| | Istituzione di Uffici stampa presso gli enti locali
e le amministrazioni
pubbliche in Sicilia
Art.
58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33
Vedi
note (1) (2)
1. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti,
le province regionali e le amministrazioni pubbliche soggette alla
tutela e vigilanza della Regione Siciliana di cui all'articolo 1 della
legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 sono autorizzati a modificare
le piante organiche del personale riconvertendo i posti vacanti e disponibili,
e senza ulteriori
oneri per le amministrazioni, al fine di prevedere l'istituzione di uffici
stampa di cui faranno parte giornalisti. (3), (4), (5)
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
agli uffici stampa già istituiti presso gli enti e le amministrazioni
di cui al predetto comma, fatte salve condizioni più favorevoli.
3. Le procedure concorsuali per la copertura dei posti
negli uffici stampa si svolgono con le modalità previste dalla
vigente normativa regionale per le assunzioni negli enti di cui al comma
1, integrate ai sensi della presente legge (6)
Al personale giornalistico degli uffici stampa di cui sopra va applicato
il CNLG (7).
Note
(1) Con D.A. EE.LL. del 15 settembre 1998 sono stati pubblicati i criteri
per la valutazione dei titoli nei concorsi riservati al personale
da destinare agli uffici stampa degli Enti Locali.
(2) Le disposizioni di questo articolo si applicano anche, per effetto
dell'art. 16, comma 1, della L.R. 8/2000, "ai comuni con
popolazione superiore a 10.000 abitanti e ai comuni con popolazione
inferiore se consorziati
fra loro per la creazione di un ufficio stampa consortile."
(3) Per effetto dell'art. 127, comma 1, della L.R.
2/2002, "negli
uffici stampa di cui all'articolo 58 della legge regionale 18 maggio
1996, n. 33 l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali
sono affidate alla contrattazione collettiva da svolgersi presso
l'Assessorato
regionale alla Presidenza, in osservanza e nel rispetto
del contratto collettivo n. 1 giornalistico FNSI-FIEG.
(4) Comma modificato dall'art. 28, comma 1, della L.R. 4/99.
(5) Con la sentenza 189/2007 del 5 giugno
2007 la Corte costituzionale
cancella tre disposizioni di legge della Regione Sicilia che
estendevano il Cnlg Fnsi/Fieg agli uffici stampa degli enti locali.
La sentenza,
infatti, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:
- dell'art. 58, comma
1, della legge della Regione Sicilia 18 maggio 1996 n. 33 nella parte in
cui prevede che il contratto nazionale di lavoro giornalistico si applica
anche ai giornalisti che fanno parte degli uffici stampa degli enti locali (Il testo originale era: "I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, le province regionali e le amministrazioni pubbliche soggette alla tutela e vigilanza della Regione siciliana di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 sono autorizzati a modificare le piante organiche del personale riconvertendo i posti vacanti e disponibili, e senza ulteriori oneri per le amministrazioni, al fine di prevedere l'istituzione di uffici stampa di cui faranno parte giornalisti retribuiti secondo il contratto nazionale di lavoro giornalistico.);
- dell'art. 16, comma
2, della legge della Regione Sicilia 17 marzo 2000 n. 8 nella parte in
cui prevede che la qualifica ed il trattamento contrattuale di capo servizio
si applica anche ai componenti degli uffici stampa degli enti locali;
- dell'art. 127 (comma
2) della legge della Regione Sicilia 26 marzo 2002 n. 2 nella parte
in cui prevede che ai giornalisti componenti gli uffici stampa già esistenti
presso gli enti locali è attribuita la qualifica ed il trattamento
contrattuale di redattore capo, in applicazione del contratto nazionale
di lavoro giornalistico.
(6)
Comma integrato dall'art. 28, comma 2, della L.R. 4/99.
(7) Il "Contratto
collettivo per l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali
negli uffici stampa in Sicilia" del 24 ottobre 2007 pubblicato
in GURS 16 novembre 2007 n.54 ha reintrodotto l'applicazione del CNLG negli enti
locali.
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