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I giornalisti sono esclusi dai co.co.pro.

Le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.). La previsione legislativa, relativamente recente, di affiancare alla tradizionale distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo una nuova fattispecie, quella del lavoro parasubordinato (co.co.co.), con lo scopo di introdurre elementi di flessibilità nel mercato del lavoro, ha contribuito a creare soltanto molta confusione nella distinzione tra una fattispecie e l’altra e nella individuazione dei trattamenti economici e normativi. Il decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 ha di fatto cancellato la fattispecie del co.co.co. introducendo quella nuova del co.co.pro. ovvero della collaborazione coordinata e continuativa a progetto, specificando che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere a termine e devono essere legati ad un progetto o ad un programma di lavoro specificato nel contratto di assunzione.
Nella stessa norma di legge è stata prevista l’esclusione dall’applicazione della normativa sui co.co.pro. qualora si eserciti una professione intellettuale per la quale è richiesta l’iscrizione in albi professionali. Ciò significa che la normativa sui co.co.pro. non si applica ai giornalisti, che, pertanto, possono essere assunti con contratti di co.co.co., senza alcuna specifica garanzia.
L’art. 63 del richiamato decreto legislativo stabilisce che i co.co.pro. hanno diritto ad un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, tenendo conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. Da questa previsione sono esclusi i co.co.co. e quindi tutti i giornalisti.

Palermo, 23 aprile 2011

 

 
   

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