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Ordine Giornalisti Sicilia


Istituzione di Uffici stampa presso gli enti locali e le amministrazioni pubbliche
in Sicilia

Art. 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 [Link]

 

RECEPIMENTO DELLA LEGGE 150/2000

La legge della Regione Siciliana n. 2 del 2002
Art. 127
Informazione e comunicazione

1. Nell'ambito della Regione siciliana si applicano gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, limitatamente ai commi 1 2, 3 e 4, della legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni". Negli uffici stampa di cui all'articolo 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva da svolgersi presso l'Assessorato regionale alla Presidenza, in osservanza e nel rispetto del contratto collettivo n. 1 giornalistico FNSI-FIEG. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 negli enti locali il portavoce deve essere iscritto all'ordine dei giornalisti. (1)

2. [dichiarato illegittimo] (2)

3. Nell'ambito dell'Amministrazione regionale, per il trattamento economico del personale di cui all'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, si applicano le norme regolamentari vigenti per gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.

4. Per l'espletamento delle funzioni di informazione e di comunicazione di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150 da parte del Presidente della Regione e degli Assessori regionali è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa complessiva di 715 migliaia di euro in ragione di 55 migliaia di euro per ciascun ramo dell'Amministrazione regionale. Per gli anni successivi la relativa spesa è valutata in 55 migliaia di euro per ciascun ramo dell'Amministrazione regionale.

5. E' fatto obbligo a tutti gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 di individuare, in sede di predisposizione dei bilanci annuali, un capitolo dedicato alle spese complessive per la comunicazione e informazione pubblica, in una percentuale non inferiore al 2 per cento delle risorse generali. (3)(4)

6. In sede di predisposizione degli appositi regolamenti, gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 confermano, in base alle disposizioni dell'articolo 6, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150, le funzioni di comunicazione e di informazione svolte dal personale a qualsiasi titolo alla data del 30 giugno 2000. Il predetto personale, di ruolo (inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana), frequenta appositi corsi di qualificazione per la definitiva stabilizzazione della funzione ricoperta.


Note

(1) L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 111, comma 2, L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della stessa legge).
(2) Il testo originale era: "In sede di prima applicazione ai giornalisti componenti gli uffici stampa già esistenti presso gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è attribuita le qualifica ed il trattamento contrattuale di redattore capo, in applicazione del Contratto nazionale di lavoro giornalistico ed in sintonia con l'articolo 72 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41" (comma dichiarato illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale n. 189/2007)
(3) Comma così modificato dall'art. 139, comma 17, L.R. 16 aprile 2003, n. 4, a decorrere dal 1° gennaio 2003 (come prevede l'art. 141, comma 2, della stessa legge).
(4) Vedi, anche, la Circ.Ass. 23 gennaio 2003, n. 1.

 
 

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