LA “CARTA DI FIRENZE”
SUL PRECARIATO GIORNALISTICO
L’ESPOSTO ALL'ORDINE REGIONALE: COME FARLO
La “Carta di Firenze (Della deontologia sulla precarietà nel lavoro giornalistico)”, fondata su numerosi principi costituzionali, legislativi e norme internazionali
in materia, stabilisce delle norme di comportamento ispirate alla solidarietà tra colleghi - freelance, precari e contrattualizzati - ed ha come particolare
oggetto la tutela dei diritti dei giornalisti non contrattualizzati come
dipendenti. Ecco un modello di esposto-tipo da presentare all'Ordine regionale (segue)
CARTA DI FIRENZE, VIOLATA IN TUTTA LA SICILIA:
L'ASSOSTAMPA PRESENTA UN ESPOSTO PER LA SUA APPLICAZIONE.
"PRECARIATO E COMPENSI INIQUI SONO LA REGOLA, NON L'ECCEZIONE"
Necessaria la massima interazione operativa tra Ordine e Sindacato per
adempiere le disposizioni della Carta di Firenze con spirito di solidarietà tra colleghi e attraverso l'unità della categoria (segue)
L'EQUO COMPENSO PROSSIMO VENTURO: I TESTI DELLE PROPOSTE IN DISCUSSIONE AL SENATO. La trattazione congiunta dei due disegni di legge sulla "Equità retributiva del lavoro giornalistico", a firma rispettivamente del senatore Lannutti (IdV) e del deputato Moffa (PdL) è in atto affidata ad un comitato ristretto della Commissione Lavoro del Senato.
Senza un urgente accordo politico, si rischia la non approvazione
entro la fine della legislatura.(Segue)
|
|
)
| | L'EQUO COMPENSO È IN GAZZETTA UFFICIALE
ORA TOCCA AL GOVERNO FORMARE LA COMMISSIONE
LEGGE 31 dicembre 2012, n. 233
Equo compenso nel settore giornalistico
(GU n.2 del 3-1-2013)
Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/2013
Giovanni Rossi, Segretario generale aggiunto della Fnsi: “La legge sull’equo
compenso giornalistico ha fatto un altro passo avanti. Finalmente è stata
pubblicata
dalla Gazzetta
Ufficiale
della
Repubblica
italiana,
passaggio
formale, ma fondamentale per divenire una norma applicabile. A far data da
venerdì 18 gennaio 2013 la legge diventerà così operativa. Entro 30 giorni
dall’entrata in vigore dovrà essere istituita la Commissione – che resterà
in carica tre anni - chiamata a definire l’equo compenso giornalistico ed
entro due mesi dal suo insediamento essa dovrà concretamente deliberarlo.
Il Sindacato dei giornalisti, che con tanti altri si è battuto per l’approvazione
di queste norme, seguirà ogni passaggio delle procedure previste dalla legge
affinchè non vi siano ulteriori ritardi e perché un atto con il quale il
Parlamento italiano attua una preciso dettato costituzionale abbia piena
e positiva attuazione nei tempi più rapidi possibili. Lo si deve ai tanti
colleghi lavoratori autonomi spesso trattati in modo indegno ed è un atto
necessario di regolazione di un mercato del lavoro selvaggio non degno di
un Paese civile”.
La normativa sull'equo compenso nel settore giornalistico, approvata dal Parlamento
il 4 dicembre 2012, promulgata come Legge 31 dicembre 2012, n. 233 dal Presidente
Napolitano, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 2 del 3 gennaio 2013. Il provvedimento entrerà
in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione, il 18 gennaio 2013.
La legge prevede all'art. 2 che, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della
legge, presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza
del Consiglio dei ministri s'insedi la Commissione per la valutazione dell’equo
compenso. La quale entro due mesi dal suo insediamento dovrà definire “il
compenso equo dei giornalisti iscritti all'albo non titolari di rapporto
di lavoro subordinato”.
La Commissione è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri per l'informazione, la comunicazione e l'editoria.
Essa è composta da:
- un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
- un rappresentante del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;
- un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale;
- un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei committenti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
nel settore delle imprese di cui all'articolo 1, comma 1;
- un rappresentante dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti
Italiani (INPGI).
La legge sull'equo compenso giornalistico:
il testo approvato dal Parlamento
il 4 dicembre 2012
| |
Chi è il
giornalista freelance
La
definizione di freelance contenuta nel documento elaborato in seno
al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti
che ha accompagnato la proposta di istituzione
dell’ “elenco freelance” nell’Albo gestito dall’Odg.
(segue)
Lettera
aperta ai direttori e CdR delle testate siciliane sul lavoro giornalistico
precario
Questa lettera denuncia l’umiliante e vergognosa situazione professionale
in cui sono costretti a vivere i giornalisti precari, comunque chiamati:
collaboratori esterni, lavoratori autonomi o “freelance”.
I luoghi dove le aziende editrici riescono ad imporre questa situazione
di sfruttamento e mortificazione della dignità dei lavoratori
sono le redazioni dei giornali.(segue)
Accordo
collettivo nazionale
lavoro autonomo
Fieg-Fnsi
[link]
Le tipologie
di lavoro
giornalistico autonomo
Vademecum
dell'INPGI
sui co.co.co.
[link]
Ai giornalisti
non si applica il co.co.pro.
[link]
Uffici
stampa pubblici: tre aspetti che riguardano la precarietà nel
lavoro giornalistico
Esaminando
le problematiche che riguardano gli uffici stampa ed il lavoro
giornalistico precario emergono tre aspetti di rilievo: i casi
di elusione dell'incompatibilità di legge; la possibilità per
i lavoratori autonomi di una deroga al divieto di commistione;
la formulazione dei bandi di selezione. (segue)
ORDINE DEL GIORNO SUL LAVORO AUTONOMO
APPROVATO AL XXVI CONGRESSO DI BERGAMO
[Link]
| |