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Il Parlamento approva l’Equo compenso dei giornalisti: "Il patto contenente condizioni contrattuali in violazione del compenso equo è nullo"

La legge 233/2012 introduce, per la prima volta, il principio che il compenso dei giornalisti non subordinati debba essere corrisposto in coerenza con i trattamenti dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato. Inoltre, dispone la tracciabilità del lavoro giornalistico, prevedendo che debba essere costantemente monitorata l'applicazione dell'equo compenso da parte degli editori, redigendo un elenco di chi ne rispetta i termini. Infine, sanziona le aziende editrici che non rispettano l'equo compenso giornalistico escludendole dal contributo pubblico in favore dell'editoria, nonché da eventuali altri benefici pubblici.
Ecco il testo della legge sull'equo compenso per i giornalisti autonomi, freelance e collaboratori precari, approvato all'unanimità in via definitiva dalla Commissione Cultura della Camera il 4 dicembre 2012.

Legge 233/2012 sull'equo compenso dei giornalistiREPUBBLICA ITALIANA
Equo compenso nel settore giornalistico
Legge 233/2012  del 31 dicembre 2012
GURI Serie Generale n.2 del 3-1-2013
Art. 1. (Finalità, definizioni e ambito applicativo)
1. In attuazione dell’articolo 36, primo comma, della Costituzione, la presente legge è finalizzata a promuovere l’equità retributiva dei giornalisti iscritti all’albo di cui all’articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, titolari di un rapporto di lavoro non subordinato in quotidiani e periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive.
 
2. Ai fini della presente legge, per compenso equo si intende la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione nonché della coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato.
Art. 2. (Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico)
1. È istituita, presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la valutazione dell’equo compenso nel lavoro giornalistico, di seguito denominata «Commissione».
 
2. La Commissione è istituita entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'informazione, la comunicazione e l'editoria. Essa è composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
c) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;
d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei committenti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese di cui all'articolo 1, comma 1;
f) un rappresentante dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI).
 
3. Entro due mesi dal suo insediamento, la Commissione di cui al comma 1, valutate le prassi retributive dei quotidiani e dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive:
a) definisce il compenso equo dei giornalisti iscritti all'albo non titolari di rapporto di lavoro subordinato con i quotidiani e con periodici, anche telematici, con agenzie di stampa e con emittenti radiotelevisive, avuto riguardo alla natura e alle caratteristiche della prestazione nonché in coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato;
b) redige un elenco dei quotidiani, dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive che garantiscono il rispetto di un equo compenso, dandone adeguata pubblicità sui mezzi di comunicazione e sul sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
La Commissione provvede al costante aggiornamento dell'elenco stesso.
 
4. La Commissione dura in carica tre anni. Alla scadenza di tale termine, la Commissione cessa dalle proprie funzioni.
 
5. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all’istituzione e al funzionamento della Commissione di cui al presente articolo avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie di cui dispone. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso di spese.
Art. 3 (Accesso ai contributi in favore dell'editoria)
 
1. A decorrere dal 1° Gennaio 2013 la mancata iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 per un periodo superiore a sei mesi comporta la decadenza dal contributo pubblico in favore dell'editoria, nonché da eventuali altri benefici pubblici, fino alla successiva iscrizione.
 
2. Il patto contenente condizioni contrattuali in violazione del compenso equo è nullo.
 
Art. 4 (Relazione annua)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni anno una relazione alle Camere sull'attuazione della presente legge.
 
Art. 5 (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

NOTE / RIFERIMENTI

Proroga dei termini legge per l'equo compenso giornalistico - Art. 4 della Legge 26 ottobre 2016, n. 198

Una prima delibera è stata adottata dalla Commissione nel giugno 2014, ma essa è stata annullata con sentenza del TAR per il Lazio n. 5054 del 7 aprile 2015, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1076 del 16 marzo 2016.

Tags: lavoro autonomo