Cigs per ex articoli 12 e 2: l’azienda anticipa il trattamento Inpgi calcolando l’80% della media delle buste paga. Possibili le collaborazioni contrattualizzate preesistenti
Il recente accordo sullo stato di crisi al Giornale di Sicilia, con la conseguente attivazione della Cigs (Cassa integrazione guadagni straordinaria), ha posto una serie di problemi soprattutto per quanto riguarda i corrispondenti assunti ex articolo 12 del Cnlg.
L’intesa sindacale prevede 25 eccedenze che vengono gestite con il ricorso alla Cigs a rotazione per gli 8 redattori articolo 1, mentre i 16 corrispondenti articolo 12 e l’unico collaboratore articolo 2 vengono posti in cigs a zero ore. Pertanto, i redattori avranno una riduzione dell’orario di lavoro e di conseguenza della retribuzione pari ad un massimo del 21%; mentre i corrispondenti articolo 12 e il collaboratore 2 non svolgeranno più alcuna attività per il Giornale di Sicilia e dunque non percepiranno alcun compenso dall’azienda ma godranno dell’ammortizzatore sociale.
I colleghi interessati alla Cigs hanno posto subito due quesiti fondamentali: Come si calcola la Cigs per gli articoli 12? È possibile durante il periodo di Cigs collaborare con altre testate?
Atteso che durante il periodo di integrazione salariale garantito dalla Cigs il giornalista rimane dipendente dell’azienda e dunque ha diritto alla contribuzione figurativa ai fini pensionistici e all’assistenza sanitaria (Casagit), resta da definire la prestazione professionale dei corrispondenti e i criteri della loro retribuzione minima.
È appunto l’articolo 12 del Cnlg che definisce la figura professionale del corrispondente (“i giornalisti corrispondenti di giornali quotidiani o periodici e di agenzie di informazione quotidiane per la stampa anche se non collegati alle redazioni con una comunicazione telefonica o postale quotidiana”), e fissa “la retribuzione mensile, ivi comprese in quanto di ragione le quote di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima”, aggiungendo che “ai minimi contrattuali di cui sopra potrà essere aggiunto un compenso per le notizie pubblicate”.
L’allegato A del Cnlg stabilisce i minimi tabellari per quattro fasce di corrispondenti. Fascia A: per i corrispondenti da Milano, Napoli e Palermo (719,79 euro); fascia B: per i corrispondenti dai capoluoghi di regione (480,93); fascia C: per i corrispondenti dai capoluoghi di provincia (396,64); e fascia D: per i corrispondenti da centri con almeno 30 mila abitanti ( 219,57). A questi minimi tabellari, a partire dall’1 maggio 2015, va aggiungo un E.D.R. (elemento distinto della retribuzione) di 15 euro mensili.
L’articolo 12 specifica inoltre che, per tutte e quattro le fasce, ai minimi previsti potrà essere aggiunto un compenso per le notizie pubblicate.
Si è quindi posto il problema di come fissare la base di calcolo della Cigs. L’azienda - riferiscono i colleghi interessati – aveva sostenuto che l’ammortizzatore sociale andasse calcolato solo sul minimo tabellare. Il sindacato regionale ha invece affermato - e gli uffici romani dell’Inpgi hanno confermato questa nostra tesi – che, per il calcolo dell'integrazione salariale spettante, la retribuzione media da prendere in considerazione è quella riferita sia agli elementi fissi della retribuzione, quali, a titolo esemplificativo, paga base, edr, ratei di tredicesima e di quattordicesima, sia alle compensi aggiuntivi corrisposti nel periodo da gennaio a settembre 2016.
E’ evidente quindi che - considerata la variabilità delle voci della collaborazione - l’ammortizzatore sociale, proprio perché va inteso come sostegno in favore del lavoratore, teso ad attutire i disagi di chi è posto in Cigs, va calcolato sull’80% delle media retributiva e non sulla sola paga base.
In ogni caso il sostegno previsto dalla Cigs ha una forbice a seconda che la retribuzione media del giornalista sia superiore o inferiore a 2.102,24 euro lordi. Nel caso in cui sia superiore, il massimale dell’erogazione sarà di 1.099,70, nel caso invece in cui dovesse essere inferiore alla soglia indicata il tetto sarà fissato a 914,96 euro.
Questo discorso vale ovviamente anche per i collaboratori ex articolo 2 anche se, ovviamente, su minimi tabellari diversi (allegato A del Cnlg).
