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LA “CARTA DI FIRENZE”
SUL PRECARIATO GIORNALISTICO
L’ESPOSTO ALL'ORDINE REGIONALE: COME FARLO

La “Carta di Firenze (Della deontologia sulla precarietà nel lavoro giornalistico)”, fondata su numerosi principi costituzionali, legislativi e norme internazionali in materia, stabilisce delle norme di comportamento ispirate alla solidarietà tra colleghi - freelance, precari e contrattualizzati - ed ha come particolare oggetto la tutela dei diritti dei giornalisti non contrattualizzati come dipendenti. Ecco un modello di esposto-tipo da presentare all'Ordine regionale (segue)

CARTA DI FIRENZE, VIOLATA IN TUTTA LA SICILIA:
L'ASSOSTAMPA PRESENTA UN ESPOSTO PER LA SUA APPLICAZIONE.
"PRECARIATO E COMPENSI INIQUI SONO LA REGOLA, NON L'ECCEZIONE"

Necessaria la massima interazione operativa tra Ordine e Sindacato per adempiere le disposizioni della Carta di Firenze con spirito di solidarietà tra colleghi e attraverso l'unità della categoria (segue)

L'EQUO COMPENSO PROSSIMO VENTURO: I TESTI DELLE PROPOSTE IN DISCUSSIONE AL SENATO. La trattazione congiunta dei due disegni di legge sulla "Equità retributiva del lavoro giornalistico", a firma rispettivamente del senatore Lannutti (IdV) e del deputato Moffa (PdL) è in atto affidata ad un comitato ristretto della Commissione Lavoro del Senato. Senza un urgente accordo politico, si rischia la non approvazione entro la fine della legislatura.(Segue) 

 

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L'EQUO COMPENSO È IN GAZZETTA UFFICIALE
ORA TOCCA AL GOVERNO FORMARE LA COMMISSIONE
LEGGE 31 dicembre 2012, n. 233
Equo compenso nel settore giornalistico
(GU n.2 del 3-1-2013)
Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/2013

Giovanni Rossi, Segretario generale aggiunto della Fnsi: “La legge sull’equo compenso giornalistico ha fatto un altro passo avanti. Finalmente è stata pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, passaggio formale, ma fondamentale per divenire una norma applicabile. A far data da venerdì 18 gennaio 2013 la legge diventerà così operativa. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore dovrà essere istituita la Commissione – che resterà in carica tre anni - chiamata a definire l’equo compenso giornalistico ed entro due mesi dal suo insediamento essa dovrà concretamente deliberarlo.
Il Sindacato dei giornalisti, che con tanti altri si è battuto per l’approvazione di queste norme, seguirà ogni passaggio delle procedure previste dalla legge affinchè non vi siano ulteriori ritardi e perché un atto con il quale il Parlamento italiano attua una preciso dettato costituzionale abbia piena e positiva attuazione nei tempi più rapidi possibili. Lo si deve ai tanti colleghi lavoratori autonomi spesso trattati in modo indegno ed è un atto necessario di regolazione di un mercato del lavoro selvaggio non degno di un Paese civile”.

La normativa sull'equo compenso nel settore giornalistico, approvata dal Parlamento il 4 dicembre 2012, promulgata come Legge 31 dicembre 2012, n. 233 dal Presidente Napolitano, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 3 gennaio 2013. Il provvedimento entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione, il 18 gennaio 2013.
La legge prevede all'art. 2 che, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri s'insedi la Commissione per la valutazione dell’equo compenso. La quale entro due mesi dal suo insediamento dovrà definire “il compenso equo dei giornalisti iscritti all'albo non titolari di rapporto di lavoro subordinato”.
La Commissione è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'informazione, la comunicazione e l'editoria. Essa è composta da:
- un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
- un rappresentante del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;
- un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei committenti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese di cui all'articolo 1, comma 1;
- un rappresentante dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI).
 

La legge sull'equo compenso giornalistico:
il testo approvato dal Parlamento

il 4 dicembre 2012

 


 

Chi è il giornalista freelance

La definizione di freelance contenuta nel documento elaborato in seno al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti che ha accompagnato la proposta di istituzione dell’ “elenco freelance” nell’Albo gestito dall’Odg. (segue)

Lettera aperta ai direttori e CdR delle testate siciliane sul lavoro giornalistico precario

Questa lettera denuncia l’umiliante e vergognosa situazione professionale in cui sono costretti a vivere i giornalisti precari, comunque chiamati: collaboratori esterni, lavoratori autonomi o “freelance”.
I luoghi dove le aziende editrici riescono ad imporre questa situazione di sfruttamento e mortificazione della dignità dei lavoratori sono le redazioni dei giornali.(segue)

Accordo collettivo nazionale
lavoro autonomo
Fieg-Fnsi

[link]

Le tipologie di lavoro
giornalistico autonomo

Vademecum dell'INPGI
sui co.co.co.
[link]

Ai giornalisti non si applica il co.co.pro.
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Uffici stampa pubblici: tre aspetti che riguardano la precarietà nel lavoro giornalistico

Esaminando le problematiche che riguardano gli uffici stampa ed il lavoro giornalistico precario emergono tre aspetti di rilievo: i casi di elusione dell'incompatibilità di legge; la possibilità per i lavoratori autonomi di una deroga al divieto di commistione; la formulazione dei bandi di selezione. (segue)

ORDINE DEL GIORNO SUL LAVORO AUTONOMO
APPROVATO AL XXVI CONGRESSO DI BERGAMO

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