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Ordine Regionale

 

La Legge sull’Ordine dei Giornalisti

L’Ordine dei Giornalisti è persona giuridica di diritto pubblico (art. 1, ultimo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69) e come tale appartiene alla Pubblica Amministrazione in quanto classificato ente pubblico non economico disciplinato dall’art. 1 (comma 2) del decreto legislativo 165/2001.
I consiglieri dell’Ordine conseguentemente sono pubblici ufficiali e svolgono una funzione pubblica elettiva (art. 51, terzo comma Cost.) e in particolare le funzioni previste dall’art. 2229 del Cc: sono giudici amministrativi disciplinari di I grado e sono giudici amministrativi di I grado delle iscrizioni negli elenchi dell’Albo.

Legge 3 Febbraio 1963, n. 69

Titolo I - Dell'Ordine dei Giornalisti

Capo I - Dei consigli dell'Ordine regionali o interregionali

ART. 1 - ORDINE DEI GIORNALISTI
E' stato istituito l'Ordine dei giornalisti. Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'Albo. Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista. Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi. Le funzioni relative alla tenuta dell'Albo, e quelle relative alla disciplina degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione o gruppo di regioni da determinarsi nel Regolamento, da un Consiglio dell'Ordine, secondo le norme della presente legge. Tanto gli Ordini regionali e interregionali, quanto l' Ordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico.

ART. 2 - DIRITTI E DOVERI
E' diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.

ART. 3 - COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI REGIONALI O INTERREGIONALI
I Consigli regionali o interregionali sono composti da 6 professionisti e 3 pubblicisti, scelti tra gli iscritti nei rispettivi elenchi regionali o interregionali, che abbiano almeno 5 anni di anzianità di iscrizione. Essi sono eletti rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'Albo ed in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti.

ART. 4 - ELEZIONE DEI CONSIGLI DELL'ORDINE
L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La convocazione si afferma mediante avviso spedito per posta raccomandata almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione. L'avviso deve contenere l' indicazione dell'oggetto dell'adunanza, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione è stabilita a distanza di otto giorni dalla prima. L'assemblea è valida in prima convocazione quando intervenga almeno la metà degli iscritti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 5 - VOTAZIONI
Il Presidente dell'Ordine, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie cinque scrutatori fra gli elettori presenti. Il più anziano fra i cinque, per iscrizione, esercita le funzioni di Presidente del seggio. A parità di data di iscrizione prevale l'anzianità di nascita. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell' ufficio elettorale. Il segretario dell'Ordine esercita le funzioni di segretario di seggio.

ART. 6 - SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega. Decorse otto ore dall'inizio delle operazioni di voto, il Presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovino nella sala, dichiara chiusa la votazione: quindi precede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio. Compiuto lo scrutinio, il Presidente ne dichiara il risultato e proclama eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Allorché non è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da alcuno dei candidati si procede in un' assemblea successiva, da convocarsi entro otto giorni, a votazione di ballottaggio, fra i candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti, in numero doppio di quello dei consiglieri ancora da eleggere. Dopo l'elezione, il Presidente dell'assemblea comunica al Ministero di Grazia e Giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti.

ART. 7 - DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO. SOSTITUZIONI
I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e possono essere rieletti. Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio venisse a mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non eletti del rispettivo elenco. I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

ART. 8 - RECLAMO CONTRO LE OPERAZIONI ELETTORALI
Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto agli elenchi dell`Albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale dell'Ordine, entro dieci giorni dalla proclamazione. Quando il reclamo investa l'elezione di tutto il Consiglio e sia accolto, il Consiglio nazionale provvede, fissando un termine non superiore a trenta giorni e con le modalità che saranno indicate nel Regolamento, a rinnovare l'elezione dichiarata nulla.

ART. 9 - CARICHE DEL CONSIGLIO
Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere. Ove il Presidente sia iscritto nell'elenco dei professionisti, il Vicepresidente deve essere scelto tra i pubblicisti, e reciprocamente.

ART. 10 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine; convoca e presiede l'assemblea degli iscritti, ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dal presente ordinamento. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Se il Presidente e il Vicepresidente siano assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell'Albo e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

ART. 11 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO
Il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni:
a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia; b) vigila per la tutela del titolo di giornalista, in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione; c) cura la tenuta dell'Albo e provvede alle iscrizioni e cancellazioni; d) adotta i provvedimenti disciplinari; e) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; f) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti; g) dispone la convocazione dell'assemblea; h) fissa, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'articolo 20, "lettera g", le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i contributi per l'iscrizione nell'Albo e nel registro dei praticanti e per il rilascio di certificati; i) esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge.

