Carta di Firenze, 10 direttori sotto inchiesta disciplinare in Sicilia. Perché il compenso equo e decoroso non viene applicato al giornalista
L’Ordine dei giornalisti di Sicilia contesta a dieci direttori la violazione della Carta di Firenze per aver utilizzato nelle loro testate colleghi remunerati in modo iniquo e indecoroso. Per i Consigli di disciplina territoriali forte criticità finora l’assenza di parametri oggettivi nazionali: il CNOG nel promuovere i principi dell’Equo compenso non ha mai intrapreso una decisa azione pubblica per l’emanazione dei parametri dei compensi minimi da parte del ministero di Giustizia, come ottenuto dalle altre professioni ordinistiche ai sensi del DM 140/2012. Dopo l'annullamento da parte del Consiglio di Stato delle tabelle approvate dalla Commissione ex L. 233/2012, recepite nell’ultimo contratto Fieg-Fnsi, l’ultimo riferimento analogico ufficiale per determinare il compenso del lavoro giornalistico autonomo resta il Tariffario 2007Dieci direttori responsabili di testate siciliane sotto inchiesta disciplinare. L’Ordine regionale dei giornalisti ha contestato loro la violazione della Carta di Firenze “per avere consentito che le retribuzioni dei collaboratori esterni fossero del tutto insufficienti e contrarie ai principi costituzionali di dignità del lavoro”. La verifica del Consiglio di disciplina territoriale, annuncia l’Odg di Sicilia, sarà presto estesa ad altri episodi, relativi anche ad altre testate.
L’Assostampa sin dall’aprile 2011 ha preso posizione sulle gravi situazioni di precarietà e sfruttamento poi stigmatizzate dalla Carta di Firenze approvata nel novembre dello stesso anno, scrivendo una lettera aperta ai direttori e CdR delle testate siciliane. Nel settembre 2012 era seguito un esposto all’Ordine regionale, che nel novembre 2012 inviava un avvertimento a tutti i direttori e coordinatori: "Ulteriori comportamenti fuori dalle regole, che ricadono anche sotto la tua responsabilità non saranno ancora tollerati.”
Questa nuova inchiesta ripropone il dibattito sui motivi della mancata applicazione, finora, delle norme che tutelano il principio dell’equo compenso giornalistico, anche per evidenti lacune delle norme e contraddittori meccanismi di tutela all’interno della categoria. Se non sono infatti indicati o adottati con chiarezza criteri e parametri dei compensi per il lavoro non è agevole contestarne formalmente l’iniquità e di conseguenza la mancata vigilanza da parte di coordinatori e direttori.
COMPENSO EQUO E DECOROSO
L’art. 2233 del codice civile stabilisce che “in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione” e che se il compenso non è convenuto tra le parti è determinato dal giudice. Dopo la riforma dei compensi professionali (Legge Bersani n. 248/2006 sulle liberalizzazioni, che ha eliminato il principio di inderogabilità dei tariffari, e la loro successiva abrogazione con l’articolo 9 della legge 27/2012 di conversione del decreto-legge 1/2012) i parametri per la liquidazione dei compensi in sede giudiziaria non sono più stabiliti autoreferenzialmente dagli ordini, ma emanati ai sensi del DM 140/2012 del vigilante ministero di Giustizia.
IL MINISTERO NON STABILISCE I COMPENSI DEI GIORNALISTI
Emerge qui l’enorme lacuna nella tutela: non sono stati mai emanati i parametri ministeriali per i compensi del lavoro giornalistico validi in sede giudiziaria. Quando il giudice viene chiamato a stabilire la remunerazione adeguata “all'importanza dell'opera e al decoro della professione” come prescrive l’art. 2233 cc, può farlo facilmente per le più svariate categorie professionali (per es. tecnologo alimentare, assistente sociale, attuario, oltre che naturalmente ai “grandi ordini” come avvocati, commercialisti, ingegneri, etc.) ma non per quella dei giornalisti,
L’art. 40 del DM 140/2012 prescrive che per le professioni per le quali non sono state emanati parametri, i compensi possono venire liquidati “per analogia”, ma risulta evidente esaminando il testo e le tabelle delle altre professioni che la determinazione analogica per i giornalisti risulta impraticabile: occorrono parametri specifici, come per le altre attività ordinistiche.
