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di enti pubblici
Quando la tolleranza può diventare impunità
Non è infrequente costatare la commistione tra attività di informazione per conto di una pubblica amministrazione (portavoce o ufficio stampa) e altre attività giornalistiche. Questo nonostante la legge ne stabilisca chiaramente l’incompatibilità. (segue)

 

Uffici stampa nelle amministrazioni pubbliche

Quali sono le pubbliche amministrazioni
a cui si applica la 150/2000

Come si individuano i titoli professionali
del personale degli Uffici stampa

I profili professionali dei giornalisti
negli Uffici stampa statali e regionali

Le amministrazioni pubbliche
alle quali si applicano le disposizioni della Legge 150/2000 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" sono quelle riportate nel Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" (Pubblicato in G. U. 6 febbraio 1993, n. 30, S.O.)
“Art. 1, Comma 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.”

I titoli professionali
del personale da utilizzare negli uffici stampa della pubblica amministrazione sono individuati attraverso il Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n.422 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi. L’ambito di applicazione è stabilito come segue."
“Art. 1, Comma 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.” (1)

I profili professionali
dei giornalisti negli uffici stampa della pubblica amministrazione (legge 150/2000, art. 9, comma 5) devono essere stabiliti attraverso trattativa contrattuale tra Fnsi e Aran, come dichiara la Magistratura del lavoro con la sentenza del Tribunale di Roma del 26 ottobre 2005.
Pertanto il 1° agosto 2008 la Fnsi ha stipulato un accordo con i Sindacati della funzione pubblica Cgil, Cisl e Uil per avviare la trattativa con l'Aran per la definizione del profilo professionale dei giornalisti
Ciononostante l’Aran continua a non convocare la Fnsi al tavolo delle trattative contrattuali pubbliche.

I profili professionali in Sicilia
Per effetto dell'art. 127, commi 1 e 2, della L.R. 2/2002, negli uffici stampa degli enti locali e amministrazioni pubbliche soggette a tutela e vigilanza della Regione Siciliana di cui all'articolo 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva da svolgersi presso l'Assessorato regionale alla Presidenza, in osservanza e nel rispetto del contratto collettivo giornalistico FNSI-FIEG.
Di conseguenza, in data 24 ottobre 2007 è stato stipulato il contratto collettivo per l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali negli uffici stampa in Sicilia, pubblicato sulla Gurs 16 novembre 2007, n.54.

Incompatibilità per chi svolge attività di informazione per la PA
I commi 4 e 5 dell'art.9 della L. 150/2000 disciplinano l'incompatibilità tra attività in un Ufficio stampa nella PA e altra attività giornalistica.
"4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.
5. Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"
Si sottolinea che in Sicilia la contrattazione collettiva stipulata non ha previsto alcuna deroga all'incompatibilità di cui al Comma 4.


Nota
(1) Pertanto le amministrazioni pubbliche in questione risultano essere quelle del testo seguente: Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
"Art. 1, Comma 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale."

 

 

 

 
   

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