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Differenza tra Co.co.co e collaboratori fissi… l’ex art. 2 del Cnlg dimenticato

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Co.co.co, collaboratori fissi, che differenza c’è? Cos’è l’ex articolo 2? Nel confuso mondo dell’editoria, molti hanno dimenticato figure contemplate dal contratto nazionale di lavoro giornalistico (Cnlg). Figure che prevedono un inquadramento, ma anche diritti e tutele. Molto, invece, viene ricondotto sotto la conveniente aura del collaboratore… ma non fisso. Parliamo dell’ampia e variegata pletora di giornalisti che scrive per una determinata testata, su un determinato argomento. Al netto degli assunti con contratto ex art. 1, i cronisti oggi sono per lo più inquadrati come collaboratori coordinati e continuativi. Ma siamo certi che non siano collaboratori fissi? Di fatto molti di loro svolgono attività di natura subordinata con le mansioni di collaboratori fissi ex art 2 CNLG.

Cosa prevede l’articolo due del Contratto Fieg-Fnsi?

Qual è la differenza tra un collaboratore Co.co.co e un collaboratore fisso ex articolo 2?

Ci sono indici propri della subordinazione del collaboratore ex art. 2 CNLG. Ci sono cronisti cui viene richiesto di fornire copertura giornalistica ai settori informativi cui sono addetti (responsabilità del servizio). Questi sono stabilmente inseriti nell’organizzazione redazionale, la loro produzione di articoli è copiosa e questo rivela un impegno assiduo e continuativo. Su ogni articolo, poi, ricevono puntuali indicazioni dal capo servizio o dal caporedattore sul taglio e sulla lunghezza.

Le redazioni, le aziende editoriali, fanno affidamento sulla disponibilità assicurata dagli stessi cronisti. E in alcuni casi la copertura viene anche assicurata nei mesi estivi… al punto che alcuni si ritrovano a concordare le ferie con i colleghi di redazione. In molti casi emerge anche la continuità della prestazione che non può dirsi occasionale.

La sentenza

Per avere una idea di ciò di cui stiamo parlando è possibile consultare la Rassegna delle sentenze curata dalla Federazione nazionale della Stampa. In particolare si fa riferimento ad una sentenza della Corte d’Appello di Roma, sezione lavoro, del 14 dicembre 2021 n° 4593.

La Corte d’Appello di Roma – Sezione Lavoro- ha rigettato l’impugnazione proposta da una società editoriale condannata in primo grado a versare, in favore dell’Inpgi, la contribuzione relativa a tre giornalisti risultati – a seguito di accertamento ispettivo – irregolarmente inquadrati come collaboratori coordinati e continuativi, ma di fatto svolgenti attività di natura subordinata con le mansioni di collaboratori fissi ex art 2 CNLG. 

Ecco il testo della sentenza