
- Art. 35, commi 1-3: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue
forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale
dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi
ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
- Art. 36: Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata
alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente
ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite,
e non può rinunziarvi.
- Art. 41: L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi
in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla
sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. La legge determina
i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica
pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Nell’enunciare una nuova disciplina dei comportamenti etici tra
giornalisti si richiamano con forza anche:
- Art. 2, comma 3, della legge 63/1969, istitutiva dell’Ordine
dei Giornalisti:
Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale
sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere
fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi,
la cooperazione
fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori;
- Artt.
4 e 5 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori
(Strasburgo,
1989):
Art. 4: Ogni persona ha diritto alla libertà di scelta di esercizio
di una professione, secondo le norme che disciplinano ciascuna professione.
Art. 5, commi 1 e 2: Ogni lavoro deve essere retribuito in modo equo. A tal
fine è necessario
che, in base alle modalità proprie di ciascun paese:
-sia assicurata ai lavoratori una retribuzione sufficiente equa, cioè una
retribuzione sufficiente per consentire loro un decoroso tenore di vita;
- i lavoratori soggetti ad una regolamentazione del lavoro diversa dal contratto
a tempo pieno e di durata indeterminata beneficino di un'equa retribuzione
di riferimento.
- Art. 32, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
(Nizza, 2000):
I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate
alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o
contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico,
mentale,
morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione;
- Sentenza 11/1968 della Corte Costituzionale, ove si afferma:
[…] Il fatto che il giornalista esplica la sua attività divenendo
parte di un rapporto di lavoro subordinato non rivela la superfluità di
un apparato che [...] si giustificherebbe solo in presenza di una libera professione,
tale il senso tradizionale. Quella circostanza, al contrario, mette in risalto
l'opportunità che i giornalisti vengano associati in un organismo che,
nei confronti del contrapposto potere economico del datori di lavoro, possa contribuire
a garantire il rispetto della loro personalità e, quindi, della loro libertà:
compito, questo, che supera di gran lunga la tutela sindacale del diritti della
categoria e che perciò può essere assolto solo da un Ordine a struttura
democratica che con i suoi poteri di ente pubblico vigili, nei confronti di tutti
e nell'interesse della collettività, sulla rigorosa osservanza di quella
dignità professionale che si traduce, anzitutto e soprattutto, nel non
abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e nel non cedere
a sollecitazioni che possano comprometterla.
Art.
1– Politiche attive contro la precarietà
L’Ordine dei Giornalisti e la Fnsi, alla luce di quanto esposto in premessa,
nell’ambito delle loro competenze, vigileranno affinché:
•
sia garantita a tutti i giornalisti, siano essi lavoratori dipendenti o autonomi,
un’equa retribuzione che permetta al giornalista e ai suoi familiari un’esistenza
libera e dignitosa, secondo quanto previsto dal dettato costituzionale;
•
venga posto un freno allo sfruttamento e alla precarietà, favorendo
quelle condizioni tese ad assicurare un futuro professionale e personale ai
tanti giornalisti
oggi privi di tutele e garantire nel contempo un futuro alla buona e corretta
informazione nel nostro Paese;
• vengano favoriti percorsi di regolarizzazione contrattuale e avviamento
verso contratti a tempo indeterminato ed equi, e realizzate le condizioni per
promuovere
evoluzioni di carriera e progressioni professionali;
• vengano correttamente applicate le norme contrattuali sui trattamenti
economici;
•
siano valorizzate, in caso di nuove assunzioni, le professionalità già operanti
in azienda e quelle dei colleghi già iscritti nelle liste di disoccupazione;
• Vengano rispettati i limiti di legge e di contratto previsti per l’impegno
di stagisti o tirocinanti;
•
sia favorito il percorso di adesione alle casse previdenziali e di assistenza
sanitaria e previdenza complementare della categoria, in modo da garantire le
necessarie tutele sociali ed economiche anche a chi non è inquadrato
come lavoratore dipendente.
Il direttore responsabile deve promuovere il rispetto di questi principi.
Art.
