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La
proposta di legge "Moffa" sul
giusto compenso La proposta di legge 3555 "Norme per promuovere l’equità retributiva nel lavoro giornalistico" è stata presentata alla Camera dei Deputati il 17 giugno 2010 (*) al fine di porre rimedio ad una situazione che "scuote le fondamenta della stessa libertà di stampa perché è indubbiamente difficile poter ritenere che l’aumento di presenze di non contrattualizzati e l’accentuarsi del ricorso a forme di esternalizzazione e di precariato possano assicurare un’informazione non solo di qualità ma anche rispettosa del diritto del cittadino di avere un’informazione libera." PROPOSTA DI LEGGE ART.
1 1. In attuazione dell’articolo 36, primo comma, della Costituzione, la presente legge è finalizzata a promuovere l’equità retributiva dei giornalisti iscritti all’albo di cui all’articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, titolari di un rapporto di lavoro non subordinato nei quotidiani, nei periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive. 2. Ai fini della presente legge, per equità retributiva si intende la corresponsione di un trattamento economico proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, in coerenza con i corrispondenti trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti e pubblicisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato. ART.
2. 1. È istituita presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la valutazione dell’equità retributiva del lavoro giornalistico, di seguito denominata «Commissione». La Commissione è composta da tre membri, di cui:
2.
Entro tre mesi dal suo insediamento la Commissione definisce i requisiti
minimi di equità retributiva dei giornalisti iscritti all’albo
titolari di rapporto di lavoro non subordinato nei quotidiani, nei
periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti
radiotelevisive, in coerenza con i corrispondenti trattamenti previsti
dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari
di un rapporto di lavoro subordinato. I requisiti minimi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 4. Alle eventuali spese derivanti dall’attuazione del presente articolo
si fa fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio. ART.
3 1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 3, è requisito necessario per l’accesso a qualsiasi contributo pubblico in favore dell’editoria. ART.
4 1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Aggiornamento 16 luglio 2011 (*) d'iniziativa dei deputati Moffa, Angeli, Barani, Barbieri, Bonciani, Bosi, Di Biagio, Di Virgilio, Dima, Divella, Favia, Vincenzo Antonio Fontana, Antonino Foti, Girlanda, Gottardo, Granata, Holzmann, Iapicca, Madia, Mantini, Marinello, Cesare Marini, Mosella, Angela Napoli, Patarino, Petrenga, Polidori, Raisi, Rugghia, Scalera, Scandroglio, Torrisi, Toto, Traversa, Ventucci, Zacchera. (vedi testo integrale proposta di legge 3555) |
Assostampa
Romana Giornalista
fai da te, vademecum per il lavoro autonomo e parasubordinato" è il
nome della pubblicazione realizzata dalla Consulta Feeelance dell'Associazione
Stampa Romana a cura di Natalia Marra e Maria Giovanna Faiella. | |||||||