Statuto
della Federazione Nazionale della Stampa Italiana
con le modifiche approvate al XXVI Congresso Nazionale
svolto a Bergamo dall'11 al 14 gennaio 2011
Art. 3
La FNSI ha i seguenti compiti:
(...)
f) tutelare gli interessi professionali, contrattuali, previdenziali e assistenziali
dei giornalisti lavoratori autonomi anche attraverso la Commissione
per il lavoro autonomo, chiamata ad operare come supporto della Giunta
Esecutiva e della Segreteria Nazionale;
Regolamento
FNSI
Approvato
dal Consiglio Nazionale della Stampa Italiana - Roma, 16 settembre
1998
e integrato dal Consiglio Nazionale della Stampa Italiana - Roma,
15 dicembre 2010
Articoli che regolamentano la Commissione per il Lavoro Autonomo
Art.37
La Commissione per il lavoro autonomo opera nell'ambito della Federazione
Nazionale della Stampa e d'intesa con la Giunta esecutiva al fine di favorire
la tutela professionale, sindacale e previdenziale dei giornalisti lavoratori
autonomi.
Art. 38
La Commissione ha il compito specifico di:
a) monitorare permanentemente il numero e le condizioni di lavoro dei giornalisti
autonomi;
b) individuare gli strumenti di assistenza sindacale, legale e previdenziale
idonei a migliorare le condizioni di lavoro dei giornalisti autonomi;
c) operare come supporto della Giunta Esecutiva e della Segreteria Nazionale
nelle attività di tutela dei lavoratori autonomi.
Art. 39
La Commissione è costituita da un Presidente, da due rappresentanti per
le Associazioni di Roma e Milano e da un rappresentante per ciascuna delle altre
Associazioni federate. La Commissione elegge fra i suoi membri un Coordinatore,
che coadiuva il Presidente nello svolgimento della sua attività.
I componenti della Commissione sono eletti dalle rispettive assemblee regionali
dei lavoratori autonomi.
Il Presidente della Commissione è nominato dalla Giunta Esecutiva della
Federazione e scelto tra i componenti della Giunta stessa.
Art. 40
Il Presidente è il responsabile dell'attività della Commissione,
ne convoca le riunioni, d'intesa con il Coordinatore, e riferisce sulla sua attività alla
Giunta Esecutiva.
Art. 41
E' istituita l'Assemblea Nazionale dei lavoratori autonomi. L'Assemblea,
che deve essere rinnovata ogni triennio, successivamente alla sessione
di insediamento
del Consiglio Nazionale, è composta da cinque delegati per l'Associazione
di Roma e cinque per l'Associazione di Milano e due delegati per ciascuna delle
altre Associazioni regionali di stampa. Fanno parte di diritto dell'Assemblea
il Presidente e il Coordinatore della Commissione.
I componenti dell'Assemblea Nazionale sono eletti dalle Assemblee regionali.
L'Assemblea Nazionale è convocata in via ordinaria una volta all'anno
e in via straordinaria ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità dal
Segretario Generale, su richiesta del Presidente della Commissione.
L'Assemblea Nazionale ha il compito di:
a) integrare con tre rappresentanti le commissioni nazionali per le
trattative contrattuali;
b) approfondire le tematiche inerenti la specifica attività professionale
dei lavoratori autonomi sulla base delle indicazioni della Commissione.
Art. 42
Nell'ambito di ciascuna Associazione regionale di stampa deve essere
costituita, su base elettiva, una commissione regionale per il lavoro
autonomo, coordinata
da un responsabile nominato dall'organo esecutivo dell'Associazione
ed eletta dall'Assemblea regionale dei giornalisti lavoratori autonomi.
Il numero dei componenti della commissione regionale è definito con
delibera dai rispettivi consigli direttivi dell'Ars.
Art. 43
Nell'Assemblea nazionale e nelle Assemblee regionali godono di elettorato
attivo e passivo i giornalisti iscritti alle AA.RR.SS. e alla Gestione
separata dell'Inpgi,
che percepiscano esclusivamente redditi da lavoro autonomo che
abbiano versato il contributo soggettivo sul reddito dichiarato e che
non
usufruiscano del
sussidio di disoccupazione dell'Inpgi né di trattamento pensionistico.
Art. 44
Le elezioni per la composizione dell'Assemblea Nazionale e delle
Assemblee regionali si svolgono secondo le modalità previste dai commi 5,6,7,8
e 12 dell'articolo 9 dello Statuto federale.
Art. 45
I componenti della Commissione Nazionale e delle commissioni
regionali, nonché i
componenti dell'assemblea nazionale e delle assemblee regionali, qualora in
corso di mandato perdano i requisiti di cui all'articolo 43 decadono automaticamente
dall'incarico e sono sostituiti dai primi dei non eletti ai sensi dell'articolo
16 dello Statuto federale.
Norma transitoria
L'assemblea nazionale dei freelance, che sarà rinnovata secondo le nuove
disposizioni regolamentari entro due mesi dalla loro approvazione, esaurirà il
suo mandato con la sessione di insediamento del Consiglio Nazionale che sarà eletto
dal XXVII congresso della stampa italiana. |