2 – Collaborazione tra giornalisti
1. Le forme di collaborazione e solidarietà tra giornalisti devono riguardare
tutte le tipologie di lavoro giornalistico (stampa, radio, TV, web, uffici
stampa, etc.).
2. Il direttore responsabile che rifiuti immotivatamente di riconoscere la
compiuta pratica, è soggetto a procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 48
della Legge 69/1963 e dell'art. 43 del D.P.R. 115/1965.
3. La richiesta di una prestazione giornalistica cui corrisponda un compenso
incongruo in contrasto con l’articolo 36 della Costituzione, lede non solo la dignità professionale
ma pregiudica anche la qualità l’indipendenza dell’informazione,
essenza del ruolo sociale del giornalista.
4. Ai fini della determinazione dell’adeguatezza dei compensi relativi a prestazioni
di natura giornalistica, i consigli regionali dell’Ordine dei Giornalisti
adottano e rendono pubblici criteri e parametri di riferimento.
5. Gli iscritti all’Ordine sono tenuti a non accettare corrispettivi inadeguati
o indecorosi per il lavoro giornalistico prestato.
6. In conformità all’articolo 2 della legge 69/1963, Ordine dei giornalisti
e Fnsi ribadiscono che tutti i giornalisti, senza distinzione di ruolo o incarico
o posizione gerarchica attribuita, hanno pari dignità e sono tenuti alla
solidarietà e al rispetto reciproco.
7. Tutti i giornalisti sono tenuti a segnalare ai Consigli regionali situazioni
di esercizio abusivo della professione e di mancato rispetto della dignità professionale.
8. Tutti gli iscritti all’ordine devono vigilare affinché non si verifichino
situazioni di incompatibilità ai sensi della legge 150/2000. Il giornalista
degli Uffici stampa istituzionali non può assumere collaborazioni, incarichi
o responsabilità che possano comunque inficiare la sua funzione di imparziale
ed attendibile operatore dell'informazione.
9.
Gli iscritti all’Ordine che
rivestano a qualunque titolo ruoli di coordinamento del lavoro giornalistico
sono tenuti a:
a) non impiegare quei colleghi le cui condizioni lavorative prevedano compensi
inadeguati;
b) garantire il diritto a giorno di riposo, ferie, orari di lavoro compatibili
con i contratti di riferimento della categoria;
c) vigilare affinché a seguito del cambio delle gerarchie redazionali
non ci siano ripercussioni dal punto di vista economico, morale e della dignità professionale
per tutti i colleghi;
d) impegnarsi affinché il lavoro commissionato sia retribuito anche
se non pubblicato o trasmesso;
e) vigilare sul rispetto del diritto di firma e del diritto d’autore.
f) vigilare affinché i giornalisti titolari di un trattamento pensionistico
Inpgi a qualunque titolo maturato non vengano nuovamente impiegati dal medesimo
datore di lavoro con forme di lavoro autonomo ed inseriti nel ciclo produttivo
nelle medesime condizioni e/o per l’espletamento delle medesime prestazioni
che svolgevano in virtù del precedente rapporto;
g) vigilare che non si verifichino situazioni di incompatibilità ai
sensi della legge 150/2000.
Art.
3 – Osservatorio sulla dignità professionale
Al fine di garantire la corretta applicazione dei principi stabiliti
in questa Carta, l’Ordine dei Giornalisti e la Fnsi promuovono la
costituzione di un “Osservatorio permanente sulle condizioni professionali
dei giornalisti” legato alle presenti e future dinamiche dell’informazione,
anche in rapporto alle innovazioni tecnologiche.
L’Osservatorio ha il compito di vigilare sull'effettiva applicazione
della presente carta, di avanzare proposte di aggiornamento nonché di
segnalare quelle condizioni di sfruttamento della professione che ledano
la dignità e la credibilità dei giornalisti anche nei confronti
dell’opinione pubblica.
Art.
4 – Sanzioni
La violazione di queste regole, applicative dell'art. 2 della Legge
69/1963, comporta l'avvio di un procedimento disciplinare ai sensi
del Titolo
III della citata legge. | |