UFFICI STAMPA: L’ASSOSTAMPA
SICILIA CHIEDE I DANNI AI BUROCRATI
DEGLI ENTI LOCALI
L’Associazione siciliana della stampa avvierà azioni di
rivalsa in sede civile contro quei dirigenti e funzionari degli Enti
locali che in maniera immotivata e illegittima hanno revocato o negato
l’applicazione del contratto nazionale di lavoro a giornalisti
impegnati negli uffici stampa delle amministrazioni locali sottoposte
al controllo e vigilanza della Regione. (segue)
| | La
contrattazione collettiva sugli uffici stampa
in Sicilia prevede l'applicazione del contratto
nazionale di lavoro giornalistico
La normativa che disciplina gli uffici stampa in Sicilia prevede (1)
l'applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico Fieg-Fnsi
secondo i profili
professionali individuati e regolamentati dalla vigente contrattazione collettiva.
Il contratto attualmente in vigore (2), siglato il 24 ottobre 2007 (vedi
commenti) dall'assessore
regionale alla Presidenza Mario Torrisi dalla delegazione dell’Associazione
siciliana della Stampa, assistita dalla Fnsi, e dal rappresentante dell'Anci
Sicilia, prevede la definizione dei profili professionali negli uffici stampa
degli enti locali
e degli enti
sottoposti a vigilanza e tutela della Regione siciliana. I profili professionali,
che fanno esplicito riferimento al Contratto nazionale di Lavoro Fieg-Fnsi,
sono: caporedattore, vice caporedattore, capo servizio, vice capo servizio,
redattore ordinario con oltre trenta mesi di anzianità professionale.
L’accesso dei giornalisti ai profili
sopra descritti avviene secondo il
seguente schema: il caporedattore esercita le funzioni di capo dell’ufficio
stampa nelle province e nei capoluoghi di provincia, mentre il vice caporedattore
le funzioni vicarie
al posto del capo redattore. Il capo servizio svolge le funzioni di coordinamento
di un servizio o di coordinamento dell’ufficio nei comuni e negli enti
sottoposti a vigilanza e tutela della Regione siciliana; il vice capo servizio
le funzioni vicarie al posto del capo servizio ed il redattore ordinario
le funzioni giornalistiche ordinarie.
L’ultimo periodo del Comma 4, Art. 9, Legge 150/2000 (3) stabilisce l’incompatibilità tra
attività in un Ufficio stampa nella Pubblica Amministrazione e altra
attività giornalistica, prescrivendo che eventuali deroghe possono essere
previste soltanto dalla contrattazione collettiva per la regolamentazione dei
profili professionali.
E’ da sottolineare, a questo proposito, che la contrattazione collettiva
stipulata in Sicilia non ha introdotto alcuna deroga all'incompatibilità per
il giornalista.
Note
(1) Recepimento
della Legge 150/2000: Legge
della Regione Siciliana n. 2 del 2002 -
Art. 127 (Informazione e comunicazione), Comma 1:
"Nell'ambito della Regione siciliana si applicano gli articoli 1, 2, 3,
4, 6, 7, 8 e 9, limitatamente ai commi 1 2, 3 e 4, della legge 7 giugno 2000,
n.
150 'Disciplina delle attività di informazione delle pubbliche
amministrazioni'. Negli uffici stampa di cui all'articolo 58 della
legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 l'individuazione e la regolamentazione
dei
profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva da svolgersi
presso l'Assessorato regionale alla Presidenza, in osservanza e
nel rispetto del contratto collettivo n. 1 giornalistico FNSI-FIEG.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n.
150 negli enti locali il
portavoce deve essere iscritto all'ordine dei giornalisti."
(2) Il "Contratto collettivo per l’individuazione e la regolamentazione
dei profili professionali negli uffici stampa di cui all’articolo 58
della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33" è stato siglato il
24 ottobre 2007 presso l’Assessorato regionale alla Presidenza ed è stato
pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n.
54 del 16 novembre 2007.
(3) Legge 150/2000, Art. 9 (Uffici stampa):
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata,
di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria
indirizzata ai mezzi di informazione di massa.
2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo
nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti
delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo,
o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli
individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le modalità di
cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci
di ciascuna amministrazione per le medesime finalità.
3. L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica
di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo
di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione,
assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle
comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione.
4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono
esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali
nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni
pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva
di cui al comma 5.
5. Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili
professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito
di una speciale area
di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative
della categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
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Assostampa
Romana
pubblica una guida
per il giornalista freelance
"Giornalista
fai da te, vademecum per il lavoro autonomo e parasubordinato" è il
nome della pubblicazione realizzata dalla Consulta Feeelance dell'Associazione
Stampa Romana a cura di Natalia Marra e Maria Giovanna Faiella.
E' una vera e propria guida che fornisce chiarimenti e risposte a tantissimi
problemi "pratici" che riguardano i freelance.(segue)
Lettera aperta ai direttori e CdR delle
testate siciliane sul lavoro giornalistico precario
Questa lettera denuncia l’umiliante e vergognosa situazione professionale
in cui sono costretti a vivere i giornalisti precari, comunque chiamati:
collaboratori esterni, lavoratori autonomi o “freelance”.
I luoghi dove le aziende editrici riescono ad imporre questa situazione
di sfruttamento e mortificazione della dignità dei lavoratori sono
le redazioni dei giornali.(segue)
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