Inpgi, la gestione degli ammortizzatori sociali
Come è noto, il sistema previdenziale gestito dall’INPGI è caratterizzato, per quanto riguarda la gestione dei giornalisti che svolgono l’attività nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente, da un particolare regime di sostitutività delle corrispondenti forme obbligatorie. L’Istituto, quindi, è l’unico ente che amministra una forma sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria in regime di diritto privato – a seguito della privatizzazione del Dlgs 509/1994 – che contempla, di fatto, l’erogazione di tutele analoghe a quelle previste nel regime previdenziale dell’INPS, ivi comprese quelle legate agli ammortizzatori sociali previsti per la gestione delle crisi di impresa e del mercato del lavoro.
In particolare, l’INPGI eroga i trattamenti di integrazione al reddito per quanto concerne la cassa integrazione e i contratti di solidarietà (e, fino alla sua abrogazione, della mobilità) con i medesimi criteri generali del Decreto legislativo 148/2015, nonché il trattamento per la disoccupazione involontaria.
LA CIGS
Il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria – CIGS – è un ammortizzatore sociale, concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, avente la funzione di sostituire o integrare la retribuzione dei lavoratori sospesi o a orario ridotto da parte di aziende che ne abbiano fatto richiesta in caso di crisi, riorganizzazione o per contratto di solidarietà.
L’intervento può essere richiesto, nei confronti dei giornalisti che abbiano un’anzianità aziendale di almeno 90 giorni, con relativa copertura contributiva, alla data di richiesta del trattamento, quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali:
- Riorganizzazione
- Crisi aziendale
- Contratti di solidarietà
L’integrazione al reddito ha una durata massima di 24 mesi nel quinquennio mobile, in caso di riorganizzazione e crisi aziendale, che diventano 36 mesi di durata massima – sempre nel quinquennio mobile – in caso di contratto di solidarietà.
La misura dell’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore sospeso per le ore non lavorate, comprese tra 0 e 36 ore settimanali, ed è soggetta ad un massimale mensile, rapportato all’ammontare della retribuzione in godimento, che varia da 998 euro a 1.199 euro.
L’INPGI provvede, altresì, ad accreditare sulla posizione previdenziale dei beneficiari del trattamento di integrazione salariale, la relativa contribuzione figurativa. Inoltre, per i percettori di CIGS con causale derivante da un contratto di solidarietà, sono a carico dell’INPGI anche le quote di accantonamento del Tfr sulla retribuzione persa.
LA DISOCCUPAZIONE
Il trattamento di disoccupazione viene erogato qualora intervenga la cessazione involontaria del rapporto di lavoro dipendente per licenziamento, cessazione del contratto a termine, dimissioni per giusta causa ovvero per dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità (sentenza Corte Costituzionale n. 269/2002);
E’ altresì riconosciuto qualora intervengano delle risoluzioni consensuali nell’ambito di una procedura conciliativa di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 7 della legge 604/66 così come modificato dall’art. 1 comma 40 legge 92/2012).
Sono invece esclusi dalla fruizione dell’indennità di disoccupazione i giornalisti che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni volontarie o per risoluzione consensuale al di fuori della predetta procedura.
Per poter accedere al trattamento di disoccupazione il giornalista deve possedere almeno 13 settimane di contribuzione accreditate nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro e una anzianità di iscrizione alla Gestione Sostitutiva dell’Ago di almeno un biennio, sempre rispetto alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
L’ammontare dell’indennità mensile di disoccupazione è pari al 60% della retribuzione media degli ultimi dodici mesi lavorati, entro il limite del massimale dell’indennità di disoccupazione, fissata – per il 2021 – in 1.745,30 euro lordi (circa 1.400 euro netti).
A decorrere dal 181° giorno, l’indennità di disoccupazione è progressivamente ridotta del 5% ogni 30 giorni, fino ad una riduzione massima del 50%, come riportato nella tabella sottostante.
L’indennità viene erogata per una durata diversa a seconda del requisito contributivo vantato dal beneficiario all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, e varia tra 13 settimane e 24 mesi.
Durante il periodo di godimento dell’indennità di disoccupazione, fino ad un massimo di 12 mesi, l’INPGI accredita sulla posizione dei beneficiari la relativa contribuzione figurativa.
A causa del perdurare di uno stato di profonda crisi economica che ha attraversato il settore editoriale, imputabile principalmente alla rivoluzione delle nuove tecnologie digitali e alle trasformazioni nel mondo dell’informazione, gli oneri che l’INPGI ha sostenuto nel corso degli anni hanno assunto dimensioni particolarmente significative.
Nello specifico, emerge che nell’ultimo decennio i costi che l’Istituto ha sopportato per fare fronte agli ammortizzatori sociali – tra quanto erogato ai percettori a titolo di indennità e quanto accreditato sulle relative posizioni previdenziali a titolo di contribuzione figurativa – ammontano, complessivamente, a circa 500 milioni di euro.
Come non a tutti è noto, infatti, l’ammontare delle prestazioni (indennità) erogate ai beneficiari è solo una delle componenti degli oneri che l’INPGI deve sostenere.
Per effetto delle norme che tutelano gli aspetti previdenziali dei giornalisti interessati dagli ammortizzatori sociali, infatti, è obbligatorio preservare la continuità della loro situazione, procedendo ad accreditare i contributi figurativi (vale a dire i contributi materialmente non versati) corrispondenti a quelli che sarebbero stati versati dal datore di lavoro qualora non fosse intervenuto l’ammortizzatore sociale.
Quindi, l’Istituto nel periodo 2010 -2020, ha speso per le indennità 260,5 milioni di euro e ha accreditato 506,1 milioni di euro, a fronte di ricavi per 267,5 milioni di euro. Il saldo negativo per l’ente è quindi pari a 499,1 milioni di euro
Si tratta di un costo certo e futuro che resta a carico dell’Istituto, in quanto tali contributi hanno dato e daranno luogo all’erogazione di una quota di prestazioni pensionistiche pur in assenza del versamento della relativa provvista.
A titolo di esempio, ogni anno la spesa per prestazioni pensionistiche è comprensiva anche di una quota riferita alla contribuzione figurativa accreditata dall’ente, corrispondente a circa l’8% dell’intera spesa (nel 2020, su 546 milioni di euro di pensioni, 44 milioni sono riferiti ai predetti contributi).