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Incompatibilità
del giornalista a fare il redattore mentre lavora in Uffici stampa
di
enti pubblici
Quando la tolleranza può diventare impunità
Non è infrequente
costatare la commistione tra attività di
informazione per conto di una pubblica amministrazione (portavoce o ufficio
stampa) e altre attività giornalistiche. Questo nonostante la
legge ne stabilisca chiaramente l’incompatibilità. (segue)
| | Uffici
stampa nelle amministrazioni pubbliche
Quali sono le pubbliche amministrazioni
a cui si applica la 150/2000
Come si individuano i titoli professionali
del personale degli Uffici stampa
I profili professionali dei giornalisti
negli Uffici stampa statali e regionali
Le amministrazioni pubbliche
alle quali si applicano le disposizioni della Legge 150/2000 "Disciplina
delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" sono
quelle riportate nel Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo
2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421" (Pubblicato in G. U. 6 febbraio 1993,
n. 30, S.O.)
“Art. 1, Comma 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni
dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e
le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane,
e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti
autonomi
case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali
e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale.” I titoli professionali
del personale da utilizzare negli uffici stampa della pubblica amministrazione
sono individuati attraverso il Decreto
del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n.422 "Regolamento
recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale
da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le
attività di
informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi.
L’ambito
di applicazione è stabilito come segue."
“Art. 1, Comma 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano
alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30
marzo 2001, n. 165, ad eccezione delle regioni a statuto ordinario, delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.” (1)
I profili professionali
dei giornalisti negli uffici stampa della pubblica amministrazione (legge
150/2000, art. 9, comma 5) devono essere stabiliti attraverso trattativa
contrattuale
tra Fnsi e Aran, come dichiara la Magistratura del lavoro con la sentenza
del Tribunale di Roma del 26 ottobre 2005.
Pertanto il 1° agosto 2008 la Fnsi ha stipulato un accordo
con i Sindacati della funzione pubblica Cgil, Cisl e Uil per avviare la trattativa
con
l'Aran per
la definizione del profilo professionale dei giornalisti
Ciononostante l’Aran continua a non convocare la Fnsi al tavolo
delle trattative contrattuali pubbliche.
I
profili professionali in Sicilia
Per effetto dell'art. 127, commi 1 e 2, della L.R. 2/2002, negli uffici
stampa degli enti locali e amministrazioni pubbliche soggette a tutela
e vigilanza
della Regione Siciliana di cui all'articolo
58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, l'individuazione e la regolamentazione dei profili
professionali
sono affidate alla contrattazione collettiva da svolgersi presso l'Assessorato
regionale alla Presidenza, in osservanza e nel rispetto del contratto
collettivo
giornalistico FNSI-FIEG.
Di conseguenza, in data 24 ottobre 2007 è stato stipulato il
contratto
collettivo per l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali
negli uffici stampa in Sicilia, pubblicato sulla Gurs 16 novembre 2007,
n.54.
Incompatibilità per chi svolge attività di informazione
per la PA
I commi 4 e 5 dell'art.9 della L. 150/2000 disciplinano l'incompatibilità
tra attività in un Ufficio stampa nella PA e altra attività giornalistica.
"4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare,
per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali
nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni
pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione
collettiva di cui al comma 5.
5. Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili
professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di
una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni
rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"
Si sottolinea che in Sicilia la contrattazione collettiva stipulata non ha
previsto alcuna deroga all'incompatibilità di cui al Comma 4.
Nota
(1) Pertanto
le amministrazioni pubbliche in questione risultano essere quelle del testo
seguente: Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
"Art. 1, Comma 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni
dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni
educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,
le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi
e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari,
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,
tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni,
le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale."
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