Val la pena ricordare che l’interpretazione data dall’azienda ha un valore del tutto relativo e si riferisce al fatto che nell’accordo è specificato che “la stessa azienda anticiperà il trattamento di integrazione salariale di competenza dell’Inpgi”.
In questo caso dunque l’azienda pagherà mensilmente quanto dovuto al giornalista e successivamente porterà queste cifre a conguaglio rispetto a quanto dovuto complessivamente all’istituto. Pertanto resta chiaro che l’interpretazione vincolante è quella dell’Inpgi (che risponde direttamente del versamento dell’ammortizzatore sociale) e non quella delle aziende che devono solo limitarsi a versare quanto spettante al lavoratore.
La seconda questione posta si riferisce alla possibilità di collaborare con altre testate durante il periodo di Cigs. Anche in questo caso va tenuto presente che l’intervento di solidarietà punta ad agevolare il collega e non a penalizzarlo. Peraltro l’articolo 12 del Cnlg, come detto, fissa i criteri di una collaborazione (che in quanto tale, sebbene contrattualizzata, non può obbligare ad un orario di lavoro fisso, giornaliero e a tempo pieno come un redattore). La stessa esiguità del compenso fa inoltre ritenere scontata la possibilità di gestire diverse collaborazioni con diversi editori e diverse testate, seppure in regime di lavoro dipendente.
L’unica eccezione alla regola sarebbe un eventuale contratto in esclusiva con l’azienda che ha dichiarato lo stato di crisi che vieterebbe ulteriori collaborazioni ma che, proprio per questo, dovrebbe prevedere una remunerazione ben diversa dal minimo contrattuale.
Pertanto, come il buon senso e la logica suggeriscono, essere posti in Cigs da una società editrice in crisi non può comportare l’automatico divieto di collaborazione con altre testate. Questo discorso vale però - come confermato dagli stessi uffici romani dell’Inpgi - solo per le collaborazioni preesistenti all’accordo dello stato di crisi ma a condizione che siano contrattualizzate o che vengano svolte in regime di co.co.co.. Solo in questi casi possono continuare ad essere svolte, senza che le stesse vadano ad incidere sul trattamento di cigs.
Discorso diverso, invece, per quanto attiene alle collaborazioni svolte in regime libero professionale anche se preesistenti all’accordo di Cigs. Questo per la semplice ragione che la prestazione libero professionale afferisce alla contribuzione alla Gestione separata (Inpgi2) mentre il rapporto da lavoro dipendente soggiace alla disciplina della gestione principale (Inpgi1). Questo determina due condizioni: la prima è che il giornalista che opera in regime libero professionale non può usufruire degli ammortizzatori sociali previsti per i lavoratori dipendenti; la seconda è che i proventi della prestazione libero professionale non possono coesistere con la fruizione di un ammortizzatore sociale destinato ai lavoratori subordinati.
Pertanto i colleghi che, usufruendo della Cigs, dovessero avere l’opportunità di lavorare in regime libero professionale (con giornali, uffici stampa o altro) dovranno avere cura di comunicare i giorni di lavoro svolti in modo che questi vengano scalati dal pagamento della Cgis che - come detto - viene calcolata nell’80% della media delle buste paga e poi divisa in ventiseiesimi. Pertanto, ogni giorno di lavoro libero professionale o di nuova collaborazione contrattualizzata abbasserà di un ventiseiesimo l’ammontare della Cigs per quanto riguarda il sostegno al reddito.
Nel caso, dunque, di prestazioni libero professionali rese durante il trattamento di Cigs, queste ridurranno l’integrazione al reddito per l’equivalente dei giorni lavorati e ridurranno in pari misura giornaliera anche l’ammontare della contribuzione figurativa che, viceversa, sarà totalmente garantita dal punto di vista temporale.
La contribuzione figurativa non verrà conteggiata del tutto qualora il reddito della prestazione da lavoro autonomo nel mese superi la soglia di2.102,24 euro . In questo caso e per il periodo in questione il giornalista perderebbe il diritto a usufruire della Cigs.
È utile comunque ricordare che, - come spiegano gli uffici romani della Casagit - anche nel caso in cui il cassaintegrato non avesse diritto all’integrazione salariale per via di altri introiti, il trattamento di Cigs verrà comunque garantito, ovviamente senza il sostegno al reddito, ma comprenderà anche la quota da versare alla Casagit. Sempre a patto che il reddito non superi i 2.102,24 euro.
Luigi Ronsisvalle
Consigliere generale INPGI