| | Disciplina
del lavoro autonomo
Accordo
collettivo nazionale*
La FIEG e la FNSI con il presente accordo intendono fissare
alcune regole di base integrative delle norme previste dagli artt. 2222 e
segg. del Codice Civile, relative alla disciplina del lavoro autonomo.
Art. 1) I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dovranno risultare,
agli effetti probatori, da lettera contratto contenente le seguenti indicazioni:
- la data di inizio della collaborazione;
- la durata del rapporto di collaborazione;
- il tipo di prestazioni professionali richieste al giornalista (in particolare
articoli, servizi fotografici, servizi grafici, servizi giornalistici);
- il corrispettivo pattuito;
- tempi e modalità di pagamento.
Art. 2) Il corrispettivo di massima scaturisce dalla quantità e qualità della
collaborazione effettivamente prestata.
Il corrispettivo deve essere comunque liquidato non oltre 60 giorni dalla
pubblicazione degli articoli e servizi elaborati dal giornalista con emissione
delle ricevute fiscali previste dalla legge.
Il costo dei mezzi organizzati resta a carico del collaboratore.
Sono rimborsate le spese preventivamente autorizzate.
Art. 3) Gli articoli ed i servizi pubblicati con la firma devono di norma
comparire nel testo rilasciato dal giornalista. Il direttore del giornale
ha diritto di introdurre quelle modificazioni di forma che sono richieste
dalla natura e dai fini del giornale. Negli articoli da riprodursi senza
indicazione del nome dell’autore, questa facoltà si estende
alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo.
Art. 4) E’ costituita una commissione paritetica di due rappresentanti
per organizzazione con il compito di formulare pareri e tentare la conciliazione
dei contrasti che dovessero insorgere in applicazione del presente accordo.
Art. 5) Le parti confermano gli usi e le consuetudini in atto nel settore
dell’informazione per gli operatori non giornalisti che alimentano
la rete informativa dei giornali con collaborazioni anche saltuarie, rese
in regime di autonomia, con carattere accessorio rispetto ad altre diverse
attività professionali o lavorative principali svolte dagli interessati.
*(fonte: allegato al Contratto nazionale lavoro giornalistico 2009-2013)
|
| | |