ART. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Ogni Ordine ha un Collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti. Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal Consiglio riferendone all'assemblea. L'assemblea convocata per l'elezione del Consiglio elegge, con le modalità stabilite dagli articoli 4, 5 e 6, il Collegio dei revisori dei conti, scegliendone i componenti tra gli iscritti che non ricoprano o che non abbiano ricoperto negli ultimi tre anni la carica di consigliere. I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 13 - ASSEMBLEA PER L'APPROVAZIONE DEI CONTI
L'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ha luogo nel mese di marzo di ogni anno.

ART. 14 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Il Presidente, oltre che nel caso di cui all'articolo precedente, convoca l'assemblea ogni volta che lo deliberi il Consiglio di propria iniziativa o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quarto degli iscritti nell'Albo dell'Ordine. Tale convocazione deve essere fatta non oltre dieci giorni dalla deliberazione o dalla richiesta.

ART. 15 - NORME COMUNI PER LE ASSEMBLEE
Il Presidente e il Segretario del Consiglio dell'Ordine assumono rispettivamente le funzioni di Presidente e di segretario dell'assemblea. In caso di impedimento del Presidente si applica il disposto dell'art.10; in caso di impedimento del segretario, la assemblea provvede alla nomina di un proprio segretario. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Per le assemblee previste dai due articoli precedenti si applica per quant'altro il disposto dell'articolo 4.

CAPO II - DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE

ART. 16 - CONSIGLIO NAZIONALE, COMPOSIZIONE
E' istituito, con sede presso il Ministero di Grazia e Giustizia, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Il Consiglio nazionale è composto in ragione di due professionisti e un pubblicista per ogni Ordine regionale o interregionale, iscritti nei rispettivi elenchi. Gli Ordini regionali o interregionali che hanno più di 500 professionisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 500 professionisti eccedenti tale numero o frazione di 500 superiore alla metà. Conformemente, gli Ordini regionali o interregionali che hanno più di 1.000 pubblicisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 1.000 pubblicisti eccedenti tale numero o frazione di 1.000 superiore alla metà. L'elezione avviene a norma degli articoli 3 e seguenti, in quanto applicabili. Le assemblee devono essere convocate almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale in carica. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo al Consiglio nazionale, nel termine di 10 giorni dalla proclamazione. In caso di accoglimento del reclamo, il Consiglio nazionale stesso fissa il termine, non superiore a 30 giorni, perché da parte dell'assemblea regionale o interregionale interessata sia provveduto al rinnovo dell'elezione dichiarata nulla.

ART. 17 - DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO NAZIONALE SOSTITUZIONI
I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine restano in carica tre anni, e possono essere rieletti. Si applicano al Consiglio nazionale le norme di cui al secondo e terzo comma dell'art. 7.

ART. 18 - INCOMPATIBILITA'
Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio regionale o interregionale e del Consiglio nazionale. Il componente di un Consiglio regionale o interregionale che venga nominato membro del Consiglio nazionale, si intende decaduto, ove non rinunzi alla nuova elezione nei termine di dieci giorni dalla proclamazione, dalla carica di componente del Consigiio regionale o interregionale.

ART. 19 - CARICHE
Il Consiglio nazionale dell'Ordine elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere. Elegge inoltre nel proprio seno un Comitato esecutivo, composto da sei professionisti e tre pubblicisti, tra gli stessi sono compresi il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Designa pure tre giornalisti perché esercitino le funzioni di revisore dei conti. Il Presidente deve essere scelto tra gli iscritti nell'elenco dei professionisti, il Vicepresidente tra gli iscritti nell'elenco dei pubblicisti, i revisori dei conti tra gli iscritti che non ricoprano o non abbiano ricoperto nell'ultimo triennio la carica di consigliere presso gli Ordini o presso il Consiglio nazionale.

ART. 20 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO
Il Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:
a) dà parere, quando ne sia richiesto dal Ministro di Grazia e Giustizia, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di giornalista; h) coordina e promuove le attività culturali dei Consigli degli Ordini per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale; c) dà parere sullo scioglimento dei Consigli regionali o interregionali ai sensi del successivo articolo 24; d) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dell'Albo e dal registro, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei Consigli degli Ordini e dei Collegi dei revisori; e) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro di Grazia e Giustizia; f) determina, con deliberazione da approvarsi dal Ministro di Grazia e Giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzianamento; g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro di Grazia e Giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute ai Consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti.

