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Fieg-Fnsi / Finché non c’è un contratto nuovo, che succede? Alcune risposte alle incertezze della trattativa tra editori e giornalisti

Avrebbe dovuto essere il contratto dell'inclusione, al contrario le proposte al tavolo con gli editori escludono di fatto le più importanti tutele e istituti contrattuali.

TastieraNel 2015 il contratto nazionale di lavoro giornalistico tra Fieg e Fnsi  è stato disdettato per la prima volta non dalla Fnsi ma dalla Fieg, ai sensi dell’art. 59. La natura delle proposte sul tavolo e il protrarsi delle trattative, indirizzate verso lo smantellamento dell’intero impianto contrattuale dalle fondamenta, pone non poche incertezze. Lo scenario è tale da dover considerare seriamente, a fronte di tutti gli istituti contrattuali che si vogliono eliminare,  cosa rimanga delle tutele conquistate fin dal contratto del 1959, reso valido “erga omnes” con forza di legge dal Decreto n. 153 del 1961 del Presidente della Repubblica.
Sin dalla disdetta del contratto scaduto il 31 marzo 2016, la Fnsi ha spiegato sul suo sito [QUI] quali effetti pratici comporta il mancato rinnovo. Riportiamo la risposta alle tre domande più comuni.
Che cosa succede finché il nuovo contratto non viene stipulato?
Come già avvenuto in passato (l’ultima volta in ordine di tempo, con il contratto disdettato nel 2005 e rinnovato ben oltre la sua naturale scadenza, ossia nel 2009), le norme contrattuali scadute continuano a trovare applicazione. 
In caso di mancato rinnovo entro il 31 marzo 2016, gli editori potrebbero disapplicare il contratto in quanto scaduto?
No. Perché  i giornalisti sono stati assunti con un contratto individuale di lavoro nel quale si richiama l’integrale applicazione del Cnlg. La legge non consente di venire meno agli accordi sottoscritti fra le parti e l’applicazione rientra nella tutela dei diritti individuali acquisiti. 
E i nuovi assunti?
Va ricordato che il contratto collettivo del 1959 ha acquisito validità erga omnes con legge dello Stato e, come ribadito in una recente sentenza della Corte di Cassazione, non può essere disatteso. Pertanto, qualora il contratto non fosse rinnovato, per i nuovi assunti bisognerà fare riferimento al richiamato contratto del 1959 e, per l’adeguamento economico, all’articolo 36 della Costituzione che garantisce ad ogni lavoratore una retribuzione proporzionale alla qualità e quantità del suo lavoro. La parte normativa del contratto del 1959 prevede numerosi istituti , fra i quali giova richiamare gli aumenti biennali di anzianità, le maggiorazioni per lavoro festivo e domenicale, l’indennità fissa in caso di risoluzione del rapporto. 

Il  Contratto Fnsi/Fieg valido erga omnes, la legge n. 741/1959 e il Dpr n. 153/1961.
Il contratto nazionale di lavoro giornalistico 1° gennaio 1959-31 dicembre 1960, stipulato e firmato dalla Fnsi e dalla Fieg, ha efficacia “erga omnes”. Ha assunto infatti natura e forza di legge con il Dpr 16 gennaio 1961  n. 153 e può essere superato solo da successive clausole contrattuali più favorevoli ai lavoratori. Il Dpr  153/1961  è stato promulgato (e pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 29 marzo 1961) in conseguenza alla legge n. 741/1959, detta “Legge Vigorelli” [link QUI al pdf].  Con la  legge 14 luglio 1959 n. 741 (in “Gazzetta Ufficiale” del 18 settembre 1959) sono state emanate le “norme transitorie  per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori”. L’articolo 1  recita:  "Il Governo è delegato ad emanare norme giuridiche, aventi forza di legge, al fine di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo nei confronti di tutti gli appartenenti ad una medesima categoria".  L’articolo 7, contiene le disposizioni richiamabili a proposito delle disdetta e del rinnovo del contratto di lavoro giornalistico: “I trattamenti economici e normativi minimi, contenuti nelle leggi delegate, si sostituiscono di diritto a quelli in atto, salvo le condizioni, anche di carattere aziendale, più favorevoli ai lavoratori.
Essi conservano piena efficacia anche dopo la scadenza o il rinnovo dell’accordo o contratto collettivo cui il Governo si è uniformato sino a quando non intervengano successive modifiche di legge o di accordi e contratti collettivi aventi efficacia verso tutti gli appartenenti alla categoria.
Alle norme che stabiliscono il trattamento di cui sopra si può derogare, sia con accordi o contratti collettivi che con contratti individuali, soltanto a favore dei lavoratori.”

Lavoro autonomo e contratto
Tante le indicazioni per il nuovo contratto Fieg/Fnsi che riguardano il lavoro non subordinato, frutto del dibattito in Commissione lavoro autonomo nazionale (vedi i link alla fine del testo). Le fondamentali riguardano la tracciabilità dei collaboratori, l'equità retributiva tra il lavoro autonomo e quello subordinato, l'eliminazione dal contratto Fieg/Fnsi delle tabelle con le tariffe per i compensi introdotti nell'accordo per il lavoro autonomo del 2014 (approvate  dalla Commissione istituita ex legge 233/2012 con una delibera poi annullata integralmente da Tar e Consiglio di Stato). Queste tabelle, ponendo una soglia quantitativa per l’applicazione delle tariffe, rendono legittimo che gli editori non paghino alcun minimo non solo per tutti gli articoli (qualsiasi sia il loro numero) che non superino le 1600 battute ma anche nel caso di pezzi più lunghi, basta solo che non raggiungano il numero di 144 pezzi l’anno. Conseguenza: nessuna ricorso possibile in sede giudiziaria contro chi paga anche solo 1, 2 o 3 euro il pezzo.
II mancato rinnovo rende ancora una volta più evidente la mancanza di norme, analoghe a quelle esistenti per altre categorie professionali, di tutela specifica verso i collaboratori non subordinati. Non sono stati mai emanati dal ministero di Giustizia i parametri dei compensi minimi per gli iscritti all'ordine dei giornalisti ex DM 140/2012. Si attende il rinnovo della legge sull'equo compenso giornalistico 233/2012, il cui triennio di prima applicazione è scaduto pochi mesi fa.