Assostampa
Romana
pubblica una guida
per il giornalista freelance
"Giornalista
fai da te, vademecum per il lavoro autonomo e parasubordinato" è il
nome della pubblicazione realizzata dalla Consulta Feeelance dell'Associazione
Stampa Romana a cura di Natalia Marra e Maria Giovanna Faiella.
E' una vera e propria guida che fornisce chiarimenti e risposte a tantissimi
problemi "pratici" che riguardano i freelance.(segue)
| | I progetti di legge sulla "Equità retributiva del lavoro giornalistico"
L'EQUO COMPENSO PROSSIMO VENTURO
Finora testi brevi ma tempi lunghi. Quale legge ci si accinge ad approvare, se
basterà quest'ultimo scorcio di legislatura? Vale la pena leggere attentamente
gli articolati delle due proposte
Martedì prossimo, 18 settembre 2012, dovrebbe riprendere l'iter per l'esame
della normativa sull'equo compenso giornalistico. La trattazione congiunta
dei due disegni di legge sul tema, a firma rispettivamente del senatore
Lannutti (IdV) e del deputato Moffa (PdL) è stata affidata ad un
comitato ristretto
della Commissione Lavoro del Senato.
In entrambi i testi, per equità retributiva si intende la corresponsione
di un trattamento economico proporzionato alla quantità e alla qualità
del lavoro svolto, in coerenza con i corrispondenti trattamenti previsti
dalla
contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti
titolari di un rapporto di lavoro subordinato.
Il principio di riferimento delle proposte è analogo a quello delle vigenti
disposizioni che impongono a qualunque soggetto privato il possesso
della certificazione di regolarità contributiva nei confronti dei
propri lavoratori
(il "Durc") come requisito necessario per ricevere denaro da pubbliche amministrazioni
a qualsiasi titolo.
L'esame congiunto pare aver portato ad abbandonare del tutto le disposizioni
previste nella proposta Lannutti, più garantista verso i lavoratori
e semplice nel funzionamento, limitandosi infatti ad aggiungere all'Inps
e l’Inail,
per quanto di competenza, l'Inpgi come ente certificatore della regolarità
contributiva dell'editore.
La proposta Moffa, che sembra essere quella adottata come testo di
riferimento, non prevede norme per promuovere la regolazione contrattuale
nel lavoro
giornalistico e l'iscrizione obbligatoria dei collaboratori all'Ordine
per combattere l'abusivismo.
Invece di far semplicemente definire l'equità retributiva a Odg
e Inpgi conformemente al vigente contratto Fnsi, come previsto nel
testo Lannutti, istituisce una commissione in cui la categoria (ordine e sindacato) esprime solo due degli
almeno sette componenti di cui finora si parla.
Più in dettaglio, il testo del disegno di legge Lannutti, presentato
il 4 novembre 2010 con il titolo "Norme per promuovere l'equità retributiva e la regolarizzazione contrattuale
nel lavoro giornalistico", prevede espressamente disposizioni volte a favorire la regolarità del rapporto,
che deve avvenire "almeno con contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato ai
sensi della normativa vigente".
In ogni caso, ciascun ordine regionale deve provvedere d’ufficio
all’iscrizione dei collaboratori titolari di un rapporto di lavoro
non subordinato.
La definizione dei requisiti minimi di equità retributiva è demandata
al Consiglio nazionale dell'ordine, in collaborazione con gli ordini
regionali
e d'intesa con l'Istituto nazionale di previdenza della categoria.
Il CNOG, insieme alla FNSI, redige un elenco dei datori di lavoro
giornalistico che garantiscono il rispetto dei requisiti minimi stabiliti.
L’accesso a qualsiasi contributo pubblico è vincolato all'iscrizione
nell'elenco ed è subordinato al possesso, da parte dei datori di
lavoro, del documento
unico di regolarità contributiva (DURC). Tale certificato può essere
rilasciato, oltre che dall’Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) e dall’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
per quanto di rispettiva competenza, anche dall’INPGI il quale stipula
un’apposita
convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio del certificato
medesimo.
(Fonte: Senato)
La proposta Moffa del 17 giugno 2010, "Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico", non contiene disposizioni sulla regolarizzazione del rapporto di lavoro. Il
testo prevede una Commissione che definisce i requisiti minimi di equità
retributiva dei giornalisti iscritti all’albo titolari di rapporto di
lavoro non subordinato e redige l'elenco degli editori che li soddisfano.
L'iscrizione
all'elenco dovrebbe essere il requisito necessario per l’accesso ai contributi
pubblici in favore dell’editoria. (Fonte: Senato )
La Commissione senatoriale ha deciso di unificare le due proposte, tralasciando
quella a firma Lannutti e adottando ufficialmente come testo base
il disegno di legge Moffa, n. 3233.
Da alcune indiscrezioni pare che possa essere presentato un emendamento
per allargare la composizione della Commissione per l'equità contributiva
da
4 ad almeno 7 membri, comprendendo oltre ai già previsti delegati
di CNOG, FNSI, del Ministero del Lavoro e Ministero allo sviluppo
economico,
quelli
del Sottosegretario all'Editoria, delle FIEG (Federazione Italiana
Editori Giornali) e dell'USPI (Unione Stampa Periodica Italiana).
L'emendamento dovrebbe contenere altre modifiche dell'articolato.
EQUO COMPENSO GIORNALISTICO
Testi integrali delle due proposte di legge
(sen. Lannutti e on. Moffa)
aggiornati al 13 settembre 2012
Legislatura 16ª - Disegno di legge N.
2429
d’iniziativa dei senatori LANNUTTI, VITA, CAFORIO, CARLINO, DE TONI,
GIAMBRONE e MASCITELLI
comunicato alla Presidenza il 4 novembre 2010
"Norme per promuovere l’equità retributiva e la regolarizzazione contrattuale
nel lavoro giornalistico"
Art. 1.
(Finalità, definizioni e ambito applicativo)
1. In attuazione dell’articolo 36 della Costituzione, e nel rispetto
dell’articolo 2233 del Codice civile, la presente legge è finalizzata
a promuovere l’equità
retributiva e la regolarizzazione contrattuale dei giornalisti iscritti
all’albo di cui all’articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69,
e successive modificazioni,
titolari di un rapporto di lavoro non subordinato nei quotidiani, nei periodici,
anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive,
purché sia l’attività professionale esclusiva o, quanto meno, prevalente.
2. Ai fini della presente legge, per equità retributiva si intende la corresponsione
di un trattamento economico proporzionato alla quantità e alla qualità
del lavoro svolto, in coerenza con i corrispondenti trattamenti previsti
dalla
contrattazione
collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti e pubblicisti
titolari di un rapporto di lavoro subordinato.
3. Ai fini della la regolarizzazione contrattuale dei giornalisti, i soggetti
che collaborano con imprese editoriali di quotidiani, di periodici, anche
telematici, con le agenzie di stampa e con le emittenti radiotelevisive
devono essere dalle
stesse regolarizzati almeno con contratto di collaborazione coordinata
e continuativa stipulato ai sensi della normativa vigente. In ogni caso,
ciascun
ordine regionale
territorialmente competente provvede d’ufficio all’iscrizione nel registro
dei praticanti dei collaboratori titolari di un rapporto di lavoro non
subordinato nei quotidiani, nei periodici, anche telematici, nelle agenzie
di stampa
e nelle
emittenti radiotelevisive che redigono articoli o effettuano servizi che
rappresentino a tutti gli effetti attività professionale di tipo giornalistico,
provvedendo
altresì a segnalarne l’iscrizione all’Istituto nazionale di previdenza
dei giornalisti italiani (INPGI).
Art. 2.
(Requisiti minimi di equità retributiva dei giornalisti ed istituzione
dell’elenco dei datori di lavoro giornalistico che ne garantiscono il rispetto)
1. Il Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti (CNOG), in collaborazione
con gli ordini regionali e previa intesa con l’INPGI, provvede a definire
i requisiti minimi di equità retributiva dei giornalisti iscritti all’albo
titolari
di rapporto
di lavoro non subordinato ai sensi del comma 1 dell’articolo 1, in coerenza
con i corrispondenti trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva
nazionale di categoria e sottoscritti della Federazione nazionale della
stampa italiana
(FNSI), in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato.
2. Il CNOG, insieme alla FNSI, valutate le politiche retributive dei quotidiani,
dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti
radiotelevisive, redige, entro e non oltre un mese dalla data di entrata
in vigore della presente
legge, un elenco dei datori di lavoro giornalistico che garantiscono il
rispetto dei requisiti minimi stabiliti ai sensi del comma 1, dandone adeguata
pubblicità
sui maggiori mezzi di comunicazione. Il CNOG, insieme alla FNSI e in collaborazione
con gli ordini regionali, garantisce il costante aggiornamento dell’elenco
di cui al presente comma.
Art. 3.
(Accesso ai contributi all’editoria)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’iscrizione
nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 2, è requisito necessario per
l’accesso a qualsiasi contributo pubblico in favore dell’editoria.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’accesso
ai contributi pubblici all’editoria disposti dalla legislazione vigente
è subordinato al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento
unico
di regolarità
contributiva (DURC). Tale certificato può essere rilasciato, oltre che
dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dall’Istituto
nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per quanto di rispettiva competenza,
anche dall’INPGI il quale stipula un’apposita convenzione con i predetti
istituti al fine del rilascio del certificato medesimo.
Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 3233
d’iniziativa dei deputati MOFFA, ANGELI, BARANI, BARBIERI, BONCIANI,
BOSI, DI BIAGIO, DI VIRGILIO, DIMA, DIVELLA, FAVIA, Vincenzo Antonio
FONTANA, Antonino
FOTI, GIRLANDA, GNECCHI, GOTTARDO, GRANATA, HOLZMANN, IANNARILLI, IAPICCA,
LO PRESTI, MADIA, MANTINI, MARINELLO, Cesare MARINI, MOSELLA, Angela
NAPOLI, PATARINO,
PETRENGA, POLIDORI, RAISI, RUBINATO, RUGGHIA, SARUBBI, SCALERA, SCANDROGLIO,
SPECIALE, TORRISI, TOTO, TRAVERSA, VENTUCCI e ZACCHERA
(V. Stampato Camera n. 3555)
approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione)
della Camera dei deputati il 28 marzo 2012
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 30
marzo 2012
"Norme per promuovere l’equità retributiva nel lavoro giornalistico"
Art. 1.
(Finalità, definizioni e ambito applicativo)
1. In attuazione dell’articolo 36, primo comma, della Costituzione, la
presente legge è finalizzata a promuovere l’equità retributiva dei giornalisti
iscritti
all’albo di cui all’articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive
modificazioni, titolari di un rapporto di lavoro non subordinato in quotidiani
e periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive.
2. Ai fini della presente legge, per equità retributiva si intende la corresponsione
di un trattamento economico proporzionato alla quantità e alla qualità del
lavoro svolto, in coerenza con i corrispondenti trattamenti previsti dalla
contrattazione
collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un
rapporto di lavoro subordinato. Art. 2.
(Commissione per la valutazione dell’equità retributiva del lavoro giornalistico)
1. È istituita, presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria
della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la valutazione
dell’equità
retributiva del lavoro giornalistico, di seguito denominata «Commissione».
La Commissione è composta da quattro membri, di cui:
a) uno designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con funzioni
di presidente;
b) uno designato dal Ministro dello sviluppo economico;
c) uno designato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti;
d) uno designato dalla Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI).
2. Entro tre mesi dal suo insediamento la Commissione definisce i requisiti
minimi di equità retributiva dei giornalisti iscritti all’albo titolari di
rapporto
di lavoro non subordinato nei quotidiani e nei periodici, anche telematici,
nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive, in coerenza con
i corrispondenti
trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria
in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato. I
requisiti
minimi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. La Commissione, valutate le politiche retributive dei quotidiani e dei periodici,
anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive,
redige un elenco dei datori di lavoro giornalistico che garantiscono il rispetto
dei requisiti minimi stabiliti ai sensi del comma 2, dandone adeguata pubblicità
sui maggiori mezzi di comunicazione e sul sito internet del Dipartimento per
l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. La
Commissione garantisce il costante aggiornamento dell’elenco di cui al presente
comma. 4.
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio
dei ministri provvede all’istituzione e al funzionamento della Commissione
di cui al presente articolo avvalendosi delle risorse umane, strumentali e
finanziarie
disponibili a legislazione vigente. Ai componenti della Commissione non è corrisposto
alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso di spese. Art. 3.
(Accesso ai contributi in favore dell’editoria)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2012 l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo
2, comma 3, è requisito necessario per l’accesso a qualsiasi contributo pubblico
in favore dell’editoria.
Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
(L'iter legislativo è consultabile sul sito del Senato)
Articoli correlati
La proposta di legge Moffa introduce l'equo compenso per il lavoro giornalistico
Un decalogo sui metodi di applicazione (link)
Il testo Moffa approvato dalla Camera e trasmesso al Senato (link)
La proposta è stata trasmessa al Senato (atto 3233) il 4 aprile 2012 | |
Chi è il
giornalista freelance
La
definizione di freelance contenuta nel documento elaborato in seno
al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti
che ha accompagnato la proposta di istituzione
dell’ “elenco freelance” nell’Albo gestito dall’Odg.
(segue)
Lettera
aperta ai direttori e CdR delle testate siciliane sul lavoro giornalistico
precario
Questa lettera denuncia l’umiliante e vergognosa situazione professionale
in cui sono costretti a vivere i giornalisti precari, comunque chiamati:
collaboratori esterni, lavoratori autonomi o “freelance”.
I luoghi dove le aziende editrici riescono ad imporre questa situazione
di sfruttamento e mortificazione della dignità dei lavoratori
sono le redazioni dei giornali.(segue)
Accordo
collettivo nazionale
lavoro autonomo
Fieg-Fnsi
[link]
Le tipologie
di lavoro
giornalistico autonomo
Vademecum
dell'INPGI
sui co.co.co.
[link]
Ai giornalisti
non si applica il co.co.pro.
[link]
Uffici
stampa pubblici: tre aspetti che riguardano la precarietà nel
lavoro giornalistico
Esaminando
le problematiche che riguardano gli uffici stampa ed il lavoro
giornalistico precario emergono tre aspetti di rilievo: i casi
di elusione dell'incompatibilità di legge; la possibilità per
i lavoratori autonomi di una deroga al divieto di commistione;
la formulazione dei bandi di selezione. (segue)
ORDINE DEL GIORNO SUL LAVORO AUTONOMO
APPROVATO AL XXVI CONGRESSO DI BERGAMO
[Link]
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