ART. 21 - ATTRIBUZIONI AL COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato esecutivo provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio e collabora con il Presidente nella gestione ordinaria dell'Ordine. Adotta, altresì, in caso di assoluta urgenza, le delibere di competenza del Consiglio stesso escluse quelle previste nelle lettere a), d) ed e) dell'articolo 20, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione, da convocarsi in ogni caso non oltre un mese.

ART. 22 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente del Consiglio nazionale convoca e presiede le riunioni dei Consiglio e del Comitato esecutivo, dà disposizioni per il regolare funzionamento del Consiglio e del Comitato esecutivo stesso ed esercita tutte le attribuzioni demandategli dal presente ordinamento e da altre norme. In caso di sua assenza o impedimento, si applicano le disposizioni dell'articolo 10, secondo e terzo comma.

CAPO III-DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 23 - RIUNIONI DEI CONSIGLI E DEL COMITATO ESECUTIVO
Per la validità delle sedute di un Consiglio regionale o interregionale o del Consiglio nazionale dell'Ordine, occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Nelle votazioni, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Fino all' insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine, rimane in carica il Consiglio uscente. Le stesse norme si applicano al Comitato esecutivo.

ART. 24 - ATTRIBUZIONI DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Il Ministro di Grazia e Giustizia esercita l'alta vigilanza sui Consigli dell'Ordine. Egli può, con decreto motivato, sentito il parere del Consiglio nazionale, sciogliere un Consiglio regionale o interregionale, che non sia in grado di funzionare regolarmente, quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto all'elezione del nuovo Consiglio o quando il Consiglio, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli. Con lo stesso decreto il Ministro nomina scegliendo fra i giornalisti professionisti, un commissario straordinario, al quale sono affidate le funzioni fino all'elezione del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dal decreto di scioglimento.

ART. 25 - INELEGGIBILITA'
Non sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 9 e 19 i pubblicisti iscritti anche ad altri Albi professionali che siano funzionari dello Stato.

TITOLO II - DELL'ALBO PROFESSIONALE

CAPO I - DELL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI

ART. 26 - ALBO: ISTITUZIONE
Presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale, è istituito l'Albo dei giornalisti che hanno la loro residenza nel terriorio compreso nella circoscrizione del Consiglio. L'Albo è ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti l'altro dei pubblicisti. I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori dal territorio della Repubblica sono iscritti nell'Albo di Roma.

ART. 27 - ALBO: CONTENUTO
L'Albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. L'Albo è compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'Albo. A ciascun iscritto nell'Albo è rilasciata la tessera.

ART. 28 - ELENCHI SPECIALI
All'Albo dei giornalisti sono annessi gli elenchi dei giornalisti di nazionalità straniera, e di coloro che, pur non esercitando l'attività di giornalista, assumano la qualifica di direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici. Quando si controverta sulla natura della pubblicazione, decide irrevocabilmente, su ricorso dell'interessato, il Consiglio nazionale dell'Ordine.

ART. 29 - ISCRIZIONE NELL' ELENCO DEI PROFESSIONISTI
Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti: l'età non inferiore agli anni 21, l'iscrizione nel registro dei praticanti, l'esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 31, e l'esito favorevole della prova di idoneità professionale di cui all'articolo 32. La iscrizione è deliberata dal competente Consiglio regionale o interregionale entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine inutilmente, il richiedente può ricorrere entro 30 giorni al Consiglio nazionale che decide sulla domanda di iscrizione.

ART. 30 - REGISTRO DELLA DOMANDA
Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'Albo o al registro dei praticanti dev'essere motivato e dev'essere notificato all'interessato, a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di 15 giorni dalla deliberazione.

ART. 31 - MODALITA' DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI
La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti :
1) estratto dell'atto di nascita; 2) certificato di residenza; 3) dichiarazione di cui all'art. 34; 4) attestazione di versamento della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per le iscrizioni negli Albi professionali.
Per l'accertamento dei requisiti della cittadinanza, della buona condotta e dell'assenza di precedenti penali del richiedente si provvede d'ufficio da parte del Consiglio dell'Ordine. Non possono essere iscritti nell'Albo coloro che abbiano riportato condanna penale che importi interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata della interdizione, salvo che sia intervenuta riabilitazione. Nel caso di condanna che non importi interdizione dai pubblici uffici, o se questa è cessata, il Consiglio dell'Ordine può concedere la iscrizione solo se, vagliate tutte le circostanze e specialmente la condotta del richiedente successivamente alla condanna, ritenga che il medesimo sia meritevole della iscrizione.

