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Ordine Regionale

 

Istituzione di Uffici stampa presso gli enti locali
e le amministrazioni pubbliche in Sicilia
Art. 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33
Vedi note (1) (2)

1. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, le province regionali e le amministrazioni pubbliche soggette alla tutela e vigilanza della Regione Siciliana di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 sono autorizzati a modificare le piante organiche del personale riconvertendo i posti vacanti e disponibili, e senza ulteriori oneri per le amministrazioni, al fine di prevedere l'istituzione di uffici stampa di cui faranno parte giornalisti. (3), (4), (5)

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli uffici stampa già istituiti presso gli enti e le amministrazioni di cui al predetto comma, fatte salve condizioni più favorevoli.

3. Le procedure concorsuali per la copertura dei posti negli uffici stampa si svolgono con le modalità previste dalla vigente normativa regionale per le assunzioni negli enti di cui al comma 1, integrate ai sensi della presente legge (6)


Al personale giornalistico degli uffici stampa di cui sopra va applicato il CNLG (7).

Note
(1) Con D.A. EE.LL. del 15 settembre 1998 sono stati pubblicati i criteri per la valutazione dei titoli nei concorsi riservati al personale da destinare agli uffici stampa degli Enti Locali.
(2) Le disposizioni di questo articolo si applicano anche, per effetto dell'art. 16, comma 1, della L.R. 8/2000, "ai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e ai comuni con popolazione inferiore se consorziati fra loro per la creazione di un ufficio stampa consortile."
(3) Per effetto dell'art. 127, comma 1, della L.R. 2/2002, "negli uffici stampa di cui all'articolo 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva da svolgersi presso l'Assessorato regionale alla Presidenza, in osservanza e nel rispetto del contratto collettivo n. 1 giornalistico FNSI-FIEG.
(4) Comma modificato dall'art. 28, comma 1, della L.R. 4/99.
(5) Con la sentenza 189/2007 del 5 giugno 2007 la Corte costituzionale cancella tre disposizioni di legge della Regione Sicilia che estendevano il Cnlg Fnsi/Fieg agli uffici stampa degli enti locali. La sentenza, infatti, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:
- dell'art. 58, comma 1, della legge della Regione Sicilia 18 maggio 1996 n. 33 nella parte in cui prevede che il contratto nazionale di lavoro giornalistico si applica anche ai giornalisti che fanno parte degli uffici stampa degli enti locali (Il testo originale era: "I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, le province regionali e le amministrazioni pubbliche soggette alla tutela e vigilanza della Regione siciliana di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 sono autorizzati a modificare le piante organiche del personale riconvertendo i posti vacanti e disponibili, e senza ulteriori oneri per le amministrazioni, al fine di prevedere l'istituzione di uffici stampa di cui faranno parte giornalisti retribuiti secondo il contratto nazionale di lavoro giornalistico.);
- dell'art. 16, comma 2, della legge della Regione Sicilia 17 marzo 2000 n. 8 nella parte in cui prevede che la qualifica ed il trattamento contrattuale di capo servizio si applica anche ai componenti degli uffici stampa degli enti locali;
- dell'art. 127 (comma 2) della legge della Regione Sicilia 26 marzo 2002 n. 2 nella parte in cui prevede che ai giornalisti componenti gli uffici stampa già esistenti presso gli enti locali è attribuita la qualifica ed il trattamento contrattuale di redattore capo, in applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico.
(6) Comma integrato dall'art. 28, comma 2, della L.R. 4/99.

(7) Il "Contratto collettivo per l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali negli uffici stampa in Sicilia" del 24 ottobre 2007 pubblicato in GURS 16 novembre 2007 n.54 ha reintrodotto l'applicazione del CNLG negli enti locali.

 

 

 

 

 

 

 
   

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