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XXXI Congresso Assostampa Sicilia
 
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UFFICI STAMPA: L’ASSOSTAMPA SICILIA CHIEDE I DANNI AI BUROCRATI
DEGLI ENTI LOCALI

L’Associazione siciliana della stampa avvierà azioni di rivalsa in sede civile contro quei dirigenti e funzionari degli Enti locali che in maniera immotivata e illegittima hanno revocato o negato l’applicazione del contratto nazionale di lavoro a giornalisti impegnati negli uffici stampa delle amministrazioni locali sottoposte al controllo e vigilanza della Regione. (segue)

 

La contrattazione collettiva sugli uffici stampa
in Sicilia prevede l'applicazione del contratto
nazionale di lavoro giornalistico

La normativa che disciplina gli uffici stampa in Sicilia prevede (1) l'applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico Fieg-Fnsi secondo i profili professionali individuati e regolamentati dalla vigente contrattazione collettiva.
Il contratto attualmente in vigore (2), siglato il 24 ottobre 2007 (vedi commenti) dall'assessore regionale alla Presidenza Mario Torrisi dalla delegazione dell’Associazione siciliana della Stampa, assistita dalla Fnsi, e dal rappresentante dell'Anci Sicilia, prevede la definizione dei profili professionali negli uffici stampa degli enti locali e degli enti sottoposti a vigilanza e tutela della Regione siciliana. I profili professionali, che fanno esplicito riferimento al Contratto nazionale di Lavoro Fieg-Fnsi, sono: caporedattore, vice caporedattore, capo servizio, vice capo servizio, redattore ordinario con oltre trenta mesi di anzianità professionale.
L’accesso dei giornalisti ai profili sopra descritti avviene secondo il seguente schema: il caporedattore esercita le funzioni di capo dell’ufficio stampa nelle province e nei capoluoghi di provincia, mentre il vice caporedattore le funzioni vicarie al posto del capo redattore. Il capo servizio svolge le funzioni di coordinamento di un servizio o di coordinamento dell’ufficio nei comuni e negli enti sottoposti a vigilanza e tutela della Regione siciliana; il vice capo servizio le funzioni vicarie al posto del capo servizio ed il redattore ordinario le funzioni giornalistiche ordinarie.
L’ultimo periodo del Comma 4, Art. 9, Legge 150/2000 (3) stabilisce l’incompatibilità tra attività in un Ufficio stampa nella Pubblica Amministrazione e altra attività giornalistica, prescrivendo che eventuali deroghe possono essere previste soltanto dalla contrattazione collettiva per la regolamentazione dei profili professionali.
E’ da sottolineare, a questo proposito, che la contrattazione collettiva stipulata in Sicilia non ha introdotto alcuna deroga all'incompatibilità per il giornalista.


Note
(1) Recepimento della Legge 150/2000: Legge della Regione Siciliana n. 2 del 2002 - Art. 127 (Informazione e comunicazione), Comma 1:
"Nell'ambito della Regione siciliana si applicano gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, limitatamente ai commi 1 2, 3 e 4, della legge 7 giugno 2000, n. 150 'Disciplina delle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni'. Negli uffici stampa di cui all'articolo 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva da svolgersi presso l'Assessorato regionale alla Presidenza, in osservanza e nel rispetto del contratto collettivo n. 1 giornalistico FNSI-FIEG. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 negli enti locali il portavoce deve essere iscritto all'ordine dei giornalisti."

(2) Il "Contratto collettivo per l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali negli uffici stampa di cui all’articolo 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33" è stato siglato il 24 ottobre 2007 presso l’Assessorato regionale alla Presidenza ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n. 54 del 16 novembre 2007.

(3) Legge 150/2000, Art. 9 (Uffici stampa):
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.
2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità.
3. L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione.
4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.
5. Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 


Assostampa Romana
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per il giornalista freelance

"Giornalista fai da te, vademecum per il lavoro autonomo e parasubordinato" è il nome della pubblicazione realizzata dalla Consulta Feeelance dell'Associazione Stampa Romana a cura di Natalia Marra e Maria Giovanna Faiella.
E' una vera e propria guida che fornisce chiarimenti e risposte a tantissimi problemi "pratici" che riguardano i freelance.(segue)

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Questa lettera denuncia l’umiliante e vergognosa situazione professionale in cui sono costretti a vivere i giornalisti precari, comunque chiamati: collaboratori esterni, lavoratori autonomi o “freelance”.
I luoghi dove le aziende editrici riescono ad imporre questa situazione di sfruttamento e mortificazione della dignità dei lavoratori sono le redazioni dei giornali.(segue)

 
   

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