ART. 32 - PROVA DI IDONEITA' PROFESSIONALE
L'accertamento dell'idoneità professionale, di cui al precedente articolo 29, consiste in una prova scritta e orale di tecnica e pratica del giornalismo, integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche che hanno attinenza con la materia del giornalismo. L'esame dovrà sostenersi in Roma, innanzi ad una Commissione composta di sette membri, di cui cinque dovranno essere nominati dal Consiglio nazionale dell'Ordine fra i giornalisti professionisti iscritti da non meno di 10 anni. Gli altri 2 membri saranno nominati dal Presidente della Corte d'appello di Roma, scelti l'uno tra i magistrati di tribunale e l'altro tra i magistrati di appello; questo ultimo assumerà le funzioni di Presidente della Commissione di esame. Le modalità di svolgimento dell'esame, da effettuarsi in almeno due sessioni annuali, saranno determinate dal regolamento.

ART. 33 -REGISTRO DEI PRATICANTI
Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che intendano avviarsi alla professione giornalistica e che abbiano compiuto almeno 18 anni di età. La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) ,4) dell' articolo 31. Deve essere altresì corredata dalla dichiarazione del direttore comprovante l'effettivo inizio della pratica di cui all'articolo 34. Si applica il disposto del comma secondo dell'articolo 31. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario altresì avere superato un esame di cultura generale, diretto ad accertare l'attitudine all'esercizio della professione. Tale esame dovrà svolgersi di fronte ad una Commissione, composta da 5 membri, di cui 4 da nominarsi da ciascun Consiglio regionale o interregionale, e scelti fra i giornalisti professionisti con almeno 10 anni di iscrizione, il quinto membro, che assumerà le funzioni di Presidente della Commissione, sarà scelto tra gli insegnanti di ruolo di scuola media superiore e nominate dal provveditore agli studi del luogo ove ha sede il Consiglio regionale o interregionale. Le modalità di svolgimento dell'esame saranno determinate dal regolamento. Non sono tenuti a sostenere la prova di esame, di cui sopra, i praticanti in possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media superiore.

ART. 34 - PRATICA GIORNALISTICA
La pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari. Dopo 18 mesi, a richiesta del praticante, il direttore responsabile della pubblicazione gli rilascia una dichiarazione motivata sull'attività giornalistica svolta, per i fini di cui al comma primo, n. 3) del precedente articolo 31. Il praticante non può rimanere iscritto per più di tre anni nel registro.

ART. 35. - MODALITA' ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI PUBBLICISTI
Per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti la domanda deve essere corredata, oltre che dal documento di cui ai numeri 1), 2) e 4) del primo comma dell'articolo 31, anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino l'attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni. Si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 31.

ART. 36 - GIORNALISTI STRANIERI
I giornalisti stranieri residenti in Italia possono ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 28, se abbiano compiuto i 21 anni e sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratichi il trattamento di reciprocità. Tale condizione non è richiesta nei confronti del giornalista straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo politico. (Comma modificato dalla legge 10 giugno 1969, n. 308). La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'articolo 31 oltre che da una attestazione del Ministero degli Affari Esteri che provi che il richiedente è cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocità. Si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 31.

CAPO II - DEI TRASFERIMENTI E DELLA CANCELLAZIONE DALL'ALBO

ART. 37 - TRASFERIMENTI
Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un Albo. In caso di cambiamento di residenza, il giornalista deve chiedere il trasferimento nell'Albo del luogo della nuova residenza; trascorsi tre mesi dal cambiamento senza che ne sia fatta richiesta, il Consiglio dell'Ordine procede di ufficio alla cancellazione dall'Albo del giornalista che si è trasferito in altra sede e dalla comunicazione di tale cancellazione al Consiglio nella cui giurisdizione è compreso il luogo della nuova residenza, che provvederà ad iscrivere il giornalista nel proprio Albo.

ART. 38 - CANCELLAZIONE: DALL'ALBO
Il Consiglio dell'Ordine delibera di ufficio la cancellazione dall'Albo in caso di perdita della cittadinanza italiana. In questo secondo caso, tuttavia, il giornalista è iscritto nell'elenco speciale per gli stranieri, qualora concorrano le condizioni previste dall'articolo 36, e ne faccia domanda.

ART. 39 - CONDANNA PENALE
Debbono essere cancellati dall'Albo coloro che abbiano riportato condanne penali che importino l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto è sospeso di diritto durante il periodo di interdizione. Ove sia emesso ordine o mandato di cattura, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fine alla revoca del mandato o dell'Ordine. Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria di cui ai commi precedenti, il Consiglio dell'Ordine inizia procedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste dal primo comma dell'articolo 48.