Il CNOG ha dichiarato di avere trasmesso nel 2012, su invito del Ministero di Giustizia, una proposta di indicazione dei parametri che sostanzialmente riproponeva i compensi indicati nel tariffario Odg del 2007. In effetti, nessun parametro ministeriale è oggi inferiore a quello dei rispettivi tariffari di ciascun ordine, abrogati nel 2012.
NULLE LE TABELLE DELLA LEGGE SULL’EQUO COMPENSO
La commissione instituita con legge 233/2012 sull’equo compenso giornalistico aveva deliberato il recepimento delle tabelle sulla retribuzione del lavoro autonomo frutto di un accordo tra FNSI e FIEG, la cui applicazione è rimasta inattuata poiché la commissione ha interrotto i lavori senza stabilire le procedure di tracciabilità che dovevano garantirne il rispetto. La delibera comunque è stata prima annullata dal TAR su ricorso del CNOG, e di recente il Consiglio di Stato ne ha confermato l’integrale annullamento. La norma non fornisce quindi ad oggi alcun parametro valido.
IMPORTI EQUAMENTE CONTRADDITTORI: QUALI APPLICARE?
La Carta di Firenze stabilisce, tra l’altro, che i giornalisti sono tenuti a non accettare corrispettivi inadeguati o indecorosi per il lavoro prestato e che “gli iscritti all’Ordine che rivestano a qualunque titolo ruoli di coordinamento del lavoro giornalistico sono tenuti a non impiegare quei colleghi le cui condizioni lavorative prevedano compensi inadeguati.”
I possibili elementi da considerare per stabilire se un compenso è equo e decoroso sono pochi e contraddittori.
Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti ha fatto dell’equo compenso un suo cavallo di battaglia, eppure non ha pubblicamente mai intrapreso alcuna iniziativa volta ad ottenere, semplicemente, che il ministero di Giustizia emanasse con urgenza i parametri dei compensi che oggettivamente costituiscano i riferimenti attendibili di equità e decoro. Al contrario, nel valutare la remunerazione ricevuta dagli aspiranti pubblicisti, vengono ritenuti adeguate remunerazioni anche di scarsissima entità: praticamente tutti i ricorsi per pratiche di iscrizione di pubblicisti bocciate dagli ordini regionali per incongruità dei compensi vengono accolti e riformati dal CNOG.
La FNSI ha inserito nell’ultimo contratto nazionale di lavoro le tabelle contenute nella delibera della commissione per l’equo compenso ex legge 233/2012, integralmente annullata dal Consiglio di Stato. Le tabelle recepite dalla delibera annullata non riconoscono ai collaboratori esterni alcun compenso minimo se i testi sono inferiori a 1600 battute né se i testi di lunghezza superiore sono meno di 144 l’anno, in contraddizione con l'articolo 2 del CNLG che stabilisce sufficienti solo due articoli al mese a qualificare addirittura il rapporto di assunzione, pagato in ragione di almeno 60 euro al pezzo. Se bastano secondo il nostro ordinamento 30 articoli l’anno per due anni per ottenere l’iscrizione all’elenco dei giornalisti pubblicisti, non si capisce con che logica si possa invece negare il riconoscimento di un compenso minimo finché non si raggiunge la soglia di addirittura 144 pezzi l’anno.
Qual è allora il criterio da applicare, da parte del Consiglio di disciplina dell’Ordine, per stabilire se un compenso per prestazione giornalistica sia equo e decoroso, in attesa dell’emanazione dei parametri dei compensi specifici da parte del ministero di Giustizia? Ne resta solo uno: per coerenza con se stesso (e analogia a quanto adottato per le altre professioni dotate dei parametri ministeriali), le remunerazioni non possono logicamente essere inferiori alle condizioni, rivalutate, indicate nell’ultimo tariffario con valore legale dello stesso CNOG per il 2007, in cui il compenso minimo lordo per un testo (indicato come “notizia”) senza soglia di lunghezza, era di 25 euro.
NOTA
Legge 27/2012 di conversione del Dl 1/2012, art. 9: «(Disposizioni sulle professioni regolamentate). - 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. 2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante».