Inpgi. Confermati i criteri distintivi delle collaborazioni coordinate e continuative in ambito giornalistico
Una sentenza della Cassazione di rilevante importanza ai fini previdenziali per i giornalisti. L’INPGI distingue infatti due diversi regimi per i giornalisti liberi professionisti e i co.co.co.
Per le prestazioni di lavoro autonomo la contribuzione INPGI, del 12% fino ad un reddito di 24.000 euro e del 14% per le quote di reddito eccedenti, vanno versate dal giornalista. Per i co.co.co. invece, i contributi INPGI complessivamente del 28%, per il 18,67% a carico del committente per il 9,33% a carico del giornalista, vanno versati dal committente.
Con la sentenza n. 28229/2022 la Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, chiamata a decidere sulla natura del rapporto di lavoro di quattro giornalisti collaboratori di una redazione decentrata di una nota testata giornalistica meridionale, ha confermato le decisioni dei Giudici di primo e secondo grado, riconoscendo la fondatezza dei rilievi effettuati dai Funzionari di vigilanza dell’INPGI, che in sede di verbale ispettivo avevano ricondotto nell’alveo della para-subordinazione tali prestazioni lavorative.
La pronuncia in commento affronta il tema delle collaborazioni coordinate continuative di natura giornalistica e si inserisce nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, da sempre applicato dall’Ente.
Il giudice di legittimità, ripercorrendo l’istruttoria documentale e testimoniale svolta dal Giudice di seconde cure, ha ritenuto chiaramente provata la sussistenza di tutte le caratteristiche proprie del rapporto di co.co.co. ai sensi dell’art. 409 Cod. Proc. Civ.
E’ infatti emersa la continuità della prestazione (e conseguentemente la non occasionalità delle stessa), attesa la perdurante collaborazione nel tempo dei giornalisti con l’azienda editoriale, come riscontrato dal costante impegno assunto dagli stessi per la fornitura di articoli di cronaca.
E’ stato altresì accertato, ai fini del coordinamento, il collegamento funzionale con il datore di lavoro derivante da un protratto inserimento nell’organizzazione aziendale, che si è espresso nella costante partecipazione dei giornalisti al raggiungimento delle finalità produttive (seppur con apporto esterno alla redazione) e nell’ingerenza del committente nell’attività professionale degli stessi (da rinvenire nelle indicazioni impartite sugli argomenti degli articoli da fornire e sulle modalità e i tempi di espletamento dell’incarico).
Da ultimo è stata provata la “personalità” della prestazione svolta direttamente dai quattro collaboratori, vale a dire la circostanza che il “pezzo” commissionato dall’editore sia stato realizzato dal collaboratore con apporto prevalentemente personale e non attraverso una distinta “organizzazione di mezzi” a sé stante.
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