ART. 40 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE
Il giornalista è cancellato dall'elenco dei professionisti, quando risulti che sia venuto a mancare il requisito dell'esclusività professionale. In tal caso il professionista può essere trasferito nell'elenco dei pubblicisti, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 35, e ne faccia domanda.

ART. 41 - INATTIVITA'
E' disposta la cancellazione dagli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti dopo due anni di inattività professionale. Tale termine è elevato a tre anni per il giornalista che abbia almeno dieci anni di iscrizione. Nel calcolo dei termini suindicati non si tiene conto del periodo di inattività dovuta all'assunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche o scientifiche; o allo espletamento degli obblighi militari. Non si fa luogo alla cancellazione per inattività professionale del giornalista che abbia almeno quindici anni di iscrizione all'Albo, salvo i casi di iscrizione in altro Albo, o di svolgimento di altra attività continuativa e lucrativa.

ART. 42 - REISCRIZIONE
Il giornalista cancellato dall'Albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando sono cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione. Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, ai sensi dell'articolo 39, primo comma, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.

ART. 43 - NOTIFICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO
Le deliberazioni del Consiglio regionale o interregionale di cancellazione dall'Albo, o di diniego di nuova iscrizione ai sensi dell'articolo precedente, devono essere motivate e notificate all'interessato nei modi e nei termini di cui all'articolo 30.

ART. 44 - COMUNICAZIONI
Una copia dell'Albo deve essere depositata ogni anno, entro il mese di gennaio a cura dei Consigli regionali o interregionali, presso la Cancelleria della Corte d'appello del capoluogo della regione dove ha sede il Consiglio, presso la Segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine e presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione dovrà essere data comunicazione entro due mesi al Ministro di grazia e giustizia, alla Cancelleria della Corte d'appello, al Procuratore generale della stessa Corte d' appello ed al Consiglio nazionale.

CAPO III - DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA

ART. 45 - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'Albo professionale. La violazione di tale disposizione è punita a norma degli articoii 348 e 498 del Codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave.

ART. 46 - DIREZIONE DEI GIORNALI
Il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa, di cui al primo comma dell'art. 34 devono essere iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti (o pubblicisti, in base alla sentenza n. 98/1968 della Corte costituzionale), salvo quanto stabilito nel successivo articolo 47. Per le altre pubblicazioni periodiche ed agenzie di stampa, il direttore ed il vicedirettore responsabile possono essere iscritti nell'elenco dei professionisti oppure in quello dei pubblicisti, salvo la disposizione dell'articolo 28 per le riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico.

ART. 47 - DIREZIONE AFFIDATA A PERSONE NON ISCRITTE ALL'ALBO
La direzione di un giornale quotidiano o di altra pubblicazione periodica, che siano organi di partiti o movimenti politici o di organizzazioni sindacali, può essere affidata a persona non iscritta all'Albo dei giornalisti. Nei casi previsti dal precedente comma, i requisiti richiesti per la registrazione o l'annotazione di un mutamento al sensi della legge sulla stampa sono titolo per la iscrizione provvisoria del direttore nell'elenco dei professionisti, se trattasi di quotidiani, o nell'elenco dei pubblicisti se trattasi di altra pubblicazione periodica. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono subordinate alla contemporanea nomina di vicedirettore del quotidiano di un giornalista professionista (o pubblicisti, in base alla sentenza n. 98/1968 della Corte costituzionale) al quale restano affidate le attribuzioni di cui agli articoli 31, 34 e 35 della presente legge; ed alla contemporanea nomina a vicedirettore del periodico di un giornalista iscritto nell'elenco dei pubblicisti, al quale restano affidate le attribuzioni di cui all'articolo 35 della presente legge. Resta ferma la responsabilità stabilita dalle leggi civili e penali, per il direttore non professionista, iscritto a titolo provvisorio nell'Albo.

TITOLO III - DELLA DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI

ART. 48 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Gli iscritti nell'Albo, negli elenchi o nel registro, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio dal Consiglio regionale o interregionale, o anche su richiesta del procuratore generale competente ai sensi dell'articolo 44.

ART. 49 - COMPETENZA
La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto l'incolpato. Se l'incolpato è membro di tale Consiglio il procedimento disciplinare è rimesso al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale.

ART. 50 - ASTENSIONE O RICUSAZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
L'astensione e la ricusazione dei componenti del Consiglio sono regolate dagli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile, in quanto applicabili. Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso Consiglio. Se, a seguito di astensioni e ricusazioni viene a mancare il numero legale, il Presidente del Consiglio rimette gli atti al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale. Il Consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio dell'Ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

ART. 51 - SANZIONI DISCLIPLINARI
Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio previa audizione dell'incolpato. Esse sono:
a) l'avvertimento; b) la censura; c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno; d) la radiazione dall'Albo.

ART. 52 - AVVERTIMENTO
L'avvertimento, da infliggere nei casi di abusi o mancanze di lieve entità, consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del giornalista all'osservanza dei suoi doveri. Esso, quando non sia conseguente ad un giudizio disciplinare, è disposto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine. L'avvertimento è rivolto oralmente dal Presidente e se ne redige verbale sottoscritto anche dal segretario. Entro i trenta giorni successivi, il giornalista al quale è stato rivolto l'avvertimento può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

ART. 53 - CENSURA
La censura, da infliggersi nei casi di abusi o mancanze di grave entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.

ART. 54 - SOSPENSIONE
La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi in cui l'iscritto con la sua condotta abbia compromesso la dignità professionale.

ART. 55 - RADIAZIONE
La radiazione può essere disposta nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell'Albo, negli elenchi o nel registro.

ART. 56 - PROCEDIMENTO
Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio. Il Consiglio, assunte sommarie informazioni, contesta all'incolpato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte, e gli assegna un termine non minore di trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive (1).

ART. 57 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI: NOTIFICAZIONE
I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta. Essi devono essere motivati, e sono notificati all'interessato ed al pubblico ministero a mezzo di ufficiale giudiziario entro trenta giorni dalla deliberazione.

ART. 58 - PRESCRIZIONE
L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto. Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimente penale, il termine suddetto decorre dal giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento. La prescrizione è interrotta dalla notificazione degli addebiti all'interessato, da eseguirsi nei modi di cui all'articolo precedente, nonché dalle discolpe presentate per iscritto dall'incolpato. La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interdizione; se più sono gli atti interruttivi la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel primo comma può essere prolungato oltre la meà. L'intenzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro che abbiano concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento disciplinare.

ART. 59 - REISCRIZIONE DEI RADIATI
Il giornalista radiato dall'Albo, dagli elenchi o dal registro a seguito di provvedimento disciplinare può chiedere di essere riammesso, trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione. Il Consiglio regionale o interregionale competente delibera sulla domanda; la deliberazione è notificata nei modi e nei termini di cui all'articolo 57.

TITOLO IV - DEI RECLAMI CONTRO LE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI PROFESSIONALI

ART. 60 - RICORSO AL CONSIGLIO NAZIONALE Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative all'iscrizione o cancellazione dall'Albo, dagli elenchi o dal registro e quelle pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero competente con ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine nel termine di trenta giorni. Il termine decorre per l'interessato dal giorno in cui gli è notificato il provvedimento e per il pubblico ministero dal giorno della notificazione per i provvedimenti in materia disciplinare e dal giorno della comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 44 per i provvedimenti relativi alle iscrizioni o cancellazioni. I ricorsi al Consiglio nazionale in materia elettorale, di cui agli articoli 8 e 16, non hanno effetto sospensivo.

ART. 61 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Prima della deliberazione sui ricorsi in materia disciplinare, il Consiglio nazionale deve in ogni caso sentire il pubblico ministero. Questi presenta per iscritto le sue conclusioni, che vengono comunicate all'incolpato nei modi e con il termine di cui all'articolo 56. Si applicano per il resto le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57, primo comma.

ART. 62 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine, pronunziate sui ricorsi in materia di iscrizione nell'Albo, negli elenchi o nel registro e di cancellazione, nonché in materia disciplinare ed elettorale, devono essere motivate e sono notificate, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro trenta giorni agli interessati, al Consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione nonché al procuratore generale presso la Corte d'appello nel cui distretto ha sede il Consiglio.

ART. 63 - AZIONE GIUDIZIARIA
Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere impugnate, nel termine di 30 giorni dalla notifica, innanzi al tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o interregionale presso cui il giornalista è iscritto e dove l'elezione contestata si è svolta. Avverso la sentenza del Tribunale è dato ricorso alla Corte d'appello competente per territorio, nel ternine di 30 giorni dalla notifica. Sia presso il Tribunale sia presso la Corte d'appello il Collegio è integrato da un giornalista professionista e da un pubblicista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario dal Presidente della Corte di appello su designazione del Consiglio nazionale dell'Ordine. Il giornalista professionista ed il pubblicista, alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati (Comma modificato dalla legge 10 giugno 1969, n. 308). Possono proporre il reclamo all'Autorità, giudiziaria sia l'interessato sia il procuratore della Repubblica e il procuratore generale competenti per territorio.

