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Sulle modalità di accesso alla professione: apprendistato, scuole di giornalismo e numero chiuso

La riforma dell'apprendistato, attraverso la formulazione del Testo Unico recentemente modificato dalla Conferenza Stato-regioni e sottoposto alle parti sociali, sarà esaminata in autunno dalle commissioni parlamentari prima del varo definitivo da parte del Consiglio dei ministri. In particolare l'art. 5 del Testo Unico disciplina l' "Apprendistato di alta formazione e ricerca" con cui possono essere assunti in tutti i settori di attività pubblici o privati soggetti di età compresa tra i 18 e 29 anni anche per il conseguimento di titoli di studio universitari o per il praticantato previsto per l'accesso alle professioni ordinistiche.
La regolamentazione e la durata sono rimesse alle regioni, per profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, le università e altre istituzioni in possesso di riconoscimento di rilevanza nazionale o regionale.
Emerge subito, ad un primo esame del testo, che ai fini occupazionali sarebbe strategico prevedere la conferma di una quota di apprendisti.

Per quanto riguarda i giornalisti l'approvazione della riforma introdurrebbe una terza modalità di accesso alla professione, diversa sia da quella ordinariamente prevista dalla legge 69/1963 che dalle scuole di giornalismo riconosciute dall'Ordine.

La grave situazione di precarizzazione della categoria giornalistica rende opportuna una riflessione.
Il mercato del lavoro non offre alcuna certezza di sbocco occupazionale a chi proviene da una scuola di giornalismo. Per altro verso, giornalisti precari o disoccupati nella fascia di età compresa tra i 35 e i 55 anni, magari iscritti all'elenco pubblicisti e diplomati ma in possesso di una consistente esperienza professionale, subiscono la concorrenza -per esempio nei concorsi per uffici stampa nella pubblica amministrazione- da parte di giovani colleghi divenuti professionisti attraverso una scuola riconosciuta dall'Ordine, molto meno esperti ma in possesso non solo di laurea ma anche di un master universitario biennale.
Si ricorda che le Scuole vennero introdotte nel 1990 ispirandosi all'idea di una riforma che prevedesse per l'accesso all'Ordine il possesso di una laurea. La riforma mai avvenuta rende evidente l'incoerenza di tali istituti di formazione con la vigente legge istitutiva 69/1963.
La nuova possibilità di conseguire il titolo professionale giornalistico anche attraverso un percorso di apprendistato, nell'attuale situazione occupazionale rischierebbe solo di essere un altro fattore di incremento del numero di disoccupati e precari. Un'ennesima fabbrica di illusioni.
I dati imporrebbero invece la necessità per i giornalisti, analogamente agli altri ordini professionali, di elementi di regolazione quali: norme per introdurre il numero chiuso per l'accesso; obbligo per gli ordini regionali di non fare nuove iscrizioni prima di avere completato la prescritta revisione dei propri iscritti; abolizione dell'attuale ordinamento delle scuole di giornalismo, riconvertendo tali strutture in istituti di aggiornamento professionale e formazione continua.

Il grandissimo numero di giornalisti in Italia testimonia che non vi sia affatto il problema di misure per garantire l'accesso al titolo professionale, ma di fornire semmai a chi è già iscritto all'Ordine in un mercato del lavoro sempre più precario adeguati strumenti formativi di aggiornamento (*) e specializzazione per promuovere una stabile situazione lavorativa.

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(*) Contratto nazionale di lavoro giornalistico Fieg-Fnsi, Art. 4 (Situazione occupazionale, nota a verbale n°2)
"La Fieg e la Fnsi realizzeranno corsi di aggiornamento professionale per i giornalisti privi di occupazione o che non abbiano un rapporto di lavoro subordinato. A tal fine i relativi progetti, che potranno articolarsi anche in ambito regionale, verranno elaborati sulla base di criteri e modalità idonei ad assicurare anche l'utilizzazione dei fondi della Comunità Economica Europea."


Il testo della proposta di riforma dell'apprendistato che prevede (art.5) anche la possibilità di svolgere il praticantato previsto per l'accesso alle professioni ordinistiche.

Testo emendato il 7 luglio dalla Conferenza Stato-regioni

Testo precedente

 

 


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