ART. 64 - PROCEDIMENTO
Il Tribunale e la Corte d'appello provvedono, in Camera di Consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati. La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata. Le sentenze sono notificate a cura della cancelleria al pubblico ministero e alle parti.

ART. 65 - RICORSO PER CASSAZIONE
Avverso le sentenze della Corte d'appello è ammesso ricorso alla Corte di cassazione, da parte del procuratore generale e degli interessasti, nel termine di 60 giorni dalla notifica ed ai sensi dell'articolo 360 del Codice di procedura civile.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 66 - COSTITUZIONE DEI PRIMI CONSIGLI
Entro 60 giorni dalla pubblicazione del regolamento, di cui all'articolo 73, si dovrà procedere alla elezione dei Consigli regionali o interregionali e del Consiglio nazionale. A tale scopo la Commissione unica per la tenuta degli albi professionali dei giornalisti e la disciplina degli iscritti, istituita dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, attualmente in carica, provvede alla convocazione dell' assemblea dei giornalisti iscritti, e residenti in ciascuna regione o gruppo di regioni. Il Presidente della Corte di appello competente ai sensi dell'articolo 44 provvede, entro cinque giorni dalla convocazione, a nominare il Presidente dell'assemblea, scegliendolo fra i giornalisti professionisti con almeno 10 anni di iscrizione all'Albo. Il Presidente dell'assemblea, entro 8 giorni dalla proclamazione, comunica alla Commissione unica i nominativi degli eletti a componenti del Consiglio nazionale. Il Consiglio regionale o interregionale sarà convocato la prima volta, ai fini della sua costituzione e della elezione delle cariche, a cura del consigliere che ha riportato maggior numero di voti e, in caso di parità, dal più anziano d'età. La convocazione stessa dovrà aver luogo non oltre i 15 giorni dalla proclamazione. Il Consiglio nazionale sarà convocato allo stesso scopo dalla Commissione unica, entro 15 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui al comma precedente. Le spese per le convocazioni, previste ai commi precedenti, faranno carico ai Consigli regionali o interregionali cui si riferiscono.

ART. 67 - COMMISSIONE UNICA. DEVOLUZIONE
Fino all'insediamento del primo Consiglio nazionale le funzioni ad esso attribuite dalla presente legge saranno espletate dalla Commissione unica. Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e la assunzione delle funzioni da parte dei singoli Consigli regionali o interregionali, la Commissione unica non potrà procedere a nuove iscrizioni, salva l'applicazione del disposto dell'art. 28 (Vedasi la legge 20 ottobre 1964, n 1039, che integra il presente articolo). Fermo restando il disposto del primo comma del presente articolo, regione per regione o per gruppo di regioni le funzioni espletate dalla Commissione unica ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302. cessano al momento dell'insediamento del Consiglio regionale o interregionale, il quale, a tal fine, darà notizia della propria costituzione alla Commissione medesima. Questa, avuta tale notizia, rimetterà a ciascun Consiglio tutte le istanze ad essa presentate per le funzioni previste dal citato decreto, sulle quali non abbia provveduto. A ciascun Consiglio regionale o interregionale, all' atto del proprio insediamento, debbono essere consegnati i fascicoli personali degli iscritti, di cui al successivo, articolo 71. Insediatosi il primo Consiglio nazionale, la Commissione unica cessa dalle proprie funzioni e trasmette al Consiglio medesimo l'attività patrimoniale e l'archivio.

ART. 68 - RICORSI
Contro le deliberazioni della Commissione unica in materia disciplinare e di tenuta dell'Albo dei giornalisti, è ammesso il ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, entro il termine di trenta giorni dalla prima elezione di detto Consiglio se, alla data predetta non è ancora decorso il termine di cui al precedente articolo 60.

ART. 69 - TERMINI DI DECADENZA
Il termine di decadenza previsto dall'articolo 63, per proporre la domanda innanzi all'Autorità giudiziaria, comincia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, se a tale data sia stata già notificata la deliberazione della Commissione unica.

ART. 70 - AZIONE GIUDIZIARIA
Spetta alla Corte d'appello di Roma conoscere dei reclami avverso le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, emesse ai sensi dell'art. 68, e avverso le deliberazioni della Commissione unica per la tutela degli albi professionali dei giornalisti e la disciplina degli iscritti. Anche ai giudizi di cui al comma precedente si applicano, per quanto in esso non previsto, le disposizioni degli articoli 64 e 65.

ART. 71 - ANZIANITA'
I giornalisti iscritti negli albi dei professionisti e negli elenchi dei pubblicisti vi rimangono iscritti conservando l'anzianità di cui godono in base al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 384, alla data dell'entrata in vigore della presente legge. Le persone iscritte in base al regio decreto predetto negli attuali registri dei praticanti, o negli elenchi speciali e per stranieri alla data di entrata in vigore della presente legge vengono trasferite, con la rispettiva anzianità, negli elenchi previsti dall'articolo 28. Coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Albo anteriormente al 30 novembre 1962 possono essere iscritti dal Consiglio nazionale anche in base ai requisiti previsti dalle leggi precedenti.

ART. 72 - PERSONALE DEGLI ORDINI E DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Per la disciplina giuridica ed economica del personale degli Ordini e del Consiglio nazionale si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 agosto 1947, n. 778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n.1349. Il personale dipendente dalla Commissione unica, in servizio all'atto della cessazione d'attività della stessa, sarà assunto dal Consiglio nazionale, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente.

ART. 73 - NORME REGOLAMENTARI
Il Governo provvederà all'emanazione delle norme regolamentari entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge. In sede di regolamento e in applicazione dell'articolo 1 della presente legge, non potrà farsi luogo alla istituzione di circoscrizioni regionali o interregionali cui non appartengano almeno 40 giornalisti di cui non meno di 20 professionisti.

ART. 74 - ABROGAZIONE
Sono abrogati il regio decreto 26 febbraio 1928 n. 384, il decreto legislativo luogotenenzlale 23 ottobre 1944, n. 302, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

ART. 75 - ENTRATA IN VIGORE
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Nota (1) "... è possibile concludere interpretando la norma impugnata nel senso che, ove il Consiglio regionale dell'ordine si limiti a preliminari, «sommarie informazioni», devono ritenersi sufficienti la comunicazione dell'inizio del procedimento e l'invito all'interessato a «comparire». Ma quando l'istruttoria prosegua in quella sede per l'accertamento dei «fatti» attraverso la raccolta di prove, la norma, pur non prevedendo la presenza dell'interessato o del suo difensore nel momento dell'assunzione delle prove a carico, contempla tuttavia per l'«incolpato» forme di contraddittorio e di difesa, stabilendo che i fatti gli siano specificamente «addebitati» e riconoscendo all'incolpato stesso un congruo termine, non solo per essere sentito, ma soprattutto per provvedere alla sua «discolpa» come previsto dalla norma impugnata. Affinché tale facoltà possa efficacemente realizzarsi è necessario sul piano logico-giuridico che essa comprenda la confutabilità delle prove su cui si fondano i pretesi illeciti, previa possibilità di visione dei verbali e di utilizzo di ogni strumento di difesa, non solo attraverso memorie illustrative ma anche con la presentazione di nuovi documenti o con la deduzione di altre prove (compresa la richiesta di risentire testimoni su fatti e circostanze specifiche rilevanti ed attinenti alle contestazioni), che non possono considerarsi precluse. L'organo disciplinare sarà tenuto a pronunciarsi motivando sulle richieste probatorie, in modo da rendere possibile, nella successiva eventuale fase di tutela giurisdizionale, una verifica sulla completezza e sufficienza della istruttoria disciplinare e sul rispetto dei principi in materia di partecipazione e difesa dell'incolpato. Queste garanzie rispondono ad esigenze minime di ragionevolezza, sia per la gravità delle conseguenze personali che le sanzioni disciplinari, ma anche la sola pendenza del procedimento, determinano - già dalla prima fase della procedura -sui diritti del giornalista, sia per l'interesse pubbiico alla completezza della istruttoria, alla correttezza ed imparzialità del procedimento amministrativo disciplinare". (sentenza n. 515 del 14 dicembre 1995 della Corte Costituzionale)



LEGGE 20 OTTOBRE 1964, N. 1039
Norma transitoria per i Praticanti giornalisti
ART. 1
Al secondo capoverso dell'art. 67 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono aggiunte le seguenti parole: "La Commissione unica procede all'iscrizione nell'elenco dei professionisti di quei praticanti che abbiano compiuto diciotto mesi di tirocinio tra l'entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 73".
ART. 2
La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N. 428
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'ltalia alla Comunità Europea.
TITOLO II - DlSPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
CAPO I - PROFESSIONI
ART. 9 - GIORNALISTI
I cittadini degli Stati membri delle Comunità europee sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della iscrizione nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti di cui, rispettivamente agli articoli 33 e 35 delia legge 3 febbraio 1963, n. 69. Ai medesimi cittadini, per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 28 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, non si applica la condizione di reciprocità richiesta dall'articolo 36 della legge predetta